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Sentenza — n. 24323/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24323/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Genova con decreto data 18/11/2021 confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due disposta nei confronti di Alice Maldini dal Tribunale di Genova con decreto del 16/06/2021, revocando la prescrizione accessoria dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Regesto Legislator

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art. 1 d.lgs. 159/2011, art. 4 legge 110/1975, art. 639 c.p, art. 414 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24323/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie vigilanza parlamentare persecuzioni politiche anteriori dubbi sull'imparzialità contenzioso elettorale controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 1 d.lgs. 159/2011
Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Alice Maldini il quale lamenta violazione dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 lett.
art. 4 legge 110/1975
art. 639 c.p
art. 414 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALDINI ALICE nata a GENOVA il 01/07/1990 avverso il decreto del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppina Casella che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'Appello di Genova con decreto data 18/11/2021 confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due disposta nei confronti di Alice Maldini dal Tribunale di Genova con decreto del 16/06/2021, revocando la prescrizione accessoria dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Alice Maldini il quale lamenta violazione dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 lett.

c) in ordine alla valutazione della pericolosità della ricorrente.A suo dire, infatti, i giudici della prevenzione avrebbero errato relativamente all'individuazione di condotte penalmente rilevanti (non considerando che numerosi dei fatti richiamati non avevano rilevanza penale e che altri non erano attribuibili alla prevenuta), quanto all'identificabilità nelle specifiche condotte di lesione ai beni giuridici richiamati dalla norma di prevenzione (non avendo valutato che venivano in rilievo condotte che- a prescindere dal merito delle singole vicende- si connotavano come lesive o pericolose in relazione a beni di natura prettamente individuale o, comunque, diversi da quelli contemplati e tutelati dalla fattispecie di astratta pericolosità) nonchè quanto al profilo della dedizione all'illecito (essendo stato trascurato il dato relativo alla assenza di una "significativa cadenza temporale").

3. Il Sostituto Procuratore Generale, con requisitoria scritta in atti, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è da ritenere inammissibile in quanto risulta proposto fuori dei casi previsti dalla legge o comunque contiene censure che sono da ritenere manifestamente infondate. 4.1. Va evidenziato che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020 Cc. (dep. 20/07/2020) Rv. 279284.

Occorre richiamare quanto rilevato dalle Sezioni unite che, con la pronunzia n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, hanno affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d.

Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (vedi sent. citata, in motivazione). 4.2. Ciò premesso va rilevato quanto al giudizio di pericolosità della prevenuta come vada escluso che solo i comportamenti verificati giudizialmente possono rilevare ed essere presi in considerazione a supporto del giudizio di pericolosità al fine di legittimare la proposta ed applicazione della misura di prevenzione. Questa Corte ha, difatti, costantemente affermato che il giudice della prevenzione non è vincolato all'esistenza di un giudizio penale ed è invece legittimato, in applicazione del principio di autonomia del giudizio di prevenzione, ribadito in occasione dell'introduzione del codice antimafia (art. 28 e 29 del d.lgs. n. 159 del 2011) a ricostruire autonomamente, anche in assenza di un procedimento penale correlato, gli episodi concreti significativi della pericolosità del proposto (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842-01;

Sez. 1, n. 36080 del 3 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207-01). Nel caso concreto, la Corte di appello, con motivazione tutt' altro che insussistente ovvero meramente apparente, ha evidenziato una pluralità di elementi univoci e consistenti a carico della ricorrente che giustificano la compiuta sottoposizione della stessa al regime di prevenzione. In relazione al profilo di censura diretto alla caducazione del provvedimento impugnato per aver i giudici di merito fondato il giudizio di pericolosità sulla base di comportamenti non costituenti reato, al più posti in essere nell'ambito di una legittima "protesta politica" va osservato che lo stesso deve essere respinto in ragione dell'ineccepibile iter argomentativo della decisione assunta che si basa su incontrovertibili circostanze di fatto, analiticamente esposte nel provvedimento impugnato.

In particolare i giudici di merito hanno, fra l' altro, richiamato: la partecipazione a Genova, in data 10/10/2013, ad un corteo non autorizzato a sostegno dell'anarchico romano Francesco Carrieri, allora detenuto in carcere, con conseguente interruzione della circolazione e deviazione di alcune linee di trasporto pubblico ed imbrattamento di edifici (per tali fatti è intervenuta condanna in primo grado per i reati di interruzione di pubblico servizio ed imbrattamento di edifici, pendente giudizio di appello); la partecipazione ad azioni violente del gruppo anarchico genovese, in data 26/05/2015, attuate con lanci di bottiglie e lacrimogeni per ostacolare un comizio della Lega Nord, fatti per i quali è intervenuta denuncia della Digos di Genova; la partecipazione, con altri appartenenti al gruppo anarchico di Genova, in data 21.03.2018, all'azione di imbrattamento di edifici in prossimità del luogo in cui si svolgeva l'inaugurazione di una sede del movimento politico Forza Nuova: per tali fatti la Maldini è stata assolta dalla violazione di cui all'art. 4 legge 110/1975 ed è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per tenuità del fatto in relazione al reato di cui all'art. 639 c.p.; la partecipazione, con altri appartenenti al gruppo anarchico di Genova, in data 29/01/2019, all'azione di deturpamento di palazzi ed edifici del centro storico di Genova, con particolare riferimento alla realizzazione di scritte a sostegno delle Brigate Rosse in prossimità della targa commemorativa dell'attentato al Procuratore generale della Corte di Appello di Genova Francesco Coco e agli uomini della scorta, compiuto proprio dalle BR (la sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto in relazione al reato ex art. 414 c.p. emessa dal Gup di Genova risulta impugnata dal Pubblico Ministero); la partecipazione, in data 11/02/2019, alle manifestazioni di protesta realizzate all'interno dell'aula bunker di Torino durante la celebrazione del processo a carico di 23 esponenti dell'area anarchica, con ingiurie e minacce di morte nei confronti del Pubblico Ministero che stava svolgendo la sua requisitoria: per tali fatti la Maldini risulta sottoposta al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Torino per la durata di anni tre; la partecipazione, in data 23.05.2019, agli scontri verificatisi a margine del comizio organizzato a Genova da Casa Pound: per tali fatti è stato emesso avviso di conclusione delle indagini.Non può, dunque, revocarsi in dubbio che il provvedimento impugnato contiene la puntuale indicazione di circostanziate situazioni di fatto che rientrano nel perimetro applicativo della norma in questione in quanto trattasi di condotte obiettivamente identificate che, e non già meri sospetti, illazioni e congetture, connotate da sicuro disvalore penale e da elevata offensività per la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Occorre, quindi, richiamare il condivisibile orientamento, cui in questa sede va dato seguito, secondo cui in tema di misure di prevenzione può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indicativi di pericolosità fatti di reato di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.) (Sez. 6, Sentenza n. 32903 del 22/06/2021 Cc. (dep. 06/09/2021) Rv. 281842 - 01.

Risulta, poi, di tutta evidenza che i giudici della prevenzione, con argomentazioni che appaiono tutt' altro che gravemente carenti o meramente apparenti, hanno anche dato atto della continuità temporale delle condotte poste in essere dalla Maldini, tutte di chiara ed univoca matrice violenta, nei termini sopra descritti ed in quanto tali potenzialmente incidenti sull'ordine pubblico e, per di più, protrattesi in un considerevole arco di tempo risultando addebitabili alla Maldini condotte illecite rientranti certamente nel perimetro del tipo di pericolosità sociale ascritto alla stessa.

Ciò posto deve in sintesi osservarsi che appaiono del tutto aspecifici e privi di riscontri con la realtà processuale i motivi con i quali la difesa si limita a censure del tutto generiche senza confrontarsi in alcun modo con le puntuali argomentazioni dei giudici di merito i quali, come detto hanno fatto riferimento alla costante attività pregiudizievole per la collettività della Maldini la quale mira, con il proposto ricorso, ad una mera rivalutazione della ricostruzione operata dai giudici di merito, offrendone una inammissibile lettura alternativa.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplifi