Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24313/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24313/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 24/06/2021 il Tribunale del riesame di Bologna, decidendo sulle istanze di riesame proposte nell'interesse di Setti Maurizio, in proprio e quale amministratore unico della società Star Ball SRL, avverso il provvedimento emesso dalla GIP del tribunale di Bologna in data 28/04/2021 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 6.500.000,00 oggetto di operazione di giroconto sul conto corrente 8401420100 acceso presso BNL di Verona e intestato a Star Ball SRL con sede a Bologna, e, in caso di mancanza, il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca fino alla concorrenza del predetto importo su somme di denaro, beni o altre utilità di cui Setti Maurizio abbia comunque la disponibilità, annullava l'impugnato decreto limitatamente al sequestro per equivalente disposto a carico di Setti Maurizio in relazione reato di cui all'articolo 648 ter.1 cod. pen. e per l'effetto disponeva il dissequestro e la restituzione al Setti delle somme di denaro, e dei beni e delle altre utilità, confermando nel resto il provvedimento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 646 cod. pen, articolo 2627 cod. civ, articolo 2431 cod. civ, articolo 2364 cod. civ, art. 324 c.p, art. 2431 c.c; Sentenza — n. 24313/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie posto che la riserva legale già postata era pari ad euro 271.362 (nota integrativa al bilancio del 30/06/2019) la quota residua delle altre riserve necessarie per raggiungere il quinto del capitale sociale (pari a 3 milioni di euro) ammontava ad euro 328.638. Quindi, a tutto voler concedere, è solo con riguardo ad un'eventuale successiva distribuzione anche della residua quota pari a tale somma che si potrebbe prospettare una teorica applicazione del disposto dell'articolo 2627 cod. civ. la cui concreta ricorrenza è peraltro preclusa dalla disposizione di cui al secondo comma di detto articolo in virtù del quale la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Parole chiave

Generato dall'IA
appropriazione indebita di fondi azione di risarcimento danni da sequestro averi non rivendicati beni sequestrati sequestro di conti bancari quota pignorabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 646 cod. pen
in relazione all'articolo 646 cod. pen.
articolo 2627 cod. civ
e dell'articolo 2627 cod. civ., nonché illogicità, manifesta contraddittorietà dell'ordinanza nella parte in cui la stessa, in manifesta carenza dei presupposti di legge, ha ritenuto configurabile il reato appropriazione indebita.
articolo 2431 cod. civ
articolo 2364 cod. civ
In sintesi, si è in presenza di riserve in conto capitale che in quanto tali sono disponibili, non vincolate e distribuibili in virtù di una precipua delibera assembleare in conformità del disposto di cui all'articolo 2364 cod. civ.
art. 324 c.p
Deve preliminarmente ricordarsi che contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p.
art. 2431 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SETTI MAURIZIO nato a CARPI il 05/06/1963 STAR BALL S.R.L. avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette/sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza censurata. udito il difensore L'avvocato MANES VITTORIO in difesa di SETTI MAURIZIO e STAR BALL S.R.L., dopo ampia discussione conclude e chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24/06/2021 il Tribunale del riesame di Bologna, decidendo sulle istanze di riesame proposte nell'interesse di Setti Maurizio, in proprio e quale amministratore unico della società Star Ball SRL, avverso il provvedimento emesso dalla GIP del tribunale di Bologna in data 28/04/2021 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo della somma di euro 6.500.000,00 oggetto di operazione di giroconto sul conto corrente 8401420100 acceso presso BNL di Verona e intestato a Star Ball SRL con sede a Bologna, e, in caso di mancanza, il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca fino alla concorrenza del predetto importo su somme di denaro, beni o altre utilità di cui Setti Maurizio abbia comunque la disponibilità, annullava l'impugnato decreto limitatamente al sequestro per equivalente disposto a carico di Setti Maurizio in relazione reato di cui all'articolo 648 ter.1 cod. pen. e per l'effetto disponeva il dissequestro e la restituzione al Setti delle somme di denaro, e dei beni e delle altre utilità, confermando nel resto il provvedimento.

Setti Maurizio è indagato dei reati di cui agli articoli 646,61 n. 7 e 11 cod. Pen. (capol) e 648-ter. 1 cod. pen. (capo 2) 2. Ricorre per Cassazione Setti Maurizio, in proprio e quale amministratore unico della società Star Ball SRL deducendo: 2.1. Violazione degli articoli 2430, 2431, 2364 e seguenti cod. civ. in relazione all'articolo 646 cod. pen. e dell'articolo 2627 cod. civ., nonché illogicità, manifesta contraddittorietà dell'ordinanza nella parte in cui la stessa, in manifesta carenza dei presupposti di legge, ha ritenuto configurabile il reato appropriazione indebita.

Lamenta che l'ordinanza impugnata, pur partendo dal presupposto che le somme in questione entrano nella tipologia delle riserve in conto capitale è pervenuta a conseguenze erronee ritenendo le stesse non disponibili e quindi non distribuibili, richiamando principi enunciati dalla giurisprudenza civilistica di legittimità nella sentenza numero 29325 del 22/12/2020. Sostiene la difesa che la giurisprudenza indicata non enuncia il principio di indistribuibilità di tali somme, ma stabilisce esclusivamente che il socio su tali somme non può vantare, in mancanza di una delibera dell'assemblea che ne disponga la distribuzione, una pretesa restitutoria avente natura di diritto soggettivo.

Ritiene che tali riserve appostate in conto capitale non solo siano pienamente disponibili, elemento che già di per sé acquista una portata assai significativa se ci si cala nella fattispecie di cui all'articolo 646 cod. pen., perché è difficile immaginare, anche in astratto, un contegno appropriativo rispetto ad una somma sulla quale vi sia libertà di disporre, ma parimenti sono anche distribuibili proprio alla luce di quanto pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Vengono richiamate le sentenze n.10583 del 4 maggio 2018 e n. 16393 del 24 luglio 2007.

Rileva che dette pronunce affermano in maniera chiara e netta la distribuibilità delle somme versate in conto capitale durante il corso della vita societaria con le modalità indicate per il tramite di una delibera assembleare. Rileva, dopo aver premesso che i principi contabili enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) non possono enucleare criteri difformi dalla giurisprudenza di legittimità, che il punto 45 del suddetto OIC stabilisce espressamente che "le riserve possono essere utilizzate per diverse operazioni a secondo dei loro vincoli e della loro natura.

Ad esempio, in determinati casi possono essere utilizzate per la distribuzione ai soci (nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2423 e 2426 n. 5 cod. civ. e degli altri vincoli derivanti da altre disposizioni di legge o di statuto), in altri casi possono essere disponibili solo per utilizzazione diverse dalla distribuzione degli utili". Evidenzia anche come il successivo paragrafo 46 del menzionato OIC rimanda per un'ulteriore analisi in merito alle utilizzazioni delle riserve all'appendice B nell'ambito della quale si stabilisce che "la riserva versamento soci in conto capitali non specificatamente destinata ad aumento del capitale sociale è distribuibile in conformità alla disciplina di cui all'articolo 2431 cod. civ." Sottolinea come sia la giurisprudenza civile di legittimità che i principi contabili emanati da l'OIC pervengono a conclusioni diametralmente opposte a quelle indicate nell'ordinanza impugnata.

Sul punto viene anche richiamato il parere tecnico espresso da consulenti della difesa, allegato ai motivi di riesame. Evidenzia che l'ordinanza impugnata è contraddittoria anche dove afferma che non può ritenersi che "l'operazione in esame sia stata compiuta da Setti nell'interesse della Hellas Verona, in quanto nessun vantaggio - neppure indiretto- sarebbe arrivato ai creditori della società calcistica dalla revoca dell'istanza di fallimento a carico di HV7 in liquidazione non più controllante la Hellas Verona" e poi rammenta che l'accordo stipulato in data 15.10.2019 prevedeva il ritrasferimento della società calcistica da Star Ball ad HV7 in caso di dichiarazione di fallimento di quest'ultima società.

Sottolinea come il ritrasferimento avrebbe inevitabilmente comportato una situazione di immediato ed intuitivo pregiudizio per la società calcistica, in quanto il suo automatico ritrasferimento ad una compagine fallita l'avrebbe a sua volta esposta alla procedura fallimentare, con tutte le conseguenze che ne sarebbero potute derivare, compresa quella di un'eventuale declaratoria anche nei suoi confronti vista la situazione della controllante HV7. Evidenzia inoltre che la circostanza che l'amministratore e il socio della società siano entrambi enti partecipati, in qualità di socio unico, dallo stesso soggetto non ha rilevanza, nella prospettiva di valutare la ricorrenza della appropriazione, perché quello che conta è che la disposizione patrimoniale sia stata presa, come è avvenuto nel caso in esame, con una delibera formalmente imputabile alla società.

Ritenere che nelle società unipersonali amministrate dallo stesso socio unico la delibera non basti condurrebbe alla conclusione che in tali società qualunque disposizione patrimoniale darebbe luogo ad una condotta appropriativa. È indubbio che HV7 ha assunto obbligazioni per milioni di euro allo scopo di finanziare Hellas Verona di cui, al tempo era unica azionista. Così come è altrettanto incontroverso che mediante l'operazione in esame Hellas Verona, in maniera del tutto consequenziale, ha successivamente deciso di liberare riserve disponibili che Star Ball, attuale controllante di Hellas Verona, ha impiegato per restituirle ad HV7, al fine di consentirle di evitare il fallimento pagando i suoi debiti contratti proprio per acquisire le risorse finanziarie per sostenere, all'epoca, la società calcistica.

Evidenzia inoltre che con la delibera assembleare del 17 febbraio 2020 è stata autorizzata la distribuzione di due riserve disponibili: una riserva straordinaria pari ad euro 621.948,00 ed una riserva in conto capitale pari ad euro 6.515,307,00 la cui sommatoria corrisponde esattamente all' importo di euro 7137.255,00 di cui l'assemblea ha disposto la distribuzione. Quindi, diversamente da quanto indicato dal tribunale, non si riscontra nessun atto gestionale di contenuto diverso. In sintesi, si è in presenza di riserve in conto capitale che in quanto tali sono disponibili, non vincolate e distribuibili in virtù di una precipua delibera assembleare in conformità del disposto di cui all'articolo 2364 cod. civ. non diversamente da quanto stabilito nell'ambito della stessa delibera con riguardo alla distribuzione delle riserve straordinarie.

Rileva che poiché la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che la distrazione richiede la destinazione di un bene ad uno scopo diverso da quello precostituito deve escludersi che possa essere qualificata come distrattiva e tantomeno come appropriativa un'erogazione di denaro che pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile, anche indirettamente all'oggetto sociale. Deve ritenersi, infatti, come affermato dalla giurisprudenza di -- legittimità penale, che per aversi appropriazione sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all'azione e all'interesse della società.

E sottolinea, come in questa prospettiva, la delibera del 17 febbraio 2020 ha autorizzato l'amministratore a distribuire riserve in conformità alla loro destinazione indicata nella nota integrativa del bilancio della società "per la distribuzione ai soci". Evidenzia anche che la Corte di Cassazione ha statuito in maniera inequivoca come "ogni questione relativa alla estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, posto che tale delibera impegna la società medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale" e che quando "la condotta sia conforme al titolo del possesso, agendo il rappresentante in conformità al volere del rappresentato non può dirsi integrata la fattispecie dell'appropriazione indebita" (Cass.

Sez. 3 Pen. n. 30492 de 2015 Rv. 264555). 2.2. Censura l'ordinanza impugnata anche in punto elemento soggettivo. 2.3. Sottolinea inoltre un'ulteriore contraddittorietà dell'ordinanza impugnata che, premesso di prestare adesione al menzionato principio contabile che stabilisce, quanto alle modalità di distribuzione delle riserve in conto capitale, che non è distribuibile la parte della riserva corrispondente all'ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale, non tiene però conto che tale previsione è espressamente limitata alla quota della riserva in conto capitale corrispondente all'ammontare eventualmente mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale e non alla restante quota della riserva che è pienamente distribuibile.

Nel caso di specie posto che la riserva legale già postata era pari ad euro 271.362 (nota integrativa al bilancio del 30/06/2019) la quota residua delle altre riserve necessarie per raggiungere il quinto del capitale sociale (pari a 3 milioni di euro) ammontava ad euro 328.638. Quindi, a tutto voler concedere, è solo con riguardo ad un'eventuale successiva distribuzione anche della residua quota pari a tale somma che si potrebbe prospettare una teorica applicazione del disposto dell'articolo 2627 cod. civ. la cui concreta ricorrenza è peraltro preclusa dalla disposizione di cui al secondo comma di detto articolo in virtù del quale la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Circostanza nel caso di specie realizzatasi con la delibera di approvazione del bilancio in data 19 ottobre 2020 con la quale Hellas Verona ha provveduto a destinare la somma di 413.756 € alla riserva legale così integrando, unitamente alla somma già destinata in precedenza a tal fine e risultante dal bilancio chiuso al giugno 2019, il presupposto per il ricorrere della causa estintiva di cui al secondo comma dell'articolo 2627. 2.4. Violazione di legge illogicità della motivazione nella parte in cui, in manifesta carenza dei presupposti di legge, ha ritenuto la configurabilità in relazione alle vicende in esame della fattispecie di autoriciclaggio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente ricordarsi che contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325 co 1 c.p.p.), per censurare, cioè, "errores in iudicando" o "errores in procedendo" (art. 606, lett. B e C, c.p.p.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (ex plurimis:

SS.UU. 13.2.2004; SS.UU. 28.5.2003). Ne consegue che il ricorso deve essere preliminarmente depurato dei rilievi riferibili a presunte illogicità e contraddizioni della motivazione sviluppata dal tribunale del riesame.

2. Ciò premesso deve rilevarsi che il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Il sequestro con riguardo al reato autoriciclaggio non è stato confermato per cui non c'è interesse da parte dell'impugnante.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni. 3.1. La vicenda trae origine da un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Bologna da Volpi Gabriele, finanziere ed ex presidente dello Spezia calcio, che finanziò il Setti nella sua impresa finalizzata a prendere in gestione il Verona calcio. I finanziamenti non venivano eseguiti direttamente, bensì attraverso le società facenti parte dei gruppi societari riconducibili ai due imprenditori.Risultano riconducibili a Setti le società Seven 23; Falco investiment Sa costituita in Lussemburgo che il 12/1/2018 veniva trasferita a Bologna acquisendo la nuova denominazione di H23 SPA, HV7, Star Ball SRL, Hellas Verona Football Club SPA.

A Volpi le società Delta Limited S.A, Compania Finanzierà Lonestar SA, San Rocco immobiliare SPA poi fusa nella Santa Benessere & social SPA. 3.2. Alla stregua degli accertamenti in fatto emerge che Setti, per rilevare la Hellas Verona, in data 11 giugno 2011 ha costituito in Lussemburgo la società Falco SA che diveniva socio unico di HV7. La Falco emetteva prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Delta Limited SA del Volpi per due milioni di euro. Tale importo veniva finanziato dalla Falco alla HV7 che, con tale finanziamento, completava l'operazione di acquisizione integrale della società calcistica Hellas Verona SPA.

La società di Volpi elargiva un ulteriore finanziamento di tre milioni di euro alla HV7 che consentiva alla Hellas di eseguire un aumento di capitali con chiusura del bilancio in positivo al 3 giugno 2013. 3.3. Nel 2014 la Falco emetteva un nuovo prestito obbligazionario di 15 milioni di euro interamente sottoscritto da un'altra società del Volpi, la Compania Finanziera Lonestar di Panama. Grazie a detto prestito la Falco finanziava HV7 per un importo di circa 15 milioni di euro che veniva versato alla Hellas Verona per l'acquisto di un giocatore che poi veniva ceduto alla Roma per 22 milioni di euro (con conseguente plusvalenza per la società calcistica di euro 7 milioni) somma che veniva utilizzata per rimborsare 9 milioni di euro alla società Falco che, a sua volta, utilizzava 8,7 milioni per un rimborso parziale alla Compania Finanziera, società del Volpi, Per il rimborso dei rimanenti euro 6,3 milioni alla società di Volpi, la Falco otteneva una proroga della scadenza al 30 settembre 2016, ma a tale scadenza la Falco non eseguiva il rimborso.

Per questo veniva promosso in Lussemburgo un giudizio civile, conclusosi con sentenza 06/11/2018 non definitiva di condanna della Falco al pagamento di detta somma in favore della Compania Finanziera. Nel frattempo, la Falco rinunciava al credito residuo di 6 milioni di euro che aveva nei confronti di HV7 per il finanziamento disponendo che tale importo venisse trasformato da HV7 in versamento in conto capitali. Al contempo HV7 rinunciava al credito nei confronti della controllata Hellas Verona con conseguente beneficio sul patrimonio netto, falcidiato dalle perdite.3.4.

Al 30/06/2015 il bilancio di Hellas Verona presentava una perdita di oltre 6,9 milioni la cui incidenza veniva mitigata con la rinuncia da parte di HV7 ad una parte del proprio credito, realizzando un versamento soci in conto capitali di euro 2,5 milioni. Operazioni che, secondo quanto indicato nell'ordinanza impugnata, rappresentavano l'origine della riserva di patrimonio netto di Hellas Verona pari ad euro 7,5 milioni, indicata al bilancio 30 giugno 2016 come "riserva soci in conto futuro aumento di capitale" (e progressivamente diminuita nel tempo) distribuita in data 17/2/2020 ed oggetto di contestazione.

Per reperire le somme richieste, HV7 ricorreva ad un ulteriore prestito obbligazionario sottoscritto da San Rocco immobiliare SPA di Volpi per Euro 5 milioni. 3.5. In sintesi, alla fine del 2015 l'esposizione debitoria verso le società di Volpi delle società del gruppo Setti, in relazione al controllo di Hellas Verona, ammontava complessivamente ad euro 16,4 milioni.

4. A questo punto sarebbero iniziate le operazioni di trasferimento della partecipazione di Hellas Verona, volte a mettere al riparo l'unico asset di pregio del gruppo dalle iniziative giudiziarie di Volpi, posto che le società di Setti versavano nelle impossibilità economica di far fronte ai propri impegni finanziari. 4.1. Il 15 giugno 2016 HV7 cedeva Hellas Verona alla controllante lussemburghese Falco che il 12 gennaio 2018 veniva trasferita dal Lussemburgo in Italia dove assume la denominazione H23 SRL. A tale data Seven 23 srl controllava H23 SRL (già Falco) che deteneva direttamente le partecipazioni sia di HV7 che di Hellas Verona. 4.2.

Il 1° giugno 2018 da un'operazione di scissione di Seven 23 SRL Setti costituiva una nuova società denominata Star Ball srl che acquisiva, mediante conferimento, la partecipazione in H23 che a sua volta deteneva le partecipazioni di HV7 e di Hellas Verona. 4.3. In data 5 novembre 2018 H23 cedeva l'intera partecipazione di Hellas Verona a Star Ball mettendo così al riparo la società calcistica dal creditore di H23 (già Falco) e di HV7. In effetti il giorno successivo a tale trasferimento il tribunale lussemburghese emetteva sentenza che condannava H23 (già Falco SA) al pagamento dell'importo di 6,3 milioni oltre interessi rappresentato dal residuo del prestito obbligazionario per complessivi euro 15 milioni che Compania finanziera Lonester aveva sottoscritto in favore di Falco SA e che era stato utilizzato per l'acquisto del calciatore. 4.4.

In data 13 febbraio 2019 veniva messa in liquidazione la società HV7 e in data 24 luglio 2019 la società H23.

5. A fronte di tale situazione Setti con scrittura privata prevedeva che nel caso in cui fossero avanzate istanze di fallimento delle due società in liquidazione sarebbe intervenuta la risoluzione automatica dei precedenti atti di trasferimento in modo che Hellas Verona sarebbe rientrata nel patrimonio di HV7 verosimilmente per realizzare un'ipotesi di "bancarotta riparata" al fine di evitare responsabilità civili e penali nell'ambito di procedure fallimentari delle società in liquidazione. 5.1. Il 9 dicembre 2019 la società di Volpi, Santa Benessere (che aveva incorporato San Rocco immobiliare) depositava presso il tribunale di Bologna istanza di fallimento nei confronti di HV7 in liquidazione.

L'ordinanza impugnata evidenza come a questo punto si fosse concretizzato per il Setti il rischio di perdere definitivamente il controllo della Hellas Verona posto che in forza dell'accordo indicato la società calcistica doveva essere restituita da Star Ball a H23 e da quest'ultima ad HV7, in procinto di essere dichiarata fallita. 5.2. Veniva quindi pianificata un'operazione per trasferire la società calcistica nell'area di controllo di Star Ball SRL senza incorrere in una possibile azione revocatoria fallimentare. Nell'ambito di un piano di risanamento ex art. 67 legge fallimentare della H7V si prevedeva il ritrasferirnento della partecipazione di Hellas Verona da HV7 a Star Ball a fronte della costituzione da parte di Star Ball di un conto vincolato (escrow) sul quale doveva essere versata una somma pari a euro 6,5 milioni destinata al pagamento del credito verso Santa Benessere SPA ed al conseguente ottenimento della revoca dell'istanza di fallimento da parte della già menzionata società creditrice. 5.3.

Il 18 febbraio 2020 Star Ball provvedeva a versare sul conto escrow (acceso presso BNL n. 8401420100) la somma di euro 6,5 milioni. Il bonifico di detta somma era stato preceduto dall'assemblea del 17 febbraio 2020, all'esito della quale era stata adottata dal socio unico (Star Ball) di Hellas Verona la relativa delibera di distribuzione. Il verbale dell'assemblea di Hellas del 17.2.2020 attesta che alla presenza dell'A.U. di Seven 23 (Setti Maurizio), del collegio sindacale, del socio unico Star Ball portatore dell'intero capitale sociale, in persona di Setti Maurizio, sull'unico punto all'ordine del giorno è stato proposto e disposto di distribuire ai soci (che è solo Star Ball) un dividendo per complessivi euro 7.137.255, con compensazione del credito che Hellas Verona vantava nei confronti di Star Ball, da corrispondere entro e non oltre il 18 Febbraio 2020.

Tale piano non veniva tuttavia ritenuto idoneo ad evitare il fallimento da parte del tribunale civile che il 14 luglio 2020 dichiarava il fallimento di HV7. Il 3 giugno 2020 era stata dichiarata fallita anche la controllante H23.

6. Secondo l'accusa l'operazione descritta integrerebbe il reato di appropriazione indebita posto che la riserva straordinaria in oggetto avrebbe avuto natura di riserva non distribuibile al socio unico Star Ball e che tale operazione sarebbe stata compiuta dall'amministratore Setti con abuso di relazioni d'ufficio, per uno scopo del tutto personale- evitare il fallimento di HV7 - senza che la società danneggiata (Hellas Verona) potesse trarne vantaggio alcuno, atteso che HV7, in liquidazione alla data dell'operazione, era fuori del perimetro patrimoniale della società calcistica. La Hellas Verona a seguito della distribuzione di tutte le proprie riserve aveva subito una perdita pari al 66,7% del patrimonio netto integrante un danno di rilevante gravità. In altre parole, sarebbero state distratte dalla loro finalità (in questo caso di riserva in conto capitale) delle somme date al socio come dividendi, quando dal bilancio non risultavano utili, e non come restituzione alla Star Ball che tra l'altro non aveva fatto alcun conferimento alla Hellas.

7. Merita ricordare che il giudice della cautela aveva accolto la richiesta di sequestro ponendo a fondamento della sua decisione la natura indisponibile della "riserva in conto futuro aumento di capitale" oggetto della delibera del 17 febbraio 2020 e indebitamente distribuita dall'amministratore unico con bonifico del giorno successivo in favore di Star Ball. Aveva infatti osservato il Gip che la qualità di dividendo era incompatibile con quella di "versamento in conto futuro aumento di capitale", con la conseguenza che la distrazione della riserva posta in bilancio in vista di un futuro aumento di capitale dal suo scopo e la sua conseguente distribuzione al socio unico Star Ball rappresentava una vera e propria interversio possessionis, operata nell'esclusivo interesse di Setti, di fatto, amministratore della società Hellas Verona con ingente danno per la stessa 7.1.

Il Tribunale del riesame accogliendo in parte le deduzioni difensive, cui si era conformato anche il P.M. in sede di conclusioni, ha ritenuto che l'iscrizione a bilancio dell'importo di euro 6.515307,00, quale "riserva in conto futuro aumento di capitale" sarebbe stata frutto di mero errore materiale, trattandosi in realtà di "riserva in conto capitale" come si evincerebbe da vari elementi: la provenienza originaria delle somme e le modalità di costituzione della riserva nel 2015; la sua originaria destinazione non ad aumento di capitale bensì alla copertura delle perdite di Hellas Verona; la mancanza di qualsiasi indizio in merito alla volontà di procedere ad un futuro aumento di capitale; l'iscrizione della stessa riserva nelle note integrative ai bilanci quale versamento in conto capitale.

Ha ritenuto però che dette riserve, sicuramente disponibili, non erano distribuibili ai soci.

8. Ciò premesso deve rilevarsi che sono versamenti in conto capitale (o in conto patrimonio) quelli che il socio effettua alla società e con i quali va ad aumentarne il patrimonio netto. Consistono, come quelli a fondo perduto, in somme acquisite dal patrimonio netto della società senza alcun obbligo di restituzione, che vengono erogate dai soci spontaneamente e al di fuori di ogni procedura prevista per i conferimenti. Anche i versamenti in conto capitale, pertanto, sono idonei a incrementare patrimonialmente la società, senza modificare il valore nominale del capitale sociale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l'utilizzo per un aumento del capitale sociale.

Sono destinati a costituire frazioni del "capitale di rischio", ovverosia "mezzi propri" della società beneficiaria. Non essendo imputabili a capitale, i versamenti in conto capitale, una volta eseguiti, vanno a costituire una riserva non di utili ma "di capitale", soggetta, secondo l'opinione prevalente, alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (art 2431 cc), seppure "personalizzata" o "targata", in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che hanno effettuato i versamenti in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate. Una volta che le somme in conto capitale sono confluite nel patrimonio comune, i soci eroganti, finché dura la società, non possono chiederne la restituzione; quindi, a differenza dei finanziamenti, i versamenti in conto capitale non generano crediti esigibili dei soci nei confronti della società.

I soci possono chiedere la restituzione delle somme versate a tale titolo solo dopo lo scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione (quindi dopo la liquidazione di tutte le passività sociali). Tali apporti possono essere utilizzati per l'aumento gratuito del capitale, con attribuzione delle azioni di nuova emissione a tutti i soci proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale, senza tenere in conto quanto da ciascun socio versato: si tratta, infatti non di anticipi sulla sottoscrizione di un aumento di capitale, ma di una vera e propria posta di patrimonio netto, pur alimentata non proporzionalmente.

In caso di saturazione della riserva legale, possono però essere distribuiti nel corso della vita normale della società e le relative somme sono ripartite tra i soci (non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale da ciascuno possedute ma) in misura corrispondente a quanto da ognuno versato, ai sensi e nei limiti dell'art. 2431 c.c., con delibera dell'assemblea ordinaria (cfr. Cass. Civ. 23.2.2012 n. 2758; Cass. civ. 13 agosto 2008, n. 21563; Cass. Civ. 30 marzo 2007, n. 7980; Cass. civ. 24 luglio 2007, n. 16393). 8.1.

Nella specie il tribunale del riesame si è limitato ad affermare l'indistribuibilità di tali somme senza valutare che, a fronte di insussistenza di ostacoli, connessi al livello della riserva legale, nulla avrebbe impedito alla Hellas Verona di restituire detti apporti ai soci conferenti, con una delibera dell'assemblea ordinaria. Dovrà anche verificare la posizione del socio beneficiario (Star Ball) con riguardo al diritto alla distribuzione di detti conferimenti in caso di saturazione della riserva legale.

9. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza su detti punti. Il Tribunale in sede di rinvio dovrà tenere co