Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24278/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls Simonetti's conviction for money laundering due to lack of reasoning and dismisses Freni's appeal as inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision against Simonetti Santolo for failing to provide sufficient reasoning regarding the illicit origin of funds, remanding the case for a new trial. Conversely, the appeal filed by Domenico Freni was declared inadmissible because it challenged factual elements rather than procedural defects in a plea agreement. The court ruled that the lower court's failure to distinguish between specific criminal derivation and mere unjustified possession constituted an absorbing lack of motivation, while the plea agreement modifications could not be unilaterally contested via cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 lett. b) e e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation annuls a judgment when the lower court fails to provide adequate reasoning on the illicit origin of funds, distinguishing specific criminal derivation from unjustified possession, and declares inadmissible appeals against plea agreements that challenge factual elements rather than procedural defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering conviction lack of judicial reasoning plea agreement inadmissibility illicit fund origin remittal for new trial procedural defect criminal liability recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b) c.p.p.
Il ricorrente SIMONETTI Santolo, come primo motivo di impugnazione, lamenta, ex art. 606 lettera b) cod.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
Il ricorrente SIMONETTI Santolo, come primo motivo di impugnazione, lamenta, ex art. 606 lettera b) cod.
Art. 599 bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 27 Cost.
Art. 6 CEDU
Il ricorrente SIMONETTI Santolo, come primo motivo di impugnazione, lamenta, ex art. 606 lettera b) cod.
Legge n. 103/2017
La Corte di legittimità ha avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso la declaratoria di inammissibilità de plano.
art. 599 bis cod. proc. pen
artt. 648 bis cod. pen
Con il terzo motivo il SIMONETTI ha lamentato l'assoluta mancanza di motivazione e la violazione degli artt. 648 bis cod. pen., 125, 546, 597 e 598 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise
sul punto, Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non massimata;
Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj
Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez.
Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia
29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata).
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1) FRENI Domenico nato a Messina il 06/12/1957 2) SIMONETTI Santolo nato a Noia il 11/06/1963 avverso la sentenza del 08/11/2019 della Corte di Appello di Messina. visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi nonché e la memoria difensiva datata 04/04/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; sentito il Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori del ricorrente SIMONETTI Santolo, Avv. Nicola MAZZACUVA e Avv. Giuseppe GUIDA che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di FRENI Domenico e SIMONETTI Santolo propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Messina, in data 8 novembre 2019, ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Messina in data 16 ottobre 2018 con la quale è stata riconosciuta la penale responsabilità del ricorrente Simonetti in ordine ai reati di cui al capo di imputazione, parzialmente riformando la stessa decisione quanto alla posizione i, del Freni per effetto dell'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

2. Il ricorrente SIMONETTI Santolo, come primo motivo di impugnazione, lamenta, ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 42, 43 e 648 bis cod. pen., 27 Cost. e 6 CEDU in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio; la difesa afferma che la condotta del ricorrente non è in alcuno modo sintomatica di una consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro indicato nel capo di imputazione e che la Corte territoriale ha attribuito rilevanza probatoria al comportamento silente dell'imputato in violazione del diritto al silenzio tutelato dal diritto interno e comunitario.

3. Il secondo motivo del ricorso del SIMONETTI Santolo ha ad oggetto, ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 42, 43 e 648 bis cod. pen., 125, 546, 597, 598 e 533 cod. proc. pen., 27 Cost. e 6 CEDU in relazione alla ritenuta inattendibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato in ordine alla causa lecita sottesa alla ricezione del denaro; la Corte territoriale, omettendo di prendere in considerazione le doglianze contenute nell'atto di appello, ha affermato in modo apodittico l'inattendibilità di quanto affermato dal SIMONETTI sulla base di elementi evanescentiiquali l'entità della somma di denaro trasferita e la scarsa plausibilità dell'ipotesi di una emissione in bianco degli assegni da parte del coimputato FRENI.

4. Con il terzo motivo il SIMONETTI ha lamentato l'assoluta mancanza di motivazione e la violazione degli artt. 648 bis cod. pen., 125, 546, 597 e 598 cod. proc. pen. in relazione alla provenienza delle somme riciclate quali provento dei reati tributari posti in essere dal coimputato FRENI; la Corte territoriale nulla ha motivato sulla reale possibilità di considerare i reati tributari posti in essere dal FRENI come presupposto del reato di riciclaggio.

5. I Difensori del SIMONETTI in data 04/04/2022 hanno prodotto memoria difensiva con la quale insistono nei motivi di ricorso facendo esplicito riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia in materia di diritto al silenzio dell'imputato, diritto violato dalla sentenza oggetto di impugnazione.

6. Il ricorrente FRENI Domenico, come primo motivo di impugnazione, lamenta l'eccessività della pena applicata a titolo di aumento per la continuazione con i reati oggetto della sentenza di condanna irrevocabile di condanna emessa dal Tribunale di Messina in data 17 ottobre 2014.7. Il secondo motivo di impugnazione del FRENI ha ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da SIMONETTI Santolo deve esser accolto in quanto fondato.

2. La difesa del ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, attacca la motivazione della sentenza di appello lamentando la carenza dell'apparato motivazionale in punto di dimostrazione dei presupposti indefettibili per riconoscere nei fatti accertati la condotta del delitto di riciclaggio. Il provvedimento impugnato, limitandosi a evidenziare la sospetta disponibilità delle somme sequestrate in capo a soggetto che non è stato in grado di giustificare adeguatamente la provenienza di somme di rilevante importo, non ha poi offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al collegamento tra le somme ricevute dal SIMONETTI ed i reati fiscali contestati al FRENI, indicati quali reati presupposto della condotta di riciclaggio.

I giudici di merito si sono limitati ad affermare la sussistenza del reato di riciclaggio «in mancanza di prova di una causa lecita alternativa che giustificasse la dazione del denaro» ed in considerazione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal SIMONETTI in ordine alle modalità di acquisizione dell'ingente somma indicata al capo di imputazione. Si tratta di indicazioni che riguardano esclusivamente la strategia difensiva dell'imputato e che, tuttavia, non indicano alcunché in ordine al delitto presupposto che avrebbe generato la ipotetica illecita gestione del denaro in questione.

La motivazione del provvedimento non fornisce, pertanto, elementi sufficienti per affermare il necessario collegamento tra l'ipotizzato reato presupposto e la condotta posta in essere dal SIMONETTI nonché a dimostrare la provenienza delittuosa della somma trasferita da quest'ultimo sui conti correnti a lui riconducibili e la necessaria consapevolezza da parte dell'imputato di tale provenienza. Risulta insufficiente l'affermazione che il denaro transitato nei conti del ricorrente dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, in ragione della mancata giustificazione di tale trasferimento di denaro da parte del SIMONETTI e della mancanza di pregressi rapporti commerciali tra i due co- imputati; tale affermazione appare apodittica potendosi in alternativa ipotizzare una serie di differenti causali a base della disponibilità del denaro da parte del ricorrente; non è stata, pertanto, individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non massimata;

Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata). La carenza motivazionale indicata (che riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure riguardanti i profili relativi all'elemento soggettivo del contestato reato) impone l'annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per un nuovo giudizio, affinché la Corte territoriale provveda ad una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie relative alla provenienza delle somme trasferite dal SIMONETTIídettagliatamente indicate nel capo di imputazione, ed all'eventuale sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio.

3. Il ricorso proposto da FRENI Domenico è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. La Corte di legittimità ha avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, mentre sono inammissibili le doglianze - come quelle esposte dal ricorrente - relative a vizi attinenti ad elementi fattuali, circostanziali ed alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01).

Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente FRENI Domenico al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SIMONETTI Santolo con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso di FRENI Domenico e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i