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Sentenza — n. 24269/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against insurance fraud conviction, ruling no contract needed for the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24269/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued that the crime of insurance fraud under Article 642 of the Penal Code requires a direct insurance contract between the accused and the insurer. The court rejected this, citing established precedent that the offense targets the insurer's assets and can be committed by anyone manipulating the contract, even without being a direct party to it. Consequently, the conviction for fraud was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; The crime of insurance fraud does not require a direct contractual relationship between the perpetrator and the insurance company, as it constitutes a special form of fraud targeting the insurer's assets and can be committed by any subject manipulating the contract.

Parole chiave

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insurance fraud Article 642 Penal Code contractual relationship requirement special form of fraud manifest unfoundedness procedural costs Cassation inadmissibility frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 642 cod. pen.
La fattispecie prevista dall'art. 642 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di Sanzione pecuniaria.
art. 642 cod. pen
La fattispecie prevista dall'art. 642 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di Sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021
Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018
Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALENTINO MAURIZIO nato a PALERMO il 04/07/1976 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso letta la memoria in data 21/02/2022 con la quale l'avv. GIANCARLO BONFANTI nell'interesse del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Valentino Maurizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Verona nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art.642 cod. pen., con la recidiva specifica infraquinquennale, per aver denunciato un sinistro mai avvenuto producendo, a sostegno della denuncia di essere stato investito su strisce pedonali, una constatazione amichevole con dichiarazione di responsabilità di tale Corrado Ventimiglia e documentazione medica falsa attestante, disconosciuta dai medici che ne risultavano apparenti sottoscrittori.

2. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata riconosciuta la responsabilità del Valentino pur non essendo questo il soggetto assicurato. Assume il ricorrente che il fattispecie incriminatrice di cui all'art.642 cod. pen. si configura come reato proprio, perché il bene protetto dalla norma è il patrimonio dell'assicuratore, sicché nel caso in cui non esista un contratto di assicurazione tra l'imputato e la compagnia di assicurazione - come nella fattispecie in esame - il reato in parola non sarebbe configurabile, per l'inidoneità dell'azione alla lesione del bene protetto.

3. Con requisitoria scritta del 10/2/2022 il P.G., nella persona del dott. Luca Timperi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente con memoria del 21/02/2022 ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 5.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dell'unico motivo addotto a sostegno dell'impugnazione. Va premesso che, nel caso in esame, la Società Cattolica Assicurazioni, nel proporre denuncia-querela, ha riferito di aver stipulato un contratto di assicurazione con Ventimiglia Corrado, soggetto indicato come l'investitore del Valentino nella documentazione falsa con la quale quest'ultimo avanzava la sua pretesa risarcitoria.

Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione per la configurazione del reato di cui si tratta non è necessaria l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'autore del fatto e la compagnia assicuratrice. La fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen., infatti, costituisce un'ipotesi speciale di truffa e - contrariamente all'assunto del ricorrente - non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (così Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Rv. 282350;

Sez. 2, n. 4389 del 11/10/2018, Rv. 274901) 6. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di Sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione sempli