Sentenza — n. 24266/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABonavita Leonardo impugna la sentenza in data 23/03/2021 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 21/11/2019 del Tribunale di Monza, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita di un telaio di autocarro e di sei autocarri di proprietà della Unicredit Leasing s.p.a.. Deduce: 1.1. "Nullità della ricorsa sentenza, per violazione di legge / Vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt.96, 101, 122, 336, 333 e 337 c.p.p. per omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida autenticazione della sottoscrizione del querelante".Con l'unico motivo di ricorso si eccepisce il difetto di querela osservandosi come "L'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 c.p; Sentenza — n. 24266/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Bosisio, che firma la querela, non conferisca mandato difensivo all'Avv. Discepolo che appone la propria sottoscrizione a titolo di autentica, di tal che, in applicazione dei principi chiariti da questa Suprema corte la querela sporta non è da considerarsi valida ai fini della procedibilità". Richiama la sentenza di questa Corte n. 42140/2008 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 26549/2006.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONAVITA LEONARDO nato il 29/10/1960 a MILANO avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. Bonavita Leonardo impugna la sentenza in data 23/03/2021 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 21/11/2019 del Tribunale di Monza, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita di un telaio di autocarro e di sei autocarri di proprietà della Unicredit Leasing s.p.a.. Deduce: 1.1. "Nullità della ricorsa sentenza, per violazione di legge / Vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt.96, 101, 122, 336, 333 e 337 c.p.p. per omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida autenticazione della sottoscrizione del querelante".Con l'unico motivo di ricorso si eccepisce il difetto di querela osservandosi come "L'avv.
Bosisio, che firma la querela, non conferisca mandato difensivo all'Avv. Discepolo che appone la propria sottoscrizione a titolo di autentica, di tal che, in applicazione dei principi chiariti da questa Suprema corte la querela sporta non è da considerarsi valida ai fini della procedibilità". Richiama la sentenza di questa Corte n. 42140/2008 e la sentenza delle Sezioni Unite n. 26549/2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato perché manca del presupposto di fatto indicato a fondamento dell'eccezione. Il ricorrente, invero, sostiene che la querela in questione è stata sottoscritta dall'Avv. Bosisio con firma autenticata dall'Avvocato Discepolo che, tuttavia, non era stato nominato difensore della persona offesa, con la conseguente mancanza di una valida condizione di procedibilità. Proprio la natura processuale della questione ha consentito l'accesso agli atti e da ciò è emerso che il 2 gennaio 2005 Giovanni Molfino ha ratificato e ha fatto propria la querela, in ciò delegato dalla persona offesa società UNICREDIT Leasing s.p.a. già denominata LOCAT s.p.a. Da ciò discende che la querela è stata sporta direttamente dalla persona offesa -attraverso un suo rappresentante- con la conseguenza che l'eccezione sollevata dal ricorrente risulta non conferente rispetto al caso in esame. Da qui la manifesta infondatezza del ricorso e la sua inammissibilità.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2021 Il Consigliere