Sentenza — n. 24264/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADe Lorenzo Antonio impugna la sentenza in data 23/02/2021 della Corte di appello di Potenza che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha riformato la sentenza in data 4.4.2016 del Tribunale di Potenza, assolvendo Roberto Francini, Roberto Giliberti, Roberto Pasi e Michele Schiavello dal reato di tentativo di concussione loro ascritto in danno dello stesso De Lorenzo, costituitosi parte civile nel giudizio. Deduce: 1.1. "Travisamento delle prove - art. 606, c.p.p. lett. er . Con il primo motivo il ricorrente -con riguardo agli appunti scritti dell'Avvocato Naborre,Aat_ci_rigual___---a--, sostiene che la Corte di appello nega )- incomprensibilmente la presenza dell'annotazione di valori di stima, mentre erano ben visibili nei manoscritti rinvenuti presso la sede Total di Potenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 c.p; Sentenza — n. 24264/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A tale preliminare osservazione, la Corte di appello aggiunge tutta una serie di elementi -logici e fattuali- conducenti nel senso di escludere alcun contatto di Schiavello con le annotazioni dell'Avvocato Naborre, anche alla luce della vicenda relativa alle sorelle Lombardi. 1.1.2. La sintetica rassegna della motivazione della Corte di appello porta a concludere che la sentenza oggi impugnata si è pienamente conformata alle indicazioni della sentenza rescindente, così non avendosi spazio per la pretesa violazione dell'art. 627, cod.proc.pen. che sembra denunciata -genericamente- dal ricorrente e che si mostra -comunque- manifestamente infondata. 1.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE LORENZO ANTONIO nato a POTENZA il 28/02/1979 nel procedimento a carico di: FRANCINI ROBERTO nato a ROMA il 25/07/1956 GILIBERTI ROBERTO nato a PESCIA il 30/11/1971 PASI ROBERTO nato a PAVIA il 30/12/1953 SCHIAVELLO MICHELE nato a GEROCARNE il 01/06/1957 inoltre: COMUNE DI CORLETO PERTICARA IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi: l'Avvocato RUSSILLO, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per il loro l'accoglimento;
L Avvocato BELLACOSA, che ha insistito per l'infondatezza del ricorso.2 9L/".?•-• L' Avvocato SCAROINA, che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. L' Avvocato MONALDI conclude per l'inammissibilità L Avvocato AGRESTI per il collega AUTILIO, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
1. De Lorenzo Antonio impugna la sentenza in data 23/02/2021 della Corte di appello di Potenza che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha riformato la sentenza in data 4.4.2016 del Tribunale di Potenza, assolvendo Roberto Francini, Roberto Giliberti, Roberto Pasi e Michele Schiavello dal reato di tentativo di concussione loro ascritto in danno dello stesso De Lorenzo, costituitosi parte civile nel giudizio. Deduce: 1.1. "Travisamento delle prove - art. 606, c.p.p. lett. er . Con il primo motivo il ricorrente -con riguardo agli appunti scritti dell'Avvocato Naborre,Aat_ci_rigual___---a--, sostiene che la Corte di appello nega )- incomprensibilmente la presenza dell'annotazione di valori di stima, mentre erano ben visibili nei manoscritti rinvenuti presso la sede Total di Potenza.
La difesa osserva, dunque, come dalla collazione degli appunti dell'Avvocato Naborre con la perizia di stima di Schiavello emerga come quegli appunti fossero stati interamente trasfusi nella perizia. A dimostrazione dell'assunto vengono versati nel corpo del primo motivo di ricorso i seguenti documenti, denominati dal ricorrente:
a) bozza relazione di stima con appunti dell'Avv. Naborre del 12.12.2007 (fogli quadrettati);
b) relazione di stima a firma del tecnico comunale M. Schiavello del 17.01.2008; nota di deposito 8 agosto 2015; stralcio verbale di udienza (relativo al capo D) del 3.11.2014 - teste Dottoressa Senatore". 1.2. "Parcellizzazione e travisamento delle prove su un punto decisivo - art.606 c.p.p. lett. e)". Il secondo motivo censura la motivazione della Corte di appello nella parte in cui ritiene certo che Schiavello avesse richiesto un parere orale all'Agenzia del Territorio, ricavando tale convincimento dal contenuto dell'intercettazione n. 109 e di parte dell'intercettazione n. 727, dalla quale -invece- si desume soltanto la volontà dei rappresentanti della Total di accompagnare Schiavello all'Agenzia del Territorio per acquisire informazioni e per depositare un'istanza finalizzata alla formalizzazione del parere.
Secondo la difesa gli elementi presenti in causa provano che non vi è mai stato nessun parere, neanche in forma orale dall'Agenzia del Territorio.A sostegno dell'assunto vengono riportati i contenuti della deposizione di Antonio Smaldone e vengono versati nel corpo del secondo motivo i seguenti documenti, denominati dal ricorrente: Missiva dott. Ronchetti, nota di deposito. 1.3. "Parcellizzazione della prova in riferimento all'intercettazione n. 133 - art. 606 c.p.p. lett. e)-". Per come dichiarato nell'intitolazione, il motivo si rivolge al contenuto dell'intercettazione n. 133 che secondo la difesa non è stata adeguatamente e integralmente esaminata dalla Corte di appello, anche dal punto di vista della sequenza cronologica. 1.4. "Manifesta illogicità della motivazione su un elemento fondamentale - art. 606 c.p.p. lett. e)-".
Con il quarto motivo la sentenza impugnata viene denunciata di "macroscopiche contraddizioni" nella parte in cui esclude l'esistenza di una complicità tra Schiavello e i rappresentanti della Total. A tal proposito la difesa sostiene la sussistenza di elementi che, invece, fanno ritenere presente detta complicità. 1.5. "Manifesta illogicità della motivazione su un elemento fondamentale - art. 606 c.p.p. lett. e)". Anche con il quinto motivo viene denunciato il vizio di contraddizione della motivazione, in relazione -questa volta- alla qualificabilità del PIP "tempa Rossa" che la Corte di appello intende quale piano meramente espropriativo privo di natura conformativa, sulla base di principi che -secondo la difesa- sono invero validi per le opere pubbliche, ma non per un'opera privata, sia di pubblica utilità, finanziata e realizzata da una compagnia petrolifera. 1.6. "Totale mancanza di motivazione in riferimento ad un elemento decisivo già segnalato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 48559/19 -art. 606 c.p.p. lett. e)-".
Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha ottemperato a quanto disposto dalla sentenza di annullamento della Cassazione là dove era stata evidenziata la necessità di vagliare adeguatamente i rapporti intercorsi tra i rappresentanti della Total e il dirigente dell'ufficio espropri del Comune di Corleto Perticara. Secondo la difesa il tema è stato affrontato superficialmente dalla Corte di appello, che non dà conto di avere esaminato tutti gli elementi acquisiti al giudizio.
2. Sono, dunque, pervenute memorie difensive nell'interesse di Pasi Roberto e Francini Roberto con le quali si sostiene l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
3. Il 6.12.2021 sono pervenute memorie nell'interesse di De Lorenzo con le quali la difesa precisa il quinto motivo di ricorso e segnala il contenuto dell'ordinanza in data 27/4/2021 emessa dalla Corte di appello di Potenza in sede civile che si assume anch'essa errata e che perciò è stata impugnata con ricorso per cassazione.
4. Il 17/2/2022 si è costituito il Comune di Corleto con memoria nella quale si sostiene l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Sotto il profilo della manifesta infondatezza, va preliminarmente sottolineato che la sentenza di annullamento della Corte di cassazione aveva rilevato la mancanza di una motivazione rafforzata, siccome necessaria in caso di riforma della sentenza di primo grado. Più nello specifico, il compito affidato al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente era quello di spiegare perché la motivazione del giudice di primo grado non potesse essere condivisa, sulla base di: un esame complessivo delle conversazioni intercettazione e della loro collocazione temporale "nello sviluppo della vicenda che ha dato origine alle imputazioni e che raffronti con i loro contenuti la argomentazione su cui la sentenza ha fondato la decisione assolutoria"; la valutazione del rinvenimento di una bozza delle relazioni di stima di Schiavello con le annotazioni che la sentenza di primo grado (p. 231) assume riconducibili all'Avvocato consulente della TOTAL". 1.1.1.
Ebbene, la Corte di appello ha dato puntuale seguito alla sentenza di annullamento, alle cui indicazioni si è conformata, analizzando punto per punto le argomentazioni del giudice di primo grado e spiegando le ragioni per cui esse non potevano considerarsi valide. Tanto ha fatto illustrando le ragioni per cui non poteva considerarsi attendibile la stima del valore dei terreni operata dai consulenti del Pubblico ministero, in ragione -tra l'altro- della natura espropriativa e non confornnativa del PIP (così come emergente alla luce dei principi fissati in materia dalle sezioni unite della Corte di cassazione civile) e dell'esatta nozione di valore di trasformazione.
Da qui è giunta alla conclusione che nel caso in esame andava applicato il criterio di stima analitico-comparativo, al cui riguardo era decisiva la testimonianza di Gianfranco Massaro, responsabile dell'Area tecnica del Comune di Guardia Perticara che ha chiarito che il valore dei terreni si aggirava sul libero mercato intorno a cinque euro, più alto dell'eventuale valore di espropriazione, fondato sul VAM. Proprio in forza di ciò la Corte di appello ha escluso che la vicenda avesse finalità predatorie. Con riguardo, poi, al rapporto intercorso tra Schiavello e i rappresentanti della TOTAL, la Corte di appello ha anzitutto censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato le conversazioni secondo il loro ordine cronologico, mentre ciò era necessario per la migliore comprensione dello sviluppo della vicenda.
La Corte di appello, dunque, compendia il contenuto delle conversazioni (113 del 19.10.2017, n. 486 del 20.10.2007, n. 12 del 22.10.2007, n. 703 del 29.11.2007, n. 109 del 29.11.2007, n. 727 del 30.11.2007, n. 786 del 4.12.2007, n. 952 del 13.12.2007) e da esse ricava la "perfetta buona fede" di Schiavello e la totale assenza di complicità con i rappresentanti della TOTAL. I Magistrati dell'appello, poi, hanno dettagliatamente affrontato il tema del significato probatorio degli appunti scritti a mano dall'Avvocato Naborre, legale della Total e -tra le altre cose- osserva, in relazione alla sentenza di primo grado, che "sorprende innanzitutto che la sentenza non dia conto, nemmeno per disattenderle delle puntuali spiegazioni offerte dallo stesso Nabore, che del resto potevano essere verificate, se non credute, mediante l'escussione delle numerose persone indicate come presenti alla riunione nella sede del comune".
A tale preliminare osservazione, la Corte di appello aggiunge tutta una serie di elementi -logici e fattuali- conducenti nel senso di escludere alcun contatto di Schiavello con le annotazioni dell'Avvocato Naborre, anche alla luce della vicenda relativa alle sorelle Lombardi. 1.1.2. La sintetica rassegna della motivazione della Corte di appello porta a concludere che la sentenza oggi impugnata si è pienamente conformata alle indicazioni della sentenza rescindente, così non avendosi spazio per la pretesa violazione dell'art. 627, cod.proc.pen. che sembra denunciata -genericamente- dal ricorrente e che si mostra -comunque- manifestamente infondata. 1.2.
Va inoltre osservato che il ricorrente espone contro la sentenza della Corte di appello motivi che si risolvono nella prospettazione di un risultato valutativo alternativo a quello raggiunto dai giudici di merito, senza dedurre censure cui sia consentito l'accesso al giudizio di legittimità. Da ciò discende la causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;
Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal responsabile civile, Comune di Corleto Perticara - in persona del sin