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Sentenza — n. 24263/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24263/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24263/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Troncanetti Gabriele, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 07/07/2020 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 12/05/2014 del G.i.p. del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di riciclaggio. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 533, cod.proc.pen. e all'art. 441, comma 5, cod.proc.pen.. Con il primo motivo si sostiene che "nel corso del giudizio l'asserzione della personale responsabilità penale dell'odierno imputato, in ordine alle attività criminose a lui imputate, non è risultata suffragata da alcuno specifico e affidabile elemento probatorio".In particolare, si osserva che la dichiarazione scritta di Della Chiara Mauro e le dichiarazioni di Moschetto Giuseppe dovevano condurre all'assoluzione di Troncanetti, con conseguente violazione dell'art. 533, cod.proc.pen., per violazione del principio del ragionevole dubbio.

Regesto Legislator

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art. 133 c.p, art. 3 della Costituzione, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24263/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge sotto il profilo della eccessività della pena. Con l'ultimo motivo d'impugnazione il ricorrente chiede alla Corte di cassazione che "in riforma dell'impugnata sentenza, comunque ridurre la pena, poiché eccessiva in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p. nonché al criterio A V•• .1-, 'N-zz. di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, e sospendere la pena, se concedibile".

Parole chiave

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abuso della licenza e delle targhe guida nonostante revoca della patente stato difettoso del veicolo contravvenzione alla circolazione confisca del veicolo a motore violazione grave delle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 c.p
Con l'ultimo motivo d'impugnazione il ricorrente chiede alla Corte di cassazione che "in riforma dell'impugnata sentenza, comunque ridurre la pena, poiché eccessiva in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p.
art. 3 della Costituzione
di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, e sospendere la pena, se concedibile".
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRONCANETTI GABRIELE nato il 27/05/1952 a PIEVE TORINA avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Troncanetti Gabriele, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 07/07/2020 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 12/05/2014 del G.i.p. del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di riciclaggio. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 533, cod.proc.pen. e all'art. 441, comma 5, cod.proc.pen.. Con il primo motivo si sostiene che "nel corso del giudizio l'asserzione della personale responsabilità penale dell'odierno imputato, in ordine alle attività criminose a lui imputate, non è risultata suffragata da alcuno specifico e affidabile elemento probatorio".In particolare, si osserva che la dichiarazione scritta di Della Chiara Mauro e le dichiarazioni di Moschetto Giuseppe dovevano condurre all'assoluzione di Troncanetti, con conseguente violazione dell'art. 533, cod.proc.pen., per violazione del principio del ragionevole dubbio.

A tale prima deduzione viene collegata anche la violazione dell'art. 441, cod.proc.pen. per il mancato esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria che la Corte di appello avrebbe dovuto esercitare con l'acquisizione della dichiarazione scritta di Della Chiara Mauro e con la sua successiva audizione. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 712, cod.pen. ovvero in relazione all'art. 648, cod.pen. Il secondo motivo si rivolge alla qualificazione giuridica del fatto che, secondo il ricorrente, andava più correttamente ricondotto all'ipotesi prevista dall'art. 712, cod.pen., alla luce del contenuto della già menzionata dichiarazione scritta rilasciata da Della Chiara Mauro (confermata da Moschetto Giuseppe), dal quale è possibile evincere come non vi fosse alcun elemento che potesse far dubitare della legittima provenienza del bene.

Si denuncia -inoltre- l'illegittimità della motivazione nella parte in cui ritiene che Moschetto sia inattendibile, così pervenendo alla conclusione della consapevolezza della provenienza illecita del bene. Si aggiunge che l'operazione di sostituzione delle targhe è di natura statica, così facendo configurare il reato di ricettazione, "tanto più che nel caso di specie non vi è stata la classica sostituzione di targa in quanto il veicolo ne era ab origine privo; né è stata apposta una targa falsa e/o clonata; è stata invece apposta una targa vera ossia quella appartenente all'imputato.

Si tratta pertanto di fattispecie diversa e particolare o meglio unica". Specifica che non vi erano alterazioni sull'automezzo, mentre la finalità dell'agente era solo quella della ricezione del bene di provenienza delittuosa. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 56 e 648-bis, cod.pen. Con il terzo motivo si sostiene che il delitto di riciclaggio doveva considerarsi configurato nella forma del tentativo, perché non risultano realizzate operazioni di cancellazione dei dati identificativi del veicolo, né di manomissione di pezzi meccanici di esso, tali da rendere irrecuperabilmente ignota la loro origine, né erano state eseguite operazioni di smontaggio di pezzi del veicolo, così che l'evento non si è verificato. 1.4.

Violazione di legge sotto il profilo della eccessività della pena. Con l'ultimo motivo d'impugnazione il ricorrente chiede alla Corte di cassazione che "in riforma dell'impugnata sentenza, comunque ridurre la pena, poiché eccessiva in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p. nonché al criterio A V•• .1-, 'N-zz. di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, e sospendere la pena, se concedibile".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, sostanziandosi nella mera reiterazione delle questioni di merito esposte con il gravame e risolte dalla Corte di appello con motivazione del tutto trascurata dal mezzo di impugnazione in esame. Invero, la Corte di appello: 1.1. ha spiegato le plurime ragioni per cui non poteva essere acquisita la dichiarazione scritta a firma di Della Chiara Mauro, in quanto non raccolta con le regole previste per le investigazioni difensive, perché in sede di indagini Troncanetti non aveva mai dichiarato il nome del suo dante causa e perché quegli non potesse essere assunto con le forme della testimonianza, emergendo a suo carico indizi di reità, avendo ceduto il veicolo di provenienza delittuosa; 1.2. ha rilevato come la consapevolezza della provenienza furtiva emergesse oltre che dalla inverosimiglianza della versione fornita dall'imputato, soprattutto dall'avere apposto sull'autovettura la targa di altro veicolo di sua proprietà, di provenienza lecita.

Sulla base di queste e altre considerazioni ha escluso la possibilità di configurare il reato di incauto acquisto; 1.3. ha escluso anche la configurabilità della ricettazione, rinvenendo la condotta di riciclaggio facendo corretta applicazione del principio di diritto assolutamente in termini, secondo il quale «integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente», (Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899 - 01). 1.4. in ragione di ciò ha anche escluso che il reato potesse ritenersi configurato nella forma tentata, visto che il camuffamento doveva ritenersi perfezionato con l'apposizione della targa, dovendosi a tal proposito ribadire che «il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità», (Sez. 2 - , Sentenza n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963 - 01).

2. I motivi del rigetto dei motivi di gravame sono pretermessi nel ricorso, che -di fato- sfugge al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, così incorrendo nel rilevato vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si chiede alla Corte di cassazione la riforma della sentenza impugnata e la riduzione della pena. In tale maniera, infatti, il ricorrente avanza richieste che -implicando valutazioni di merito- sono precluse al giudice di legittimità.

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas