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Sentenza — n. 23232/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23232/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: LOMBARDO FRANCESCO nato a PALERMO il 13/07/1964 avverso la sentenza del 01/06/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo .e Ì2/7-) ' ->"'" e:4":" t-Yr) 42-2 rjg ' 24 " 3-7 udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20

Regesto Legislator

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articolo 649-bis cod.pen, art. 649-bis cod. pen; Sentenza — n. 23232/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che 1'1/6/2021 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Lombardo Francesco, per essere il reato di truffa a lui ascritto estinto per rimessione di querela. Lamenta il ricorrente che si tratta di fattispecie procedibile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 649-bis cod.pen., essendo stata contestata la recidiva reiterata specifica. Richiama sul punto la sentenza delle Sezioni Unite n. 3585 del 2020 rv 280262. Il ricorso è fondato.

Parole chiave

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credito lombard domanda d'asilo di rom esame di cassazione pericolo di tortura diritto romano esame di merito

Disposizioni normative citate

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articolo 649-bis cod.pen
Lamenta il ricorrente che si tratta di fattispecie procedibile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 649-bis cod.pen., essendo stata contestata la recidiva reiterata specifica.
art. 649-bis cod. pen
3585 del 2020, Li Trenta , hanno affermato che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: LOMBARDO FRANCESCO nato a PALERMO il 13/07/1964 avverso la sentenza del 01/06/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo .e Ì2/7-) ' ->"'" e:4":" t-Yr) 42-2 rjg ' 24 " 3-7 udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che 1'1/6/2021 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Lombardo Francesco, per essere il reato di truffa a lui ascritto estinto per rimessione di querela. Lamenta il ricorrente che si tratta di fattispecie procedibile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 649-bis cod.pen., essendo stata contestata la recidiva reiterata specifica. Richiama sul punto la sentenza delle Sezioni Unite n. 3585 del 2020 rv 280262. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite nella Sentenza n. 3585 del 2020, Li Trenta , hanno affermato che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Lombardo Francesco con riguardo al delitto di truffa per essere il reato estinto per remissione di querela, senza considerare la contestazione della recidiva reiterata e specifica che, qualora ritenuta sussistente, avrebbe determinato la procedibilità d'ufficio del reato, ai sensi dell'art. 649-bis cod. pen.

Il Tribunale ha omesso, sul punto, qualsiasi motivazione. La sentenza in oggetto deve essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze. L'impugnazione è stata proposta avverso una sentenza astrattamente appellabile da parte del Procuratore generale presso la corte d'appello, che sarebbe stato legittimato anche a proporre appello, in ragione della intervenuta acquiescenza del Procuratore della Repubblica (la sentenza è stata emessa con motivazione contestuale l'1/6/2021). La stessa va pertanto senza dubbio qualificata come ricorso per saltum, con la conseguenza che quale giudice di rinvio deve essere indicata la Corte di appello di Firenze.

Il giudice del rinvio dovrà valutare la sussistenza o meno della recidiva contestata, direttamente incidente sul regime di procedibilità del delitto di truffa di cui Lombardo è stato chiamato a rispondere. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. Così deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente Giovanna VER