Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22960/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22960/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22960/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza emessa il 15/11/2021 il Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. rigettava l'appello proposto nell'interesse di Panella Costanza e confermava il provvedimento impugnato, pronunciato dal G.i.p. di Benevento in data 29/09/2021, con il quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro di beni (50% delle quote della società P.D.M. S.r.l. e totalità delle quote della Società ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. oggetto di sequestro preventivo, in virtù del decreto emesso in data 25/07/2020).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 322-bis cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 42 Cost, art. 512-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22960/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 -01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
quota pignorabile azione di risarcimento danni da sequestro quota di comproprietà sequestro di beni immobili procedura di rivendicazione nel pignoramento legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 322-bis cod. proc. pen
Con ordinanza emessa il 15/11/2021 il Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento agli art. 125 cod. proc. pen.
art. 42 Cost
Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali essendo stato violato il principio di adeguatezza e proporzionalità, comprimendo in maniera esasperata il diritto di proprietà riferibile alla ricorrente in violazione dell'art. 42 Cost.
art. 512-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANELLA Costanza, nata a Montesarchio il 25/02/1952 avverso l'ordinanza del 15/11/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele GARGIULO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. Dario VANNETIELLO, che ha concluso chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 15/11/2021 il Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. rigettava l'appello proposto nell'interesse di Panella Costanza e confermava il provvedimento impugnato, pronunciato dal G.i.p. di Benevento in data 29/09/2021, con il quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro di beni (50% delle quote della società P.D.M. S.r.l. e totalità delle quote della Società ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.r.l. oggetto di sequestro preventivo, in virtù del decreto emesso in data 25/07/2020).

2. Ha proposto ricorso per cassazione Panella Costanza, a mezzo del difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 125 cod. proc. pen; l'ordinanza si caratterizza per un difetto assoluto di motivazione, dovendo essere ritenuto del tutto insufficiente il mero richiamo all'ordinanza applicativa e all'ordinanza emessa dallo stesso collegio in data 30/03/2021; il rinvio per relationem non fornisce risposta alla nuova questione proposta. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento agli art. 125 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen.; i giudici hanno semplicemente condiviso le prospettazioni accusatorie senza fornire alcuna reale motivazione; non ricorre in alcun modo il fumus commissi de//citi e le questioni relative sono solo apparentemente affrontate; non è stato provato il ruolo di socio di fatto del Panella Nicola, mentre lo stesso è stato definito solo come amministratore di fatto; la considerazione del Panella come gestore esclude la sussistenza di elementi per ritenere la ricorrente mero schermo del fratello nell'ambito di tali società. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali essendo stato violato il principio di adeguatezza e proporzionalità, comprimendo in maniera esasperata il diritto di proprietà riferibile alla ricorrente in violazione dell'art. 42 Cost.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente proponendo nella sostanza la stessa argomentazione, articolata in modo diverso e con profili di riflessione distinti quanto alla sostanziale assenza di motivazione, con conseguente violazione di legge con riferimento a tre diversi profili: - insufficienza della motivazione per relationem attesa la diversità dell'oggetto dell'istanza rigettata quanto alla Panella; - assenza del fumus commissi delicti tenuto conto del mero ruolo di gestore e non di socio di fatto del Panella Nicola; - eccessività della misura in violazione del principio di proporzionalità. 1.1.

Ciò posto, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 -01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione; in senso conforme, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l'orientamento secondo il quale non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commíssi delícti", vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PM c.

Zagarrio, Rv. 258279-01, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01), correlata all'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. Nella valutazione del fumus commissi delíctí, dunque, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01;

Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01). Ne consegue che la valutazione che deve posta in essere dal giudice quanto al fumus commissi delictí, pur riferibile ad un titolo astratto di reato, deve riferirsi comunque ad una realtà effettuale, non meramente ipotetica o virtuale.

2. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi sopra riportati. In particolare, occorre osservare come ricorra una completa, logica e persuasiva argomentazione in ordine alla ricorrenza del fumus commissi deliciti e della riferibilità dello stesso anche alla Panella Costanza. Il provvedimento impugnato ha, difatti, ampiamente richiamato l'ambito nel quale maturava la contestazione a carico della Panella, la caratura criminale e la personalità del fratello Nicola quale dominus delle diverse attività apparentemente riferibili anche alla sorella Costanza; sono state richiamate esplicitamente le moltissime condotte allo stesso imputate nel realizzare un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti contro l'economia, di truffe, di frodi fiscali, anche mediante una serie di attività di intestazione fittizia e trasferimenti fraudolenti di valori che portavano al sequestro preventivo di molte società a tal fine create, o coinvolte, e dei loro patrimoni aziendali;

è stato esplicitamente considerato il ruolo del tutto passivo della Panella e la provenienza, come già evidenziato dal G.i.p. in primo grado, delle risorse, così come la riferibilità dell'operazione contestata non solo al Galietta, ma all'intera società da correlare nella misura del 50% alla Panella quale titolare delle quote, così enucleando, con riferimento all'ipotesi di reato richiamata, l'insieme degli elementi concreti che possono far ritenere verosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perché allo stato degli atti l'ipotesi dell'accusa possa ritenersi sostenibile. (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01;

Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921-01). 2.1. Nell'analizzare la posizione della Panella il Tribunale ha ricostruito in modo verosimile, logico ed argomentato, la possibile riferibilità alla stessa dei reati contestati, richiamando la consistente mole di accertamenti investigativi, le acquisizioni documentali confluite nella informativa n. 268621 del 16/06/2020 della Guardia di Finanza, le attività di osservazione e controllo che riscontravano i collegamenti emersi a livello documentale, i ruoli all'interno dell'associazione, la mancanza di redditi e di attività effettivamente riferibili alla stessa quale imprenditrice, tanto da poter essere ritenuto lo svolgimento da parte della Panella del ruolo di schermo del fratello nell'ambito di una complessa e preordinata attività di fraudolento trasferimento di valori. 2.2.

Il Tribunale ha, dunque, ricostruito, in modo chiaro, logico ed in assenza di qualsiasi aporia, la ricorrenza del fumus commissi de//citi quanto alle contestazioni riferibili alla Panella. Sono state affrontate in modo specifico le osservazioni della difesa, proprio in considerazione dell'istanza di dissequestro introdotta, con una motivazione che affronta specificamente le caratteristiche della condotta riferibile alla Panella in relazione all'ipotesi di reato oggetto di contestazione. Né in tal senso appare risolutiva o dirimente l'osservazione della difesa secondo la quale dal provvedimento emergerebbe l'impossibilità di considerare la Panella quale schermo del fratello, atteso il richiamo al ruolo di gestore e non di socio di fatto ricoperto dallo stesso.

Il Tribunale ha, in tal senso, correttamente applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondlo il quale è rilevante al fine di integrare l'ipotesi di reato contestata sia la condotta di chi„ titolare di quote di società, le intesti direttamente a terzi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, sia quella di chi, non essendo titolare delle quote, si adoperi in qualsiasi modo - eventualmente nella veste di amministratore di fatto o di diritto - per favorire la realizzazione della condotta elusiva (Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016, Bifulco, Rv. 268631-01;

Sez. 1, n. 39210 del 24/06/2013, Sinicropi, Rv. 256771-01; Sez. 2, n. 6939 del 26/01/2011, Melodia, Rv. 249457-01). La relazione di stretta parentela, la mancanza di attività economiche, societarie e imprenditoriali in precedenza riferibili alla Panella, la diretta conoscenza del ruolo e delle attività poste in essere dal fratello, evidenziano, altresì, la corretta considerazione da parte del giudice del riesame dell'elemento soggettivo quanto all'ipotesi di reato oggetto di contestazione. 2.3. Nel considerare in modo articolato e puntuale le condotte oggetto di contestazione, gli accertamenti espletati, i ruoli e la provenienza delle quote delle società richiamate nell'istanza, il Tribunale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075-01).

Non appare, dunque, effettivamente ipotizzabile e riscontrabile alcuna violazione del principio di proporzionalità, attesa la ricostruzione persuasiva e logica fornita dal Tribunale; né alcuna effettiva violazione del principio costituzionale richiamato, considerata, tra l'altro, l'esplicita considerazione da parte del Tribunale della capacità economica della Panella, della provenienza delle risorse utilizzate per porre in essere le diverse operazioni fin dalla costituzione delle società, con risposta specifica anche quanto al tema del tempus commissi delicti da riferire a diverso capo di imputazione (F) rispetto al tema introdotto dalla difesa.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in