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Sentenza — n. 22956/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22956/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22956/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Leva Rocco, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 30/06/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, che ha confermato l'ordinanza in data 01/06/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso e di tentativo di estorsione aggravata anche dalle modalità mafiose. Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 606 lett. B) ed E) in relazione all'art. 273 e agli artt. 81, 99, 110, 56-629 co. 1 e 2 in relazione all'art. 628, c. 3 n. e n. 3 bis, c.p. ed ancora in relazione all'art. 416 bis.l.".

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22956/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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tentata estorsione reato di coazione carcerazione preventiva eccessiva sequestro conservativo arresto in vista d'estradizione atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEVA ROCCO nato il 05/08/1975 a TAURIANOVA avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d I. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Leva Rocco, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 30/06/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, che ha confermato l'ordinanza in data 01/06/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso e di tentativo di estorsione aggravata anche dalle modalità mafiose. Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 606 lett. B) ed E) in relazione all'art. 273 e agli artt. 81, 99, 110, 56-629 co. 1 e 2 in relazione all'art. 628, c. 3 n. e n. 3 bis, c.p. ed ancora in relazione all'art. 416 bis.l.".

Con il primo motivo il ricorrente premette che la condotta contestata a Leva per l'estorsione di cui al capo B) si snoda lungo 24 ore, rispetto alla vicenda estorsiva sviluppatasi in numerosi segmenti nel corso di un anno. Lamenta la mancata valutazione delle doglianze e delle argomentazioni difensive esposte in relazione ai temi dell'attendibilità della persona offesa e ai riscontri esterni al suo narrato, con particolare riguardo al contenuto della conversazione tenuta da Caccamo e Leva davanti al Music Bar, al tempo in cui si era avuto l'incontro tra Reitano e Caccamo e alla sua anteriorità rispetto all'incontro con Zagaria nel quartiere Zaccheria, alle dichiarazioni rese da Leva nel corso dell'interrogatorio di garanzia e alla sussistenza di una controversia civilistica tra Pezzano e Caccamo.

Lamenta, altresì, la mera apparenza della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle modalità mafiose, anche in questo caso confermata con motivazione priva di risposta alle sollecitazioni della difesa. 1.2. "Violazione dell'art. 606, lett. B) ed E) in relazione all'art. 273 e agli artt. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, c.p.". Con il secondo motivo la difesa rimarca come i gravi indizi di colpevolezza a carico di Leva si poggino soltanto sulla sua partecipazione al tentativo di estorsione in danno di Caccamo. Si assume, poi, che la Corte di appello non motiva sulle doglianze difensive sviluppate in ordine agli ulteriori elementi valorizzati a fini indiziari ossia la frequentazione con Zagari Carmelo, l'incontro al Music Bar con Gerace Mario e l'incontro a Cittanova con Jimmy Giovinazzo.

Si aggiunge che tali elementi sono privi di idoneità indiziaria. 1.3. "Art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192, 125, 309 e 546 c.p.p., 110 e 416 bis c.p., per avere il Tribunale del Riesame fondato la propria decisione in ordine alla sussistenza della condotta associativo- partecipativa contestata all'odierno ricorrente, su una motivazione apodittica ed apparente, obliterando in modo radicale di confrontarsi con le argomentazioni difensive contenute nella memoria e poi esposte in sede di discussione e pertinenti la possibilità di qualificare il Leva quale concorrente esterno".

Come anticipato nel titolo, il motivo è inteso a dimostrare l'apparenza della motivazione con riguardo alla condotta partecipativa di Leva. Il ricorrente assume che per ritenere sussistente l'appartenenza di Leva al sodalizio non può considerarsi sufficiente il riferimento alle ed. mafie storiche, richiedendosi -invece- un'approfondita disamina sull'atteggiamento psicologico del soggetto agente, la stabilità della sua adesione e la condivisione dei fini e dei metodi oltre a tutti gli ulteriori requisiti definiti dalla giurisprudenza di legittimità, con cui il provvedimento impugnato -secondo la difesa- non si confronta. 1.4. "Violazione dell'art. 606 lett. B) ed E) in relazione all'art. 274 e agli artt. 81, 99, 110, 56-629 c.1 e 2 in relazione all'art. 628 c. 3 n. 1 e 3 bis c.p. ed ancora in relazione all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6".

Con l'ultimo motivo di ricorso, la difesa denuncia la falsil:à della circostanza rilevata dal tribunale, secondo cui l'istanza di riesame non contenesse alcuna deduzione utile a far superare la presunzione di pericolosità dell'indagato e di adeguatezza della misura in relazione ai reati di mafia. A sostegno dell'assunto vengono riportati i brani dell'istanza di riesame in cui veniva precisato il ruolo di Reitano nell'incontro con Caccamo e con cui si sottolinea che Pezzano aveva confermato le dichiarazioni di Leva quanto all'esistenza di una controversia civilistica con Caccamo.

Denuncia, altresì, l'erronea valutazione della biografia criminale di Leva, con particolare riguardo al suo coinvolgimento nel procedimento denominato Cumbertazione e ai suoi precedenti penali.

2. Con motivi aggiunti pervenuti il 17 gennaio 2022, vengono sviluppate ulteriori argomentazioni volte a contrastare la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia del vizio di omessa o apparente motivazione diffusamente esposta in tutti i motivi di ricorso, in quanto smentita dalla presenza di una motivazione che ha adeguatamente ed esaustivamente affrontato tutte le tematiche sottese al giudizio cautelare. A tale proposito, va ricordato che il giudice non è tenuto a dare risposta a tutte le singole obiezioni della difesa, essendo sufficiente dare contezza degli elementi che l'hanno indotto a ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, dovendosi ritenere che gli ulteriori elementi eventualmente presenti non siano stati ritenuti decisivi ovvero siano stati implicitamente considerati recessivi rispetto a quelli valorizzati e ritenuti significativi a carico del cautelato. In tal senso, il Tribunale di Reggio Calabria:

a) sui gravi indizi di colpevolezza: ha ripercorso le vicende che hanno interessato la cosca Zagari-Fazzalari, così come emersa nei molteplici provvedimenti giudiziali; ha delineato il profilo criminale e il ruolo svolto da Zagari Pasquale per la riorganizzazione della cosca, attraverso il reclutamento di giovani leve e con la concretizzazione di plurime estorsioni; ha collocato in tale contesto storico ambientale l'estorsione in danno di Caccamo Salvatore, riportando la narrazione della persona offesa, che riferiva dell'originario rapporto /&...4nNA. con Pezzano, poi riversato nell'intervento minaccioso di Zagari Pasquale; ha individuato la condotta partecípativa di Leva nel fatto che il 18 novembre 2019, in due occasioni (davanti al Music Bar e poi la stessa sera a c:asa di Caccamo) si faceva latore della convocazione della persona offesa al cospetto di Zagari Pasquale; ha osservato come l'incontro tra Caccamo e Zagari avvenisse proprio secondo le indicazioni di Leva (il giorno successivo al Music Bar); ha rimarcato che Leva era presenta a tale incontro, insieme a Pezzano e Zagari, con i quali poi conducevano Caccamo in località Zaccheria,, dove quello riceveva le minacce estorsive da Pezzano e Zagari.

Tutta la vicenda estorsiva in danno di Caccamo viene dettagliatamente descritta dal Tribunale, sulla base delle dichiarazioni della stessa persona offesa (ribadite in dibattimento nel processo a carico di Zagari Pasquale per la stessa vicenda), riscontrata dalle registrazioni da lui stesso effettuate, dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del ristorante di Caccamo, dalle attività della polizia giudiziaria, dalle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni di Reitano Montagna, dal pizzino inviato dal carcere da Zagarese e inviato a Leva, dalle assidue frequentazioni tra Zagarese e Leva.

Sulla base di tali (e ulteriori) elementi, il tribunale ha rinvenuto gli elementi costitutivi del reato di estorsione e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dell'aggravante delle modalità mafiose, della partecipazione di Leva all'estorsione stessa e all'associazione a delinquere di tipo mafioso, dando conto anche delle obiezioni della difesa.

b) Con riguardo alle esigenze cautelari: ha evidenziato che né Leva, né la difesa hanno indicato elementi utili a superare la presunzione di pericolosità dell'indagato di reati mafiosi e di adeguatezza della misura carceraria, così come confortata dal rapporto fiduciario esistente tra Zagari Pasquale e la sua famiglia, ivi compreso Zagari Carmelo; la spregiudicatezza dimostrata e il ruolo rivestito nella vicenda estorsiva in danno di Caccamo. Va aggiunto che non rientrano nel vizio di motivazione mancante neanche la mancata considerazione di elementi o di argomentazioni ritenuti rilevanti e valorizzati dalla difesa con l'istanza di riesame, visto che il tribunale non è tenuto a dare risposta a ogni singola obiezione mossa dalla difesa, essendo sufficiente spiegare le ragioni fondamentali e decisive che l'hanno indotta a ritenere la sussistenza dei requisiti legittimanti la misura cautelare, rispetto alle quali le singole argomentazioni difensive eventualmente devono ritenersi necessariamente recessive.

2. Accanto alla manifesta infondatezza e in conseguenza di essa si rinviene l'ulteriore causa di inammissibilità, perché tutte le argomentazioni sviluppate dal ricorrente attengono a questioni di merito, relative alla motivazione del giudice di merito, senza tuttavia denunciare vizi che possano essere condotte nel paradigma della manifesta illogicità ovvero della contraddittorietà della motivazione. Invero, non possono considerarsi affette dal vizio di manifesta infondatezza ovvero di contraddittorietà motivazioni in punto di gravità indiziaria o di esigenze cautelari che rechino (eventualmente) delle imprecisioni nella lettura delle emergenze processuali, ove queste non siano decisive rispetto al costrutto argomentativo.

Ci si riferisce, in particolare, alle obiezioni mosse dalla ctfesa con riguardo agli esiti della misura cautelare relativa all'operazione "Cumbertazione", ove si considerino gli ulteriori elementi valorizzati dal tribunale, del tutto sufficienti a giustificare la persistenza della presunzione di pericolosità e di adeguatezza, anche in assenza della biografia penale di Leva. A ciò si aggiunga che per il resto i motivi opposti alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari si risolvono in una lettura delle ennergerze procedimentali antagonista a quella del tribunale, che viene sostanzialmente criticata con riguardo alle valutazioni del compendio indiziario, ossia per un aspetto che non costituisce e non può costituire l'oggetto del giudizio di legittimità.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att