Sentenza — n. 22949/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGli imputati ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la loro condanna per i reati di concorso nei furti aggravati a ciascuno ascritti, nonché la condanna dello Jovanovic e della Dzabiroski per il concorso nella rapina impropria di cui al capo E)/alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Ancona con sentenza del 14/10/2D19), deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la redazione della motivazione (art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22949/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare per ciascuno nella somma di euro tremila.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: JOVANOVIC MICA nato a ROMA il 07/09/1998 DZABIROSKI SUSANNA nata a ROMA il 05/03/1998 NIKOLIC ANGELICA nata a PALESTRINA (RM) il 13/08/1999 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO E3ELTRANI; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Gli imputati ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la loro condanna per i reati di concorso nei furti aggravati a ciascuno ascritti, nonché la condanna dello Jovanovic e della Dzabiroski per il concorso nella rapina impropria di cui al capo E)/alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Ancona con sentenza del 14/10/2D19), deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la redazione della motivazione (art. 173, comma 1, disp att. cod. proc. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano, sono inammissibili.
1. Le imputate Dzabiroski e Nikolic ricorrono congiuntamente lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alle dichiarazioni di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi G.I.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.X.Z. contestati alla prima (primo motivo) ed al reato di cui al capo R (secondo motivo), asseritamente per difetto di elementi idonei a legittimarle; quanto alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo H, che integrerebbe gli estremi del mero furto aggravato, ed in relazione al quale la partecipazione della Dzabiroski sarebbe di minima importanza (terzo motivo); quanto alle dichiarazioni di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi O.N. per la Nikolic (quarto motivo); quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la Nikolic (quinto motivo). 1.1.
I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente assertivi (il primo motivo censura promiscuamente e genericamente le dichiarazioni di responsabilità relative a 15 reati) e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, gli elementi indicati punto per punto, per ciascuno dei reati oggetto di doglianza, dalla Corte di appello, a partire da pag. 5 della sentenza impugnata, ed in particolare a pag. 7 s. per il reato di cui al capo R; a pag. 9 per legittimare la qualificazione giuridica del reato di cui al capo H, avendo la p.o. dichiarato di avere ricevuto una spinta, che integra violenza alla persona, ed il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; a z pag. 9 quanto ai reati di cui ai capi N.O. per la Nikolic„ in entrambi i casi attendibilmente riconosciuta da almeno uno dei derubati; a pag. 9 quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche per la Nikolic, resasi responsabile di due furti in due giorni consecutivi, a riprova di irrefrenabile dedizione alla commissione di furti, peraltro in difetto di elementi in ipotesi sintomatici di apprezzabile meritevolezza).
2. L'imputato iovanovic ricorre lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alle dichiarazioni di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi F.G.L.M.Q.R.V.Z., asseritamente per difetto di elementi idonei a legittimarle. 2.1. I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente assertivi (il motivo censura promiscuamente e genericamente le dichiarazioni di responsabilità relative ad 8 reati) e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, gli elementi indicati punto per punto, per ciascuno dei reati oggetto di doglianza, dalla Corte di appello, a partire da pag. 5 della sentenza impugnata).
3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare per ciascuno nella somma di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estenso