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Sentenza — n. 22938/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22938/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22938/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Brunco Renato impugna la sentenza in data 20/12/2019 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza in data 18/03/2019 del Tribunale di Agrigento che lo aveva condannato per il reato di truffa. 1.1. Erronea applicazione di una norma processuale, per omessa notifica al difensore del decreto di fissazione del giudizio di appello. Con un unico motivo si deduce l'omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello, in quanto inviato a mezzo PEC all'omonimo collega Avvocato Salvatore Loggia, classe 1971 mentre il difensore dell'appellante era Salvatore Loggia, ma classe 1981. Da qui la denuncia di nullità ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. c), v cod.proc.pen. in combinato con l'art. 179, cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22938/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. Erronea applicazione di una norma processuale, per omessa notifica al difensore del decreto di fissazione del giudizio di appello. Con un unico motivo si deduce l'omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello, in quanto inviato a mezzo PEC all'omonimo collega Avvocato Salvatore Loggia, classe 1971 mentre il difensore dell'appellante era Salvatore Loggia, ma classe 1981. Da qui la denuncia di nullità ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. c), v cod.proc.pen. in combinato con l'art. 179, cod.proc.pen.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti violazioni delle norme procedurali notificazione elettronica informazione erronea diritti della difesa rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNCO RENATO nato il 30/04/1978 a CANICATTI' avverso La sentenza del 20/12/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Brunco Renato impugna la sentenza in data 20/12/2019 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza in data 18/03/2019 del Tribunale di Agrigento che lo aveva condannato per il reato di truffa. 1.1. Erronea applicazione di una norma processuale, per omessa notifica al difensore del decreto di fissazione del giudizio di appello. Con un unico motivo si deduce l'omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello, in quanto inviato a mezzo PEC all'omonimo collega Avvocato Salvatore Loggia, classe 1971 mentre il difensore dell'appellante era Salvatore Loggia, ma classe 1981. Da qui la denuncia di nullità ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. c), v cod.proc.pen. in combinato con l'art. 179, cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti processuali -consentito in ragione della natura processuale della questione sollevata- risulta che il decreto di citazione in appello non è stato notificato all'indirizzo PEC del difensore di Brunco, bensì a un suo omonimo. Da ciò consegue l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore, così configurandosi una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.

2. La sentenza va dunque annullata, ma l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, in quanto il reato si è estinto per prescrizione. Infatti, guardando al massimo edittale comminato dall'art. 640, comma primo, cod.pen. (anni tre di reclusione), al tempo di commissione del reato così come indicato nell'imputazione (02/08/2012), a quanto disposto dagli artt. 157 e 161, cod.pen. oltre che tenendo conto degli atti interruttívi e considerando l'assenza di cause di sospensione, il reato si è estinto per prescrizione il 02/02/2020. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 3 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saraco Lucia