Sentenza — n. 22482/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANon sussiste, infatti, il dedotto vizio, atteso che a pag. 36 dell'ordinanza coercitiva genetica il G.i.p. aveva, sia pur in sintesi, ma compiutamente, alla luce di quanto diffusamente premesso, motivato quanto al quadro indiziario inerente al reato di cui al capo 4), osservando che "la gravità indiziaria è ricavabile dalle dichiarazioni della Battipaglia supportate dalla registrazione in diretta dell'aggressione e dalla certificazione medica in atti, attestante la sussistenza in capo alla p.o. di lesioni giudicate guaribili in giorni 5".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22482/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. 2.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASCIONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 20/10/1986 avverso l'ordinanza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di SALERNO - sezione riesame misure cautelari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il dife re
RITENUTO IN FATTO
Giovanni Ascione ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale il Tribunale di Salerno, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 56/629, comma secondo, e 582/585 cod. pen., aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.), lamentando violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. perché il Tribunale avrebbe indebitamente integrato, quanto al solo reato di cui agli artt. 582/885 cod. pen. (capo 4) la motivazione, asseritamente del tutto assente sul punto, dell'ordinanza coercitiva genetica (vizio dedotto con memoria all'udienza camerale 25/10/2021).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, presentato per un motivo manifestamente infondato, è inammissibile.
1. Non sussiste, infatti, il dedotto vizio, atteso che a pag. 36 dell'ordinanza coercitiva genetica il G.i.p. aveva, sia pur in sintesi, ma compiutamente, alla luce di quanto diffusamente premesso, motivato quanto al quadro indiziario inerente al reato di cui al capo 4), osservando che "la gravità indiziaria è ricavabile dalle dichiarazioni della Battipaglia supportate dalla registrazione in diretta dell'aggressione e dalla certificazione medica in atti, attestante la sussistenza in capo alla p.o. di lesioni giudicate guaribili in giorni 5".
2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. 2.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 2, Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/02/2022 Il Consigl re estensore Il Presidente sergi4 Beltrant Giov