Sentenza — n. 22469/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 29/09/2020, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 28/05/2019 con la quale il Tribunale di Marsala, all'esito di giudizio abbreviato, condannava Vincenzo Mangogna alla pena ritenuta di giustizia per il reato, a lui contestato, di cui agli artt. 81 e 640, primo comma, cod. pen. Il Mangogna era imputato di tale reato perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, con artifici e raggiri - consistiti, in particolare, nel simulare, tramite un'inserzione sulla pagina facebook denominata "Orario Esatto", la disponibilità di tre orologi da polso - induceva in errore Carlo Sili e Daniele Melani, i quali, confidando nella bontà dell'acquisto, effettuavano il pagamento di, rispettivamente, C 189,00 ed C 159,00, mediante ricarica della carta postepay intestata allo stesso Mangogna, il quale si procurava così l'ingiusto profitto costituito dal corrispettivo dell'acquisto dei menzionati orologi, mai consegnati agli acquirenti. Fatti commessi il 22 e il 27 settembre 2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 131 bis c.p; Sentenza — n. 22469/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce altresì che la Corte d'appello di Palermo, nel non applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non ha tenuto conto di diversi elementi, favorevoli a tale applicazione, quali, oltre alla mancanza di precedenti penali, la strettissima vicinanza temporale tra le due condotte, l'esiguità del profitto conseguito, la grossolanità della condotta (stante la facile riconducibilità della carta postepay al proprio nominativo), la natura isolata degli episodi, il fatto che il Tribunale di Marsala, concedendo la sospensione condizionale della pena, aveva presunto che egli non avrebbe commesso ulteriori reati.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGOGNA VINCENZO, nato a Marsala il 13/12/1996 avverso la sentenza del 29/09/2020 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. DIEGO TRANCHIDA, difensore di Mangogna Vincenzo, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29/09/2020, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 28/05/2019 con la quale il Tribunale di Marsala, all'esito di giudizio abbreviato, condannava Vincenzo Mangogna alla pena ritenuta di giustizia per il reato, a lui contestato, di cui agli artt. 81 e 640, primo comma, cod. pen. Il Mangogna era imputato di tale reato perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, con artifici e raggiri - consistiti, in particolare, nel simulare, tramite un'inserzione sulla pagina facebook denominata "Orario Esatto", la disponibilità di tre orologi da polso - induceva in errore Carlo Sili e Daniele Melani, i quali, confidando nella bontà dell'acquisto, effettuavano il pagamento di, rispettivamente, C 189,00 ed C 159,00, mediante ricarica della carta postepay intestata allo stesso Mangogna, il quale si procurava così l'ingiusto profitto costituito dal corrispettivo dell'acquisto dei menzionati orologi, mai consegnati agli acquirenti. Fatti commessi il 22 e il 27 settembre 2016.
2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Mangogna, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ai sensi del suddetto art. 131-bis. Dopo avere richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare, Sez. 2, n. 45579 del 10/09/2019, D'Ambrosio, Rv. 277928) secondo cui la menzionata causa di non punibilità può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto non vi è coincidenza tra quest'ultima e l'abitualità del comportamento, il Mangogna deduce che la Corte d'appello di Palermo avrebbe erroneamente e illogicamente ritenuto l'abitualità del proprio comportamento, caratteristica, invece, insussistente, atteso che egli non ha precedenti penali.
Il ricorrente deduce altresì che la Corte d'appello di Palermo, nel non applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non ha tenuto conto di diversi elementi, favorevoli a tale applicazione, quali, oltre alla mancanza di precedenti penali, la strettissima vicinanza temporale tra le due condotte, l'esiguità del profitto conseguito, la grossolanità della condotta (stante la facile riconducibilità della carta postepay al proprio nominativo), la natura isolata degli episodi, il fatto che il Tribunale di Marsala, concedendo la sospensione condizionale della pena, aveva presunto che egli non avrebbe commesso ulteriori reati.
Il ricorrente rappresenta infine che il fatto commesso ai danni di Carlo Siri sarebbe già stato oggetto di sentenza irrevocabile del 10/07/2019 del G.u.p. del Tribunale di Asti di non diversi procedere per intervenuta remissione della querela, con la conseguenza che la Corte d'appello di Palermo «avrebbe dovuto ricondurre la sola condotta isolata commessa ai danni del Melani Daniele nella causa di esclusione di non punibilità ex art. 131 bis c.p.». CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il motivo non è fondato.
2. Anzitutto, si deve rilevare che, come già davanti alla Corte d'appello di Palermo, il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un giudicato sul fatto commesso ai danni di Carlo Siri, non avendo prodotto l'invocata asserita sentenza irrevocabile.
3. Quanto al resto, con una recente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione se la continuazione tra i reati sia di per sé ostativa all'applicazione della causa di esclusione del punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero lo sia soltanto in presenza di determinate condizioni, ha affermato il principio secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni di collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.
U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi). Ciò premesso, il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Palermo, nel negare la configurabilità, nella specie, della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, abbia rispettato tale principio. Essa infatti - come si evince dalla lettura complessiva della motivazione della pronuncia impugnata - ha valutato gli indicatori menzionati dalla sentenza delle Sezioni Unite Ubaldi, evidenziando come le truffe poste in essere dal Mangogna fossero il frutto di una condotta strutturata, avendo richiesto la pubblicazione dell'inserzione sulla pagina Facebook e l'attivazione di una carta postepay, nonché seriale, essendo stata ripetuta, con analoghe modalità e in momenti diversi, ai danni di più persone offese (serialità, del resto, insita nella perpetrazione delle truffe con il sistema della mezza in vendita on-line dei beni, idoneo a raggiungere una serie indeterminata di potenziali acquirenti da ingannare), indotte dall'inganno del Mangogna a pagare anticipatamente il prezzo tramite la ricarica della suddetta carta postepay; ciò che evidenzia anche l'intensità del dolo del ricorrente.
Tale motivazione della negazione, nella specie, della causa di esclusione della punibilità dì cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, come si è anticipato, del tutto in linea con il citato principio affermato dalle Sezioni Unite, oltre che priva di incoerenze o illogicità, tanto meno manifeste. Da ciò l'infondatezza del motivo.4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/05/2022. Il Consigliere estensore r Il Pres