Sentenza — n. 22453/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAJegon Raidich ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Trento ha confermato la condanna dell'imputato in ordine ai reati di truffa e sostituzione di persona ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'asserita tardività della querela ed alle dichiarazioni di responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22453/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAIDICH JEGON nato a TRENTO il 19/10/1983 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE di APPELLO di TRENTO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Jegon Raidich ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Trento ha confermato la condanna dell'imputato in ordine ai reati di truffa e sostituzione di persona ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'asserita tardività della querela ed alle dichiarazioni di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile.
1. La Corte di appello (riproponendo, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti), ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della ritenuta tempestività della querela, il momento in cui il querelante ebbe "contezza di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente istanza di punizione", da identificarsi nel momento in cui egli apprese "che effettivo proprietario dell'automezzo era un soggetto diverso da quello al quale aveva pagato, a rate, il prezzo di vendita" (pag. 6 della sentenza impugnata), ed a fondamento delle dichiarazioni di responsabilità, le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, oltre che corroborate da importanti elementi di riscontro, di natura testimoniale (cfr. dichiarazioni del testimone oculare Luigi Ferraiolo) e documentale (in particolare, quanto all'intestazione all'imputato dell'utenza telefonica utilizzata per mantenere i contatti con la p.o.).
2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. z
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 16/02/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergio Beltra