Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal of the appeal on April 21, 2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense attorney withdrew the appeal on April 21, 2022. Although Giovanni Di Salvo had challenged a Palermo Tribunal order regarding his bail conditions, the withdrawal rendered the legal challenge void. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered Di Salvo to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request before the Court rules on its admissibility, resulting in a condemnation to pay costs.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SALVO GIOVANNI, nato a Palermo il 13/04/1979 avverso l'ordinanza del 08/10/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 08/10/2021, il Tribunale di Palermo, investito della richiesta di riesame proposta da Giovanni Di Salvo avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, in parziale accoglimento di detta richiesta, annullava quest'ultima ordinanza in relazione ai reati di cui ai capi 3), 5) e 6) dell'imputazione provvisoria e alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. contestata al capo 7) della stessa imputazione provvisoria, confermando, nel resto, l'ordinanza del G.i.p., anche in ordine all'adottata misura della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, Giovanni Di Salvo, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con il quale ha dedotto «[v]iolazione dell'art. 606 lett e) C.p.p. in relazione agli artt. 273 e 275 c.p.p., per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, si deve rilevare che, il 21 aprile 2022, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a firma del difensore di Giovanni Di Salvo avv. Aurelio D'Amico, munito di procura speciale, posta in calce all'atto di rinuncia. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.ifUD•nrzewitelg cod. proc. pen. Così deciso il 04/05/2022. Il Preqd ente Serg