Sentenza — n. 21967/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TRENTUNO ANTONINO nato a CATANIA il 03/01/1994 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21967/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod.proc.pen. in riferimento alla mancanza dei presupposti di cui all'art. 74 DPR 309/90 e per contraddittorietà e mancanza della motivazione in riferimento ai capi nn.11 e 12 della rubrica; al proposito si sottolineava come non fosse mai emerso un coinvolgimento dell'indagato nelle attività di cessione di stupefacente, era stato escluso il ruolo di promotore ed organizzatore, mancava anche il sequestro di droga allo stesso riconducibile. Si deduceva, pertanto, che poteva al più configurarsi la distinta fattispecie di concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 in assenza dei parametri per la punibilità del reato associativo.
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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TRENTUNO ANTONINO nato a CATANIA il 03/01/1994 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 11 ottobre 2021, il tribunale della libertà di Catania, rigettava l'istanza di riesame avanzata da Trentuno Antonino avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale che 1'8 settembre 2021 aveva applicato allo stesso la custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Trentuno deducendo, con unico motivo, violazione ex art. 606 lett.
b) ed e) cod.proc.pen. in riferimento alla mancanza dei presupposti di cui all'art. 74 DPR 309/90 e per contraddittorietà e mancanza della motivazione in riferimento ai capi nn.11 e 12 della rubrica; al proposito si sottolineava come non fosse mai emerso un coinvolgimento dell'indagato nelle attività di cessione di stupefacente, era stato escluso il ruolo di promotore ed organizzatore, mancava anche il sequestro di droga allo stesso riconducibile. Si deduceva, pertanto, che poteva al più configurarsi la distinta fattispecie di concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 in assenza dei parametri per la punibilità del reato associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso è proposto per motivi manifestamente. infondati, e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Deve essere rammentato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione al caso di specie comporta proprio affermare la non fondatezza del ricorso posto che, il tribunale del riesame, ai fini della individuazione della associazione punibile ex art. 74 DPR 309/90 e dell'inserimento nella stessa dell'indagato ha sottolineato la reiterazione delle condotte stabilmente attuate da un gruppo di soggetti, la stabilità della struttura operativa del gruppo, la suddivisione precisa dei ruoli all'interno della medesima.
E con particolare riguardo poi alla destinazione del gruppo all'attività di traffico di stupefacente, venivano evidenziati diversi sequestri di sostanza illecita specificamente indicati alla pagina 5 dell'ordinanza impugnata. Inoltre, ad ulteriore sostegno del quadro di gravità indiziaria nei confronti del Trentuno, il tribunale della libertà indicava pure una precisa chiamata di reità formulata dal collaboratore Corra Silvio il quale indicava espressamente proprio Trentuno quale soggetto stabilmente dedito al narco traffico. La motivazione dell'impugnata ordinanza risulta pertanto esente dalle lamentate censure sia in ordine alla esistenza del gruppo che al coinvolgimento nello stesso del ricorrente, senza che possa assumere valore decisivo l'esclusione del ruolo di promotore dello stesso, motivato dal tribunale della libertà senza scalfire il quadro indiziario ai fini della semplice partecipazione nella stessa compagine associativa.
In conclusione, l'impugnazione deve dichiararsi inammissibile; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.r Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. • Roma, 18 maggio 2022 CONSIGLIERE T. n ot Ignazi Pardo IL P