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Sentenza — n. 21966/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21966/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21966/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZUCCARO CONCETTA nato a CATANIA il 24/07/1954 avverso l'ordinanza del 18/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 21966/2022 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione preventiva ritiro della querela penale recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti azione penale abbandono del procedimento per truffa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZUCCARO CONCETTA nato a CATANIA il 24/07/1954 avverso l'ordinanza del 18/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 18 ottobre 2021, il tribunale della libertà di Catania, rigettava l'istanza di riesame avanzata da Zuccaro Concetta avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale che 1'8 settembre 2021 aveva applicato alla stessa la custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. 1.2 Avverso detta ordinanza, proponeva ricorso per cassazione il difensore della Zuccaro deducendo con unico motivo violazione di legge, mancanza di motivazione, travisamento della prova in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico come doveva desumersi da una diversa lettura degli elementi di prova che venivano passati in rassegna, potendo al più configurarsi la distinta fattispecie di concorso di persone nel reato di cui all'art. 73 cit.. Con successiva memoria il difensore ricorrente esponeva che la Zuccaro era stata scarcerata e rinunciava al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 A seguito dell'intervenuta scarcerazione dell'indagata deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Difatti, l'intervenuta cessazione della custodia. cautelare disposta con l'ordinanza impugnata dinanzi al tribunale del riesame, rende privo di qualsiasi effetto il ricorso per cassazione che anche in caso di annullamento dell'ordinanza del tribunale della libertà non determinerebbe alcun effetto positivo per l'indagata che ha già ottenuto la cessazione della custodia. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per la causa comunicata dal difensore non segue alcuna statuizione accessoria; ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 18 maggio 2022 IL CONSIGLIERE EST. ott. Ignazio Pard IL PRE IDENTE Dott. Geppi Rago DE