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Sentenza — n. 21961/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming technical expert report and suspect statements were inadmissible due to lack of defense assistance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to annul the technical expert report and the suspect's statements. The appellant argued these materials were collected without legal guarantees and without defense assistance under Article 64 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the contested evidence was irrelevant because the lower court relied on other undisputed elements like fingerprints and surveillance footage to identify the suspect, rendering the nullity objection incongruous with the operative part of the order.

Regesto Legislator

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Art. 64, 178, 179, 64, 185, 191, 359, 309, 359 cod. proc. pen.; The Court holds that a claim of inadmissibility based on the lack of defense assistance for specific statements is rejected when the contested evidence is not the decisive factor for the identification of the suspect in the operative part of the order.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal technical expert report defense assistance rights procedural nullity cautionary measure identification evidence irrelevant objection diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 64 cod. proc. pen.
Queste ultime sono state raccolte senza le garanzie di legge previste dall'art. 64 cod. proc. pen. e comunque senza l'assistenza del difensore.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 185 cod. proc. pen.
Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 309 cod. proc. pen.
Con ordinanza in data 10/11/2021, il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso ex art. 309 cod.
Art. 359 cod. proc. pen.
Dall'inutilizzabilità delle citate dichiarazioni, illegittimamente utilizzate, consegue l'inutilizzabilità dell'intero elaborato del consulente tecnico del pubblico ministero nominato ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., quale atto derivato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 10/11/2021, il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 64 cod. proc. pen
Queste ultime sono state raccolte senza le garanzie di legge previste dall'art. 64 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da Tounssi El Houcine, nato in Marocco il 26/09/1955, rappresentato ed assistito dall'avv. Samanta Paoli, di fiducia avverso l'ordinanza n. 1117/2021 in data 10/11/2021 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva datata 03/05/2022; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Felicetta Marinelli, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10/11/2021, il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Tounssi El Houcine avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato in data 27/10/2021 in relazione al reato di tentata rapina aggravata.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Tounssi El Houcine, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179, 64, 185, 191 e 359 cod. proc. pen., con riferimento alla proposta eccezione di nullità o comunque di inutilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero e delle dichiarazioni rese dall'indagato in essa contenute. Queste ultime sono state raccolte senza le garanzie di legge previste dall'art. 64 cod. proc. pen. e comunque senza l'assistenza del difensore. Dall'inutilizzabilità delle citate dichiarazioni, illegittimamente utilizzate, consegue l'inutilizzabilità dell'intero elaborato del consulente tecnico del pubblico ministero nominato ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., quale atto derivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Evidenzia il Collegio come il provvedimento impugnato abbia dato atto che, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare in atto, le dichiarazioni dell'indagato - di cui si è eccepita la nullità/inutilizzabilità - non sono state oggetto di alcuna valutazione, in quanto altri sono stati gli elementi che hanno portato all'identificazione del ricorrente quale autore della tentata rapina, e segnatamente le impronte digitali, le immagini estratte dal sistema dì videosorveglianza della tabaccheria, il confronto con i dattiloscopici dell'indagato e gli esiti della perquisizione domiciliare, essendosi altresì riconosciuto che l'unico elemento contrastante (la descrizione del rapinatore fornita dalla persona offesa) è spiegabile con un errore di percezione dovuto alla concitazione del momento: elementi, tutti, che non sono stati oggetto di alcuna censura.

3. La censura proposta, pertanto, appare del tutto distonica rispetto al provvedimento cautelare genetico e del tutto inidonea a superare la c.d. "prova di resistenza" con riferimento ai contenuti dell'ordinanza impugnata.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino A