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Sentenza — n. 21954/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21954/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica, con sentenza resa all'udienza in data 13/01/2022, a seguito di annullamento con rinvio di questa S.C., disponeva la confisca della somma di euro 28.680 a carico di DAHM GAZZOLA Alessandro. Lo stesso TRIBUNALE, con sentenza in data 19/03/2020, poiché costui aveva patteggiato la pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. n. 309/1990, aveva deciso la confisca della somma anzidetta ritenendola profitto dell'illecito penale; il Giudice di legittimità aveva però ravvisata necessaria una nuova valutazione dei presupposti del provvedimento ablatorio, per difetto di motivazione sulla pertinenzialità del denaro all'attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 21954/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Lo stesso TRIBUNALE, con sentenza in data 19/03/2020, poiché costui aveva patteggiato la pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. n. 309/1990, aveva deciso la confisca della somma anzidetta ritenendola profitto dell'illecito penale; il Giudice di legittimità aveva però ravvisata necessaria una nuova valutazione dei presupposti del provvedimento ablatorio, per difetto di motivazione sulla pertinenzialità del denaro all'attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi riciclaggio internazionale di denaro beni sequestrati spionaggio economico estradizione accessoria

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAHM GAZZOLA ALESSANDRO nato a ISEO il 05/06/1974 avverso la sentenza del 13/01/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica, con sentenza resa all'udienza in data 13/01/2022, a seguito di annullamento con rinvio di questa S.C., disponeva la confisca della somma di euro 28.680 a carico di DAHM GAZZOLA Alessandro. Lo stesso TRIBUNALE, con sentenza in data 19/03/2020, poiché costui aveva patteggiato la pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. n. 309/1990, aveva deciso la confisca della somma anzidetta ritenendola profitto dell'illecito penale; il Giudice di legittimità aveva però ravvisata necessaria una nuova valutazione dei presupposti del provvedimento ablatorio, per difetto di motivazione sulla pertinenzialità del denaro all'attività di spaccio di sostanza stupefacente.

2. DAHM GAZZOLA Alessandro propone ricorso per cassazione e deduce come unico motivo l'erronea lettura degli atti processuali da parte del TRIBUNALE, soprattutto perché egli aveva motivato la disponibilità di una così consistente somma di denaro nella prospettiva di un trasferimento per lavoro all'estero, e a questo il Giudice del rinvio aveva fornito una replica apodittica, rinviando nuovamente a una presunzione di inserimento del ricorrente nel circuito criminale dedito allo spaccio di droga. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di esso. Il TRIBUNALE in sede di rinvio ha correttamente sottolineato per un verso la sproporzione fra il denaro trovato nella disponibilità dell'imputato e le sue entrate dichiarate come provento di attività non criminali, per altro verso le modalità di custodia da parte sua del contante a lui sequestrato, che era stato rinvenuto in banconote di vario taglio, al di sopra di una libreria. Quanto al primo aspetto, ha rimarcato l'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dal ricorrente in ordine sia alla provenienza del denaro - dazioni non documentate da parte di genitori, lavori 'in nero', pur essi non documentati, corresponsione da un amico non identificato -, sia alla destinazione di esso per una trasferta all'estero per motivo di lavoro.

Il TRIBUNALE ha pertanto risposto alla sollecitazione di questa S.C. di integrazione argomentativa poiché non si è limitato a far riferimento alle modalità di conservazione del contante, ma - oltre a rilevare la non necessità di quella specifica modalità visto che l'imputato era titolare di un conto corrente bancario -, ne ha logicamente fatto derivare l'ammontare dall'attività di spaccio si droga, vista la non eccessiva quantità di sostanza trovata in suo possesso, accompagnata tuttavia da materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza e da bilancini di precisione, e vista la già rilevata sproporzione rispetto a entrate lecite.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5/05/2022 Il consigliere estensore Il Preside Alfredo Ma