Cassation court dismisses appeal claiming procedural abnormality for separate trial of connected crimes under Art. 449.6 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator of the Republic appealed a first-instance order allowing abbreviated trial for one attempted robbery while returning another connected charge to the prosecutor for separate proceedings. The court rejected the claim of structural procedural abnormality, holding that the trial judge correctly applied Article 449, paragraph 6 of the Code of Criminal Procedure. The decision affirmed that when connected crimes exist, the prosecutor retains the option to pursue separate trials or opt for ordinary procedure if unity is deemed essential, without creating procedural stagnation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 449 co. 6 cod. proc. pen.; When a crime subject to summary trial is connected to others lacking summary trial conditions, separate proceedings are mandated unless unity is indispensable, and such judicial separation does not constitute procedural abnormality.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DISASSARI nei confronti di: BEN ALLIJE NADIA nato a MILANO il 27/05/1984 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il TRIBUNALE di SASSARI in composizione monocratica, con ordinanza resa all'udienza in data 9/11/2021, ammetteva BEN ALLIJE Nadia alla celebrazione del rito abbreviato, dopo che la stessa era stata tratta a giudizio direttissimo per i reati di tentata rapina impropria e di porto senza giustificato motivo di oggetti atti a offendere, commessi a SASSARI il 21/07/2021; sull'opposizione del difensore dell'imputata, ed escludeva che si procedesse a suo carico per altro reato di tentata rapina, commesso a SASSARI il 12/07/2021, ritenendo non applicabile il disposto di cui all'art. 517 cod. proc. pen. Pertanto per detto reato restituiva gli atti al P.M. perché per esso procedesse separatamente.
2. Il PROCURATORE della REPUBBLICA di SASSARI propone ricorso per cassazione e deduce l'abnormità del provvedimento del TRIBUNALE. Sostiene che la rapina contestata in un secondo momento costituisce un reato connesso alla prima, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett.
b) cod. proc. pen., essendo stata realizzata in modo analogo appena pochi giorni prima, che non vi è lesione di diritto della difesa e che il Giudice, esercitando un potere non previsto dall'ordinamento, ha posto in essere un atto affetto da strutturale abnormità. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di esso. Nella vicenda in esame non è in discussione la possibilità, su cui il ricorso svolge estese considerazioni, di contestare un reato concorrente dopo l'apertura del dibattimento e prima dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, bensì - come ha sottolineato il P.G. di questa S.C. alle conclusioni scritte - la corretta applicazione del disposto di cui all'art. 449 co. 6 cod. proc. pen.: "Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario". Ciò vuol dire che in casi come quello oggetto del presente giudizio - e cioè nei casi di connessione fra i reati per i quali sia chiesto il giudizio direttissimo, e altri reati per i quali difettino le condizioni per scegliere tale rito - l'opzione è fra la separazione di processi, ovvero la prevalenza del rito ordinario, se la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile. La decisione del TRIBUNALE di SASSARI non ha pertanto determinato alcuna stasi processuale, ben potendo il P.M. esercitare la scelta menzionata, né si è collocata al di fuori del sistema processuale, e quindi non è qualificabile come abnorme.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5/05/2022 Il consigliere estensore Il Preside e Alf