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Sentenza — n. 21948/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21948/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21948/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: BUONOCORE ALESSIA nato a POPOLI il 01/08/1996 avverso la sentenza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

Regesto Legislator

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art. 640 cod.pen; Sentenza — n. 21948/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Con sentenza emessa in data 31 maggio 2021, il tribunale monocratico di Ancona condannava Buonocore Alessia alla pena di anno uno di reclusione perché ritenuta colpevole del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale di Ancona deducendo violazione di legge ex art. 606 lett.

Parole chiave

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sanzioni penali pena complementare pena accessoria sanzione sostitutiva remissione della pena perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod.pen
Ed invero, ai sensi dell'art. 640 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: BUONOCORE ALESSIA nato a POPOLI il 01/08/1996 avverso la sentenza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza emessa in data 31 maggio 2021, il tribunale monocratico di Ancona condannava Buonocore Alessia alla pena di anno uno di reclusione perché ritenuta colpevole del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale di Ancona deducendo violazione di legge ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. relativamente alla omessa condanna alla pena della multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, ai sensi dell'art. 640 cod.pen. la pena prevista per il responsabile del delitto di truffa è quella della reclusione da sei mesi a tre anni congiuntamente alla multa da C 51 ad C 1032. Nel caso di. specie, pertanto, avendo il giudice di primo _grado omesso la condanna alla pena della multa la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Avuto riguardo alla determinazione della pena detentiva nella misura di anno uno di reclusione, e quindi pari al doppio della pena-base detentiva, la sanzione della multa può essere stabilita ad opera di questa Corte di cassazione ex art. 620 lett. I) cod.proc.pen. nella misura corrispondente di euro 100.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa indicazione della pena pecuniaria che determina in euro 100. Roma, 18 maggio 2022 L CONSIGLIERE T. ott. Ignazio IL PRESID NTE Dott. GepRino DEPOSIT