Sentenza — n. 21936/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Genova, con sentenza del 24 settembre 2020, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Lo Presti Ivano responsabile del reato di truffa ai danni di Guarino Marco contestato al capo 3). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che nell'impugnare la sentenza di primo grado si era sostenuto, con riguardo alla truffa ai danni di Guarino Marco, non potessero ravvisarsi gli estremi (i \e della truffa, quanto piuttosto quelli di insolvenza fraudolenta, in quanto gli imputati non avevano serbato alcuna condotta attiva consistente in artifici o raggiri, essendosi limitati a non adempiere l'obbligazione contratta, dissimulando il proprio stato di insolvenza; sul punto, la Corte di appello aveva ritenuto di non accogliere l'imputazione sostenendo che gli imputati si erano spesi "attivamente con la parola e con la espressione di una condotta attiva a rassicurare la vittima in ordine all'adempimento del contratto"; ciò premesso, il difensore osserva che non era stato specificato quali parole erano state spese per convincere la vittima (soprattutto con riferimento a Lo Presti Ivano, sempre silente) e non si comprendeva quale sarebbe stata la condotta adesiva, per cui la motivazione era meramente apparente.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 21936/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . LO PRESTI IVANO nato a GENOVA il 12/04/1976 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; t'Ar4g. :utfrta la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 24 settembre 2020, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Lo Presti Ivano responsabile del reato di truffa ai danni di Guarino Marco contestato al capo 3). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che nell'impugnare la sentenza di primo grado si era sostenuto, con riguardo alla truffa ai danni di Guarino Marco, non potessero ravvisarsi gli estremi (i \e della truffa, quanto piuttosto quelli di insolvenza fraudolenta, in quanto gli imputati non avevano serbato alcuna condotta attiva consistente in artifici o raggiri, essendosi limitati a non adempiere l'obbligazione contratta, dissimulando il proprio stato di insolvenza; sul punto, la Corte di appello aveva ritenuto di non accogliere l'imputazione sostenendo che gli imputati si erano spesi "attivamente con la parola e con la espressione di una condotta attiva a rassicurare la vittima in ordine all'adempimento del contratto"; ciò premesso, il difensore osserva che non era stato specificato quali parole erano state spese per convincere la vittima (soprattutto con riferimento a Lo Presti Ivano, sempre silente) e non si comprendeva quale sarebbe stata la condotta adesiva, per cui la motivazione era meramente apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.
Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l'esistenza degli artifici o raggiri posti in essere dai due imputati (nei confronti del coimputato Lo Presti Salvatore è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato), che nella sentenza di primo grado sono stati individuati nel fatto che "i contratti furono accompagnati dalle rassicurazioni in ordine all'adempimento del contratto, dato questo che indusse Guarino a consegnare i mezzi agli imputati senza tuttavia premunirsi di ottenere garanzie circa l'effettiva solvibilità degli stessi" (pag.2 e 3 della motivazione); analoga motivazione è contenuta nella penultima pagina della sentenza impugnata.
A fronte di tali motivazioni, il ricorso è generico in quanto non riporta alcuna delle dichiarazioni di Guarino in modo da escludere che furono fornite rassicurazioni sul pagamento, limitandosi a sostenere la mancanza di prove in ordine alla commissione del reato di truffa.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2022 Il consigliere estensore Il Presid G