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Sentenza — n. 21809/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21809/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21809/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCAnei confronti di: FATEYEVA MARINA nato il 06/10/1981 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di LUCCA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Domenico Seccia ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio. Il difensore della ricorrente, Avv. Sandro Guerra, concludeva per il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 627 cod. pen; Sentenza — n. 21809/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza impugnata è dunque illegittima per violazione dell'art. 627 cod. pen. e deve essere annullata con rinvio al Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Lucca. In sede di rinvio il Tribunale si limiterà a valutare i profili devoluti dalla prima sentenza rescindente, ovvero (a) la sussistenza dei profili cautelari che legittimano il sequestro impeditivo e (b) la riconducibilità dei terreni vincolati al profitto del reato di corruzione.

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro sequestro cautelare esecuzione del pignoramento indagine per furto dissequestro di beni distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 627 cod. pen
L'ordinanza impugnata è dunque illegittima per violazione dell'art. 627 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCAnei confronti di: FATEYEVA MARINA nato il 06/10/1981 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di LUCCA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Domenico Seccia ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio. Il difensore della ricorrente, Avv. Sandro Guerra, concludeva per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La sesta sezione della Cassazione annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale per il riesame della misure cautelari di Lucca che, a sua volta, aveva annullato un decreto di sequestro (impeditivo e finalizzato a consentire la confisca per equivalente) relativo ad un terreno nel Comune di Vagli di proprietà della Boana cave s.r.l. del quale Marina Fateyeva era legale rappresentante. Il sequestro era stato disposto in relazione al reato di corruzione in ipotesi consumato da Mario Puglia. La Cassazione nella sentenza di annullamento rilevava (a) la omessa motivazione in ordine alla finalità impeditiva del vincolo, (b) la apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta non riconducibilità dei terreni vincolati al profitto del reato di corruzione, (c) che non era in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti, che risultava legittimamente confermato dal Tribunale.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Lucca che articolava quattro motivi di ricorso: 2.1. violazione di legge: si deduceva che l'ordinanza impugnata non aveva rispettato il mandato rescissorio; il Tribunale avrebbe rinnovato la valutazione in ordine al fumus negandone resistenza nonostante sul punto si fosse verificata una preclusione processuale; 2.2. con altri tre motivi di ricorso il pubblico ministero contestava la valutazione di insussistenza del fumus deducendo sia la mancata valutazione della legge regionale Toscana numero 35 del 2015, sia la mancata considerazione degli elementi di prova che valorizzati nell'ordinanza genetica

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce il consolidato principio di diritto secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01) 1.2.

Nel caso in esame il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Lucca non rispettava il mandato rescissorio e rivalutava la sussistenza del fumus commissi delicti, esondando dai limiti del giudizio di rinvio. La Cassazione aveva effettuato un annullamento limitato alla rilevazione del vizio di legge da " motivazione apparente" in ordine (a) alla finalità impeditiva del vincolo, (b) alla riconducibilità dei terreni al profitto del reato di corruzione. L'annullamento, dunque "non" veniva disposto per rivalutare la sussistenza del fumus commissi delicti.

L'ordinanza impugnata è dunque illegittima per violazione dell'art. 627 cod. pen. e deve essere annullata con rinvio al Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Lucca. In sede di rinvio il Tribunale si limiterà a valutare i profili devoluti dalla prima sentenza rescindente, ovvero (a) la sussistenza dei profili cautelari che legittimano il sequestro impeditivo e (b) la riconducibilità dei terreni vincolati al profitto del reato di corruzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca per nuovo esame Così deciso in Roma