Sentenza — n. 21801/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARubens Biggi ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale del riesame di Genova ha confermato l'ordinanza coercitiva emessa in danno dell'indagato dal GIP del Tribunale di Genova per una serie di truffe aggravate ai danni dei soggetti indicati nei capi d'imputazione provvisori, sostituendo la misura della custodia in carcere inizialmente applicata con quelle dell'obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. come modulati), deducendo violazione degli artt. 297, comma 3, e 274 cod. proc. pen. con plurimi vizi di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21801/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. risulterebbe comunque dedotta in carenza d'interesse, poiché le misure non detentive tuttora in corso di applicazione risulterebbero in ogni caso applicabili, a richiesta del P.M., pur se i termini di efficacia della misura detentiva fossero spirati.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIGGI RUBENS nato a RAMISETO i(RE) I 25/03/1950 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 del TRIBUNALE di GENOVA (SEZ. RIESAME MISURE CAUTELARI) udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avv. BARBARA PERONI, in sostituzione dell'Avv. GABRIELLA PEIRANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Rubens Biggi ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale del riesame di Genova ha confermato l'ordinanza coercitiva emessa in danno dell'indagato dal GIP del Tribunale di Genova per una serie di truffe aggravate ai danni dei soggetti indicati nei capi d'imputazione provvisori, sostituendo la misura della custodia in carcere inizialmente applicata con quelle dell'obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. come modulati), deducendo violazione degli artt. 297, comma 3, e 274 cod. proc. pen. con plurimi vizi di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. I motivi non considerano, infatti, che il Tribunale (f. 8 s. dell'ordinanza impugnata) ha incensurabilmente evidenziato le ragioni per le quali non si poneva un problema di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare di fase (gli episodi posti a fondamento delle contestazioni mosse all'indirizzo del ricorrente con l'ordinanza coercitiva impugnata erano emersi a seguito delle indagini svolte su delega investigativa rilasciata dal P.M. in data 02/11/2020, e non erano in precedenza compiutamente desumibili ex actis), e le ritenute esigenze cautelari erano ben attuali e concrete (essendo ineludibilmente palesate dalle accertate condotte, poste in essere reiteratamente, in tempi non lontani, ed in danno di più soggetti da considerare, per varie ragioni, "deboli", operando con elevata professionalità criminale, ovvero seguendo un consolidato ed apprezzabilmente articolato modus operandi).
2. La violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. risulterebbe comunque dedotta in carenza d'interesse, poiché le misure non detentive tuttora in corso di applicazione risulterebbero in ogni caso applicabili, a richiesta del P.M., pur se i termini di efficacia della misura detentiva fossero spirati.
3. In considerazione del conclusivo rigetto totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. 2,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/02/2022 Il Consigliere estensore Il Preside te I-