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Sentenza — n. 21789/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21789/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21789/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità del Passalacqua per il reato di truffa. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il ricorrente in vista dell'udienza del 23 marzo 2020 nominava un difensore di fiducia, che non riceveva la notificata dell'udienza dibattimentale fissata con provvedimento di rinvio fuori udienza a causa della pandemia; il difensore sollecitava la comunicazione con richiesta trasmessa in cancelleria il 5 maggio 2020 con posta elettronica certificata.

Regesto Legislator

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art. 97 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21789/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Nel caso di specie (a) l'avviso di differimento non veniva comunicato al difensore di fiducia Luigi Campagna, la cui nomina era stata trasmessa alla Cancelleria il 20 marzo 2020, ovvero in una data precedente al differimento fuori udienza; (b) l'avv.

Parole chiave

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omissione del difensore diritto a un difensore rinvio del dibattimento inosservanza del termine indennità del difensore d'ufficio nomina del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 97 comma 4 cod. proc. pen
c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA NICOLA nato a CATANIA il 25/10/1978 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Domenico Seccia ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità del Passalacqua per il reato di truffa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il ricorrente in vista dell'udienza del 23 marzo 2020 nominava un difensore di fiducia, che non riceveva la notificata dell'udienza dibattimentale fissata con provvedimento di rinvio fuori udienza a causa della pandemia; il difensore sollecitava la comunicazione con richiesta trasmessa in cancelleria il 5 maggio 2020 con posta elettronica certificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso non è manifestamente infondato. 1.1. Secondo un orientamento della Corte di cassazione l'omesso avviso di differimento dell'udienza nel procedimento trattato con rito cartolare a causa della emergenza Covid, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554 - 01). Le Sezioni unite, con riguardo al tema generale dell'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, hanno affermato che tale omissione integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Nel caso di specie (a) l'avviso di differimento non veniva comunicato al difensore di fiducia Luigi Campagna, la cui nomina era stata trasmessa alla Cancelleria il 20 marzo 2020, ovvero in una data precedente al differimento fuori udienza; (b) l'avv.

Campagna diligentemente chiedeva la data del rinvio con messaggio inviato alla cancelleria (via pec) di fatto sollecitando la cancelleria; (c) l'omesso avviso della data di celebrazione dell'udienza - che si svolgeva senza la presenza del difensore di fiducia, non notíziato - non veniva eccepita dal difensore nominato ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. ma veniva dedotta con il ricorso per cassazione. Il motivo, non manifestamente infondato, consente di ritenere instaurato il rapporto processuale di fronte alla Corte di cassazione: il che impone di dichiarare l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione prevalendo l'estinzione su ogni vizio della sentenza (Sez.

U, Sentenza n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 - 01 Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01) Nel caso di specie il termine massimo di prescrizione risulta decorso il 9 marzo 2021, tenuto anche conto della sospensione correlata al periodo emergenziale relativo al contrasto alla pandemia da Covid 19: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 13