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Sentenza — n. 21783/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for extortion conviction due to lack of specific legal grounds and factual arguments in the petition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21783/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Demetrio Sonego's appeal against the second-instance court's extortion conviction, citing procedural and substantive flaws in the petition. The defense argued that the appellate court ignored intercepted communications proving a prior debt and failed to analyze specific criminal relationship elements. The court ruled that the appeal lacked the required specific legal and factual arguments to challenge the lower court's reasoning, thereby transforming the review into a new fact-finding trial which is impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must explicitly state the legal and factual grounds for the request and specifically identify the defect in the lower court's reasoning; generic objections or attempts to re-evaluate facts without specific critique render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility specificity of grounds extortion conviction mafia method aggravating circumstance procedural defect in appeal estorsione corruzione nell'esecuzione forzata truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Il difensore di SONSOGNO Demetrio propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 19 maggio 2021 lamentando, come primo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 416 bis cod. pen
La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 ottobre 2017, ha disposto l'annullamento con rinvio della predetta sentenza esclusivamente in relazione ai reati di estorsione contestati al SONSOGNO con conseguente irrevocabilità della condanna relativa al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
art. 273 cod. proc. pen
Si tratta di una serie di argomenti esposti con una motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, che portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SONSOGNO Demetrio nato a Reggio Calabria il 01/01/1969 avverso la sentenza del 19/05/2021 della Corte di Appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria di replica depositata dal difensore. udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Paola MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 23 giugno 2016, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha dichiarato la penale responsabilità di SONSOGNO Demetrio in relazione ai reati cui agli artt. 416 bis e 629 cod. pen.

2. La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 ottobre 2017, ha disposto l'annullamento con rinvio della predetta sentenza esclusivamente in relazione ai reati di estorsione contestati al SONSOGNO con conseguente irrevocabilità della condanna relativa al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Per i giudici di legittimità il giudice di rinvio doveva ricostruire la natura ed il tipo di rapporto giuridico esistente tra l'AMADDEO e lo ZINDATO, la causa dei rapporti economici sottostanti le richieste avanzate da quest'ultimo tramite il SONSOGNO, l'entità dei crediti vantati, la natura del patto sotteso alla costruzione della villetta e le ragioni che avevano indotto lo ZINDATO a pagare le somme necessarie per l'acquisto del materiale edile.

3. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, all'esito di rinnovazione istruttoria, ha condannato, con sentenza del 19 maggio 2021, SONSOGNO Demetrio alla pena di anni 2 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 56, 629 cod. pen. e 7 D. L.vo 152/1991 come aumento a titolo di continuazione con il reato associativo già giudicato.

4. Il difensore di SONSOGNO Demetrio propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 19 maggio 2021 lamentando, come primo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 627, 238 bis, 187, 192 codice di rito ed agli artt. 56, 629, comma 2, cod. pen. e 7 legge 203 del 1991. Secondo la ricostruzione difensiva la sentenza impugnata, in palese violazione del dictum espresso da questa Corte e con motivazione illogica e contraddittoria, non ha scandagliato l'esistenza di pregressi rapporti di dare/avere tra ZINDATO ed AMADDEO. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di Appello non ha tenuto conto delle intercettazioni riportate ai fogli 4 a 7 della sentenza impugnata, intercettazioni idonee a comprovare l'esistenza di un credito pregresso di euro 50.000 conseguente alla spesa affrontata dallo ZINDATO per l'acquisto del materiale necessario per costruzione della villetta (credito la cui esistenza è stata confermata dallo stesso AMADDEO nel corso di una conversazione con la compagna dello ZINDATO);

La motivazione è, altresì, illogica e contradditoria nella parte in cui afferma che l'imprenditore ha accettato di pagare la somma di euro 50.000 sul presupposto della «carica intimidatoria proveniente dal capo cosca» senza confrontarsi con quanto sostenuto dalla difesa e riconosciuto dalla Corte di Cassazione in ordine all'esistenza di pregressi e non chiariti rapporti economici tra lo ZINDATO e l'AMADDEO. Secondo il ricorrente la motivazione è carente anche laddove non fornisce alcun elemento da cui dedurre la consapevolezza da parte del ricorrente della natura estorsiva della richiesta di cui era latore e trascura l'elemento di segno contrario desumibile dalla mancata prospettazione di espressioni minatorie da parte del SONSOGNO.

Anche in relazione al reato di estorsione di cui al capo H) della rubrica, il ricorrente lamenta l'apoditticità della motivazione in ordine alla natura estorsiva delle somme che l'AMADDEO doveva versare ratealmente in favore dello ZINDATO ed alla consapevolezza della natura illecita della richiesta da parte del SONSOGNO, secondo la difesa tale affermazione che non si confronta in alcun modo con quanto evidenziato nell'atto di appello in ordine alla contestazione nei confronti dello ZINDATO di aver operato una interposizione fittizia in una azienda edile che aveva svolto del lavori nell'ambito di cantieri riconducibili all'AMADDEO.

5. Il ricorrente lamenta, come secondo motivo di impugnazione la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 629, comma 2, cod. pen. e 7, d.l. n. 152/191. Il ricorso sostiene l'illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'uso di modalità mafiose non ravvisandosi alcuna finalizzazione univoca della condotta rubricata all'interesse della cosca ovvero l'effettiva utilizzazione del metodo mafioso.

6. Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il difensore ha, quindi, prodotto memoria di replica avverso la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale, con tale atto il ricorrente oltre a ribadire quanto affermato nel ricorso, ha sottolineato l'illogicità della sentenza impugnata, anche in considerazione del fatto che la Corte non si è confrontata con la circostanza che la condotta di trait d'union tra e l'AMADDEO e lo ZINDATO è stata svolta dalla compagna e non dal SONSOGNO.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo ricorso deve esser rigettato in quanto infondato. Preliminarmente va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, possono essere dedotte esclusivamente quando il vizio motivazionale dedotto rientri nella «carenza assoluta di motivazione»; sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione;

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). Il ricorso oblitera le corpose ed esaustive argomentazioni dei giudici di appello in ordine alla completezza ed univocità degli elementi probatori a carico del ricorrente, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha, pertanto, risposto -con motivazione logicamente inattaccabile e conforme alle risultanze processuali- alle richieste di approfondimento e chiarimento oggetto del dictum della sentenza di annullamento con rinvio.

Dall'esaustivo esame logico-letterale delle conversazioni intercettate è emersa, infatti, l'inesistenza di rapporti di natura lecita tra lo ZINDATO e l'AMADDEO, circostanza confermata in punto di logica dall'assenza di elementi logico-fattuali da cui dedurre l'esistenza di rapporti imprenditoriali, contrattuali o creditizi tra i predetti soggetti. La motivazione impugnata chiarisce, inoltre, in modo logico e pienamente condivisibile, che la pretesa dello ZINDATO di percepire l'intero importo derivante dalla vendita della villetta costruita dall'AMADDEO era priva di qualsiasi causale lecita.

Tale affermazione trova fondamento indiscutibile nel fatto che la vendita pretesa dallo ZINDATO era fondata esclusivamente su una volontà del capo clan di percepire un ingiusto profitto e sulla conseguente carica intimidatoria della sua infondata richiesta: Detta pretesa, peraltro, non poteva essere giustificata dal pregresso pagamento del materiale edile da parte dello ZINDATO, in quanto le somme pagate da quest'ultimo non erano minimamente comparabili alla somma richiesta con modalità estorsive dal SONSOGNO per conto del suo mandante. La scelta motivazionale della Corte territoriale è, inoltre, del tutto compatibile in punto logico-probatorio, con l'esito del procedimento penale a carico dello ZINDATO in relazione ai reati posti in essere in danno dell'AMADDEO, procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.

2. A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la motivazione risulta logicamente inattaccabile ed esaustiva anche in ordine alla natura estorsiva delle dazioni di denaro indicate alla lettera H) del capo di imputazione; l'affermazione della Corte trova, infatti, logico fondamento nella parte di motivazione (in sentenza alle pagine 7 e 8) che esamina in modo approfondito le conversazioni intercettate nel corso delle indagini relative a tale ulteriore vicenda. Dalla lettura di tali colloqui emerge, inequivocabilmente, che l'AMMADEO era costretto a versare somme di denaro con cadenza periodica in assenza di alcun lecito rapporto contrattuale o creditizio ma esclusivamente per poter continuare a lavorare nel territorio sottoposto al controllo del sodalizio mafioso capeggiato dallo ZINDATO.

Tale affermazione appare pienamente condivisibile in punto di logica nonché motivata in modo solido e coerente in considerazione dell'utilizzo reiterato del termine «regalo» per indicare i versamenti periodici cui era costretto da tempo l'AMADDEO; termine sicuramente che non trova alcun senso (logicamente compatibile alla natura dei rapporti tra lo ZINDATO e l'AMADDEO) diverso da quello tipicamente utilizzato dalla criminalità organizzata per indicare in modo criptico le somme dovute dagli imprenditori alle cosche che controllano i territori ove si svolge la loro attività lavorativa, dell'impossibilità logico-fattuale di ipotizzare, sulla base delle risultanze processuali, una causa lecita delle dazioni pretese dallo ZINDATO con l'ausilio del SONSOGNO ed, infine, della mancanza di ipotesi alternative a quella fondante la decisione dei giudici di merito.

Si tratta di una serie di argomenti esposti con una motivazione adeguata, logica e non manifestamente contraddittoria, che portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza della fattispecie estorsiva contestata. A fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte, il ricorrente richiede una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della nuova decisione conseguente all'annullamento con rinvio e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta non percorribile perchè trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto.

3. Anche il secondo motivo è infondato e generico in quanto non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata in ordine alla sussistenza della contestata aggravante. La condotta posta in essere dal ricorrente era funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento e di intimidazione, come riflesso del pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un leader di un gruppo criminale mafioso. Il motivo di ricorso in cassazione deve, infatti, esser caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità. Nel caso di specie il ricorso oblitera le argomentazioni dei giudici di appello, sintetiche ma esaustive, in ordine alla sussistenza della contestata aggravante in considerazione del metodo mafioso utilizzato dal SONSOGNO su indicazione dello ZINDATO e della conseguente rafforzamento degli interessi economici della cosca di appartenenza del ricorrente e del suo sodale, senza confrontarsi in alcun modo con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze e limitandosi ad una generica contestazione della asserita violazione di legge.

La Corte territoriale ha efficacemente descritto come la vicenda estorsiva si inserisce in un contesto di prevaricazione mafiosa più generale e come il metodo usato per far valere la portata intimidatoria della minaccia sia consistito nell'evocare implicitamente l'interesse all'azione del sodalizio mafioso egemone sul territorio e del suo rappresentante ZINDATO.

4. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici, manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte da questa Corte che con le emergenze processuali, sottraendosi ad ogni censura in questa sede.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricor