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Sentenza — n. 21778/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness and absolute generality of grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding specific intent for the crime of resisting a public official, claiming the officer was merely in uniform without active service. The court rejected this, noting the appellant did not engage with the detailed factual arguments presented by the lower court and that established jurisprudence confirms officers in uniform are always considered public officials. Consequently, the appeal was dismissed for being manifestly unfounded and absolutely generic.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded and absolutely generic, failing to confront the specific arguments of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness absolute generality resisting public official specific intent requirement reati contro i doveri di servizio attentato contro la sicurezza militare congedo per servizio militare

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 2-5244/2021
art. 337 cod. pen
(Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., posto in essere con calci e strattoni in danno di un poliziotto, nonostante questi, in tenuta da spiaggia, si fosse tempestivamente qualificato)."(Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 52005, del 19/12/2014
pen., posto in essere con calci e strattoni in danno di un poliziotto, nonostante questi, in tenuta da spiaggia, si fosse tempestivamente qualificato)."(Sez. 6, n. 52005, del 19/12/2014, Rv.
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DODA ALEKSANDER nato il 01/08/1988 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 2-5244/2021

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come pure richiesto dal PG con la requisitoria scritta trasmessa il 1 marzo 2022, per la manifesta infondatezza e la assoluta genericità dei motivi, peraltro meramente ripetitivi dei motivi di gravame spesi nel merito; non confrontandosi il ricorrente con le puntuali e diffuse argomentazioni spese in motivazione dalla Corte territoriale. 1.1. Gli argomenti trattati con il primo motivo di censura rivolto alla Corte di legittimità insistono nel denunziare violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto il reato di resistenza a pubblico ufficiale in difetto del dolo specifico consistente nella volontà di ostacolare il pubblico ufficiale (non riconosciuto per tale in quanto vestiva abiti borghesi e si trovava libero dal servizio) nell'atto di compiere il suo ufficio o servizio.

Si chiede dunque alla Corte di legittimità un rinnovato e difforme apprezzamento del fatto, laddove nel doppio giudizio conforme di merito la condotta e l'elemento psicologico atto a sostenerla (fuga a piedi, dopo esser stato fermato da auto militare con livrea d'istituto, nel corso della quale il militare si qualificava ad alta voce ed intimava al soggetto inseguito di fermarsi mentre questi lo spintonava e lo minacciava di sparargli simulando il possesso di un'arma) sono stati descritti e giuridicamente qualificati con puntuali e diffuse argomentazioni, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta.

La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che, rispetto alle evidenze obiettive raccolte, le argomentazioni di merito opposte alla Corte non riescono a superare l'amalgama coerente di elementi probatori già minuziosamente scrutinati in primo grado, conducendo alla conclusione, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "Gli ufficiali ed agenti della Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente nel senso che non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali pur se liberi dal servizio, essendo anche in tali circostanze tenuti ad esercitare le proprie funzioni, ove si verifichino i presupposti di legge. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., posto in essere con calci e strattoni in danno di un poliziotto, nonostante questi, in tenuta da spiaggia, si fosse tempestivamente qualificato)."(Sez. 6, n. 52005, del 19/12/2014, Rv. 261669).

Il che consente di ritenere che la motivazione resa sui motivi di gravame dalla Corte territoriale rende piena contezza della divisata responsabilità per il fatto di resistenza a pubblico ufficiale contestato. 1.2. Quanto alla ritenuta recidiva, valorizzata agli effetti del giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, la Corte di merito ha invero specificamente argomentato sul punto dedotto con i motivi di gravame, ritenendo che il detto precedente, in ragione della data non remota e del disvalore portato dal fatto, fosse espressione di accresciuta colpevolezza e maggiore pericolosità dell'agente (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2-5244/2021 2.1. La non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consentono di redigere la motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Massim