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Ordinanza — n. 21457/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because lack of motivation is no longer a valid ground for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21457/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Abdelkader Miadi against a settlement sentence inadmissible. The defendant argued the lower court lacked proper motivation regarding specific criminal charges, but the Court ruled this ground was no longer permissible under new procedural law. Consequently, the appeal was rejected for being outside the statutory grounds for review and for being generic and unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: A cassation appeal against a settlement sentence is inadmissible if based on a lack of motivation, as only specific grounds such as erroneous legal qualification or illegal penalty are now permitted.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation ground criminal settlement sentence procedural law reform generic and unfounded appeal accuse di abuso caso di media gravità accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza, ma tale doglianza non rientra nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, ad ogni modo, risulta inammissibile per infondatezza e genericità dei motivi.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 444 c.p.p.
ED IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 04/02/2022, applicava nei confronti di MIADI ABDELKADER la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 606, co. 1, lett. B) ed E) c.p.p.
Mancanza di motivazione ex art. 606, co.
Art. 546 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 c.p
ED IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 04/02/2022, applicava nei confronti di MIADI ABDELKADER la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIADI ABDELKADER (CUI 03SNA5M) nato il 04/12/1981 avverso la sentenza del 04/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 04/02/2022, applicava nei confronti di MIADI ABDELKADER la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 co. 2, 61 n. 5 c.p., 81 cpv., 110, 624 e 625 n. 2 e 7. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo:

1. Mancanza di motivazione ex art. 606, co. 1., lett. B) ed E) c.p.p., in relazione agli artt.448 e 546 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235). Ed invero, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza, ma tale doglianza non rientra nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, ad ogni modo, risulta inammissibile per infondatezza e genericità dei motivi. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore LuciaQgm