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Ordinanza — n. 21456/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea-bargain sentence for inadmissibility of prescription and qualification claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentence issued pursuant to a plea-bargain agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the court failed to recognize prescription of the crime and incorrectly qualified the facts, but the Court held that such claims are excluded from review in plea-bargain contexts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In plea-bargain proceedings, appeals to the Supreme Court regarding prescription of the crime or errors in legal qualification are inadmissible as they fall outside the scope of permissible grievances.

Parole chiave

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plea bargain appeal criminal prescription legal qualification error inadmissible appeal court costs fine sfratto in procedura sommaria decreto penale di accusa liquidazione sommaria del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
ED IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
ED IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Foggia del 30/10/2017, riducendo la pena inflitta a DI SUMMA SALVATORE a due anni e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 5, Sentenza n. 3391 del 15/10/2009
Sez. 5, Sentenza n. 3391 del 15/10/2009 Cc.).
Sentenza n. 23150 del 17/04/2019
Sentenza n. 23150 del 17/04/2019 Ud., dep.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SUMMA SALVATORE nato a POGGIO IMPERIALE il 22/07/1969 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del tribunale di Foggia del 30/10/2017, riducendo la pena inflitta a DI SUMMA SALVATORE a due anni e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628, comma III e 629, connnna I e Il, c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:

1. violazione dell'art. 606 co. 1 lettere B) ed E) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato;

2. violazione di legge penale ex art. 606, n. 1, lett. B) c.p.p.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione all'art. 192, 533, lettera E) c.p.p.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, contraddittorietà di motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato;

3. violazione dell'art. 606 n.1 lett. B) ed E) c.p.p. in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in violenza privata o in minaccia aggravata. Il ricorso è inammissibile. Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta sia il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato, sia pure la carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, nonché la mancata riqualificazione degli stessi. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile. Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che dopo la definizione concordata della pena in appello a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non può essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui'sia decorso successivamente ad essa (cfr.

Sez. 5, Sentenza n. 3391 del 15/10/2009 Cc.). Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono, del pari, inammissibili. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr.

Sentenza n. 23150 del 17/04/2019 Ud., dep. 27/05/2019). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa