Cassation appeal against settlement sentence dismissed as inadmissible under new procedural law for lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence on grounds not permitted by the new procedural code. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding potential acquittal causes, but the Court held such complaints fall outside the limited categories of admissible appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against settlement sentences are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification, excluding challenges to the motivation of the judgment.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/07/1975 avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Asti, con sentenza emessa in data 02/12/2021, applicava nei confronti di D'ANGELO GIOVANNI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p. di mesi 5 e 10 giorni di reclusione ed euro 533,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 81 cpv — 110 e 640 c.p. in continuazione con la pena inflitta con sentenza n. 492/2020 emessa dal GIP di Vicenza, irrevocabile il 08/01/2021. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo:
1. violazione della legge penale ex art. 606, co. 1., lett. B) ed E) c.p.p., in relazione all'art.129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235). Ed invero, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione sulla (supposta) esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma tale doglianza non rientra nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, ad ogni modo, risulta inammissibile per infondatezza e genericità dei motivi. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Lucia mp