Cassation court dismisses appeal allowing acquittal due to statute of limitations expiring before second instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's confirmation of a conviction for money laundering. The appellant argued that the crime had expired before the appellate decision, noting the offense occurred in 2010 and the appeal concluded in November 2020. The court ruled that despite a temporary suspension of the limitation period due to the pandemic, the statutory deadline had already passed, resulting in the acquittal of the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 158 c.p.; Art. 161 c.p.; Art. 83 comma 2 d.l. 18/2020: The statute of limitations for criminal prosecution extinguishes the offense even if a temporary suspension occurred, provided the maximum limitation period elapsed before the final judgment.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO ALBERTO nato a NAPOLI il 10/03/1968 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di SILVIA SALVADORI che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Alberto Migliaccio ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 11/11/2020 - in forza della quale era stata confermata la sentenza di primo grado in data 2 Luglio 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna del predetto alla pena di giustizia per il reato di ricettazione - deducendo con un unico motivo l' intervenuta prescrizione del reato prima della pronunzia di appello tenuto conto che i fatti contestati risalivano in data anteriore al 13/04/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va osservato che in considerazione del tempus commissi delicti (12/04/2010) - quale emerge dal capo di imputazione - e dei termini massimi di prescrizione ordinari (anni dieci, tenuto conto della intervenuta interruzione ai sensi dell'art. 161 comma 2 c.p.) alla data della decisione di appello (11/11/2020) era già maturata la prescrizione del reato, pure tenuto del periodo di sospensione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n.
18. Conseguentemente va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 30 Marzo 2022 e Este