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Sentenza — n. 21048/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21048/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21048/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 23/07/2020, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Salerno in data 20/11/2019 con la quale Denni Pace era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640-ter cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 97 cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21048/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente ha chiesto altresì la correzione dell'errore materiale incorso nell'intestazione della sentenza di secondo grado, laddove si dà atto dell'assenza all'udienza del 27/07/2020 (rectius, 23/07/2020) dell'avv. Roberto Iacono, in realtà, presente. Secondo motivo: violazione di legge processuale con riferimento all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. Si censura la sentenza di appello per non aver dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado, in conseguenza dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato e del suo difensore di fiducia.

Parole chiave

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diritto a un difensore omissione di soccorso indennità del difensore d'ufficio omissione del difensore carenza di credibilità oggettiva nomina del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 97 cod. proc. pen
Come rilevato dalla Procura generale, pur convenendo sull'anomala compresenza dei due difensori, la circostanza, in ogni caso, esclude la sussistenza della eccepita nullità poiché la disciplina prevista dall'art. 97 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
Quanto alla proposta richiesta di correzione dell'intestazione della sentenza di appello nella parte in cui si dava atto dell'assenza in giudizio del difensore di fiducia, evidenzia il Collegio come la parte sia legittimata a proporre avanti al giudice dell'esecuzione la procedura di correzione ex art. 130 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pace Denni, nato a Napoli il 14/07/1989, rappresentato ed assistito dall'avv. Rosa Di Caprio, di fiducia, avverso la sentenza n. 1858/2019, in data 23/07/2020, della Corte di appello di Salerno; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Delia Cardia, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23/07/2020, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Salerno in data 20/11/2019 con la quale Denni Pace era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 640-ter cod. pen.

2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di Denni Pace, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue: Primo motivo: violazione di legge processuale con riferimento all'art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 97, comma 6, cod. proc. pen. La sentenza di appello merita di essere annullata poiché i giudici di appello, a seguito dell'intervenuta nomina del difensore di fiducia, avv. Roberto Iacono, nomina avvenuta in data 15/07/2020, consentivano al difensore d'ufficio, avv. Moh'd Youssef Husainat, di co-assistere l'imputato all'udienza celebratasi in data 27/07/2020 (rectius, 23/07/2020). In quella sede, il difensore di fiducia, regolarmente presente, si doleva dell'illegittima presenza del difensore di ufficio; tuttavia, la Corte territoriale consentiva la presenza di entrambi i difensori, consentendo loro di rassegnare le rispettive conclusioni: conclusioni, peraltro, in contrasto tra loro, con evidente lesione del diritto di difesa.

Il ricorrente ha chiesto altresì la correzione dell'errore materiale incorso nell'intestazione della sentenza di secondo grado, laddove si dà atto dell'assenza all'udienza del 27/07/2020 (rectius, 23/07/2020) dell'avv. Roberto Iacono, in realtà, presente. Secondo motivo: violazione di legge processuale con riferimento all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. Si censura la sentenza di appello per non aver dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado, in conseguenza dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato e del suo difensore di fiducia.

Nella parte espositiva del motivo, la difesa - limitando la censura alla citazione in giudizio del solo imputato - evidenzia come il decreto di citazione a giudizio avanti al Tribunale monocratico di Salerno si sarebbe dovuto notificare all'imputato presso la casa circondariale di Cassino ove lo stesso è stato ristretto dal 07/03/2015 al 03/10/2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Dal consentito accesso agli atti risulta che, all'udienza in Corte d'appello del 23/07/2020, il Collegio ha consentito la presenza sia del difensore di fiducia, avv. Roberto Iacono, nominato il 15/7/2020, che del difensore d'ufficio, avv. Moh'd Youssef Husainat, che aveva redatto i motivi di appello.In quella sede, l'avv. Iacono si è limitato a rilevare la tardività della notifica all'imputato, censura oggi non più riproposta, a chiedere un rinvio, attesa la recente nomina difensiva, per poi rassegnare le conclusioni senza rilevare alcunché in relazione alla compresenza del legale d'ufficio cui pure è stato consentito di presenziare in udienza e di presentare le proprie richieste (l'avv.

Iacono ha concluso, in principalità, per l'assoluzione dell'imputato ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto e, in subordine, ha chiesto il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione; l'avv. Moh'd Youssef Husainat ha chiesto, in principalità, l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, anche a norma dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen. e, in subordine, ha chiesto la riduzione della pena nei minimi di legge con i benefici di legge). Come rilevato dalla Procura generale, pur convenendo sull'anomala compresenza dei due difensori, la circostanza, in ogni caso, esclude la sussistenza della eccepita nullità poiché la disciplina prevista dall'art. 97 cod. proc. pen.

è finalizzata a garantire l'esercizio di un'adeguata difesa all'imputato e, nella specie, tale esercizio è stato ampiamente salvaguardato, né, peraltro, il ricorrente ha spiegato in quali termini ed in che misura la presenza e l'intervento in udienza anche del legale d'ufficio avrebbe concretizzato la violazione del diritto di difesa, menomandone le prerogative. Quanto alla proposta richiesta di correzione dell'intestazione della sentenza di appello nella parte in cui si dava atto dell'assenza in giudizio del difensore di fiducia, evidenzia il Collegio come la parte sia legittimata a proporre avanti al giudice dell'esecuzione la procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., essendosi in presenza di errore materiale, non integrante alcuna nullità dell'atto, la cui correzione è inidonea a modificare il contenuto essenziale dello stesso.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Si è in presenza di nullità a regime intermedio che è stata proposta per la prima volta, del tutto tardivamente, solo all'udienza del 23/07/2020 avanti alla Corte di appello, con conseguente sua intervenuta sanatoria (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, 5., Rv. 278869-02).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2022. Il Consigliere este