Sentenza — n. 21045/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 22/10/2020, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca in data 28/10/2014, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Alessandro Diaccioli ed Emanuele Giuseppe Di Maria per il reato di rapina aggravata in concorso alle seguenti pene: -il Di Maria, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa, in aumento, ex art. 81 cod. pen., con la pena inflitta al medesimo con sentenza della Corte di appello di Ancona, irrevocabile in data 06/12/2011: pena finale complessiva, anni sette, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 2.700 di multa; -il Daccioli, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa, in aumento, ex art. 81 cod. pen., con la pena inflitta al medesimo con sentenza della Corte dì appello di Firenze in data 15/02/2011, irrevocabile in data 01/07/2011: pena finale complessiva, anni otto, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 597 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21045/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Fondato è, invece, il secondo motivo. La motivazione della Corte d'appello sull'implicita riduzione per il rito effettuata dal primo giudice, fondata anche sul richiamo alle richieste del pubblico ministero di udienza non appare adeguata. Il primo giudice ha indicato la pena di due anni ed euro 1.000 di multa a titolo di aumento in continuazione con le sentenze in giudicato senza alcun riferimento alla riduzione del rito e l'assenza di un'esplicita argomentazione sul punto non può che essere interpretata in senso favorevole agli imputati e non superata, come hanno fatto i giudici distrettuali con osservazioni presuntive, pervenendo a conclusioni che appaiono violare il disposto dell'art. 597 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da 1. Diaccioli Alessandro, nato a Catania il 09/09/1978, rappresentato ed assistito dall'avv. Dario La Monica, di fiducia, 2. Di Maria Emanuele Giuseppe, nato a Catania il 03/05/1982, rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Gianninò, di fiducia, avverso la sentenza n. 220/2015 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Delia Cardia, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui conferma il trattamento sanzionatorio e con rideterminazione della pena complessivamente inflitta a Diaccioli Alessandro in anni otto di reclusione e C 3.666,00 di multa e a Di Maria Emanuele Giuseppe in anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione e C 2.066,000 di multa; l'inammissibilità nel resto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22/10/2020, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca in data 28/10/2014, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Alessandro Diaccioli ed Emanuele Giuseppe Di Maria per il reato di rapina aggravata in concorso alle seguenti pene: -il Di Maria, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa, in aumento, ex art. 81 cod. pen., con la pena inflitta al medesimo con sentenza della Corte di appello di Ancona, irrevocabile in data 06/12/2011: pena finale complessiva, anni sette, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 2.700 di multa; -il Daccioli, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa, in aumento, ex art. 81 cod. pen., con la pena inflitta al medesimo con sentenza della Corte dì appello di Firenze in data 15/02/2011, irrevocabile in data 01/07/2011: pena finale complessiva, anni otto, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa.
2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di Alessandro Diaccioli e di Emanuele Giuseppe Di Maria, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione.
3. Ricorso nell'interesse di Alessandro Diaccíolí. Primo motivo: si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza. La Corte d'appello non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi che, sulla base proprio delle dichiarazioni dei dipendenti dell'istituto bancario, avevano messo in evidenza come nessuna violenza o minaccia avessero connotato la condotta dell'imputato e che tale non poteva essere quella usata verso le cose (segnatamente la bussola della banca). Secondo motivo: si lamentano gli stessì vizi in relazione al trattamento sanzionatorio e alle argomentazioni utilizzate dalla Corte d'appello per sostenere l'avvenuta diminuzione per il rito abbreviato da parte del giudice di primo grado sull'aumento applicato per la continuazione del reato in esame con quello già oggetto di precedente giudicato.
4. Ricorso nell'interesse di Emanuele Giuseppe Di Maria. Primo motivo: si eccepisce la nullità della sentenza per l'omesso avviso dell'udienza del 22/10/2020 fissata per il giudizio dì appello. Secondo motivo: si censura il giudizio di conferma della responsabilità dell'imputato e l'omessa rispol alle deduzioni difensive che segnalavano la carenza del quadro probatorio fondato solo sul raffronto tra le immagini della videosorveglianza e il cartellino fotosegnaletico senza alcun altro riscontro.Terzo motivo: si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconosciuto reato di rapina formulando le medesime considerazioni effettuate dal coimputato Diaccioli con il primo motivo di ricorso. Quarto motivo: si denuncia la medesima censura articolata nel secondo motivo dalla difesa di Diaccioli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminare; nel resto, risultano inammissibili.
2. Ricorso nell'interesse di Alessandro Diaccioli. 2.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Come correttamente ritenuto dalla Procura generale, la Corte territoriale ha ricondotto i fatti al paradigma della rapina sulla base del compendìo testimoniale del direttore della filiale della Banca del Monte di Lucca, Bonasera Marco, e della impiegata, Sara Bianchi, che hanno concordemente riferito delle urla e dello stato di alterazione della persona che si era introdotta dell'agenzia per ottenere il denaro, scavalcando anche il banco della cassa nonché della violenza sulla porta di ingresso, nel frattempo bloccata, usata dal complice all'esterno per poter accedere.
Le circostanze segnalate nella sentenza impugnata e non contestate dai ricorrenti dal punto di vista fattuale giustificano le conclusioni conformi dei giudici di merito che hanno riconosciuto la valenza intimidatoria dei comportamenti dei due imputati e la idoneità a influire sulla determinazione del personale dell'istituto di credito che, difatti, non ha in alcun modo ostacolato l'azione predatoria. Anche il tono di voce, l'atteggiarsi aggressivo, la violenza sulle cose possono, infatti, integrare l'elemento oggettivo del reato di rapina in quanto espressivi di un messaggio minatorio funzionale a coartare la persona offesa in vista del conseguimento del profitto (cfr., Sez. 2, n. 36178 del 14/09/2021, Randazzo, Rv. 281966, secondo cui, in tema di rapina, l'elemento oggettivo del reato può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una cosa qualora questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggio minatorio nei confronti della persona al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione). 2.2.
Fondato è, invece, il secondo motivo. La motivazione della Corte d'appello sull'implicita riduzione per il rito effettuata dal primo giudice, fondata anche sul richiamo alle richieste del pubblico ministero di udienza non appare adeguata. Il primo giudice ha indicato la pena di due anni ed euro 1.000 di multa a titolo di aumento in continuazione con le sentenze in giudicato senza alcun riferimento alla riduzione del rito e l'assenza di un'esplicita argomentazione sul punto non può che essere interpretata in senso favorevole agli imputati e non superata, come hanno fatto i giudici distrettuali con osservazioni presuntive, pervenendo a conclusioni che appaiono violare il disposto dell'art. 597 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata in punto di trattamento sanzionatorio e operata la riduzione per il rito sulla pena come quantificata, operazione che può direttamente effettuare il Collegio ai sensi dell'art. 620 lett.
l) cod. proc. pen. La pena finale nei confronti del Diaccioli va così determinata: pena base per il fatto già giudicato, anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa, aumentata di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 666 di multa (così ridotta di un terzo per la scelta del rito, la pena di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa) per il fatto oggetto del presente procedimento, con conseguente pena finale, pari ad anni otto di reclusione ed euro 3.666 di multa.
3. Ricorso nell'interesse di Emanuele Giuseppe Di Maria. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Dal consentito accesso agli atti, si ricava che la controcitazione dell'imputato Di Maria e del suo difensore avv. Gianninò per la differita udienza del 22/10/2020, risulta essere stata effettuata a mezzo posa elettronica certificata, con comunicazioni regolarmente inviate e ricevute nei sottoindicati orari: -notifica all'avv. Gianninò in proprio: notifica inviata il 15/06/2020 alle ore 13:28:17 e ricevuta in accettazione dal destinatario il 15/06/2020 alle ore 13:28:45; -notifica all'avv.
Gianninò ai sensi del D.L. n. 18/2020: notifica inviata il 15/06/2020 alle ore 13:28:35 e ricevuta in accettazione dal destinatario il 15/06/2020 alle ore 13:37:17. 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Come già riconosciuto dal giudice di primo grado, le immagini estrapolate dalle riprese della telecamera, attesa la loro nitidezza, hanno consentito di individuare nel Di Maria, il complice del Diaccioli, che fece ingresso nei locali della banca rapinata. Determinante è risultato il raffronto fra il cartellino fotosegnaletico dell'imputato e l'immagine della telecamera, raffronto che ha consentito di pervenire al convincimento della sua partecipazione all'episodio.
Il giorno successivo a quello della rapina, il Di Maria e il Diaccioli venivano controllati da una pattuglia della Polizia Stradale di Lamezia Terme lungo l'autostrada A3 in uscita a Cosenza, mentre viaggiavano insieme su un'autovettura presa a noleggio dal Di Maria. Con queste argomentate conclusioni, la parte omette di confrontarsi, non essendo nemmeno in grado di proporre letture alternative dotate di consistente oggettività o verosimiglianza. 3.3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo. Sul punto si riprendono le considerazioni svolte nel paragrafo 2.1. con riferimento all'omologo primo motivo proposto dal coimputato Diaccioli.
Come evidenziato dalla sentenza di appello, è pacifico che nella fattispecie non si sia trattato di un furto con destrezza, bensì di una rapina aggravata dal numero delle persone, dal momento che il semplice richiamo all'istituto del concorso di persone nei reato permette di comprendere come l'azione delittuosa del complice, rimasto contro la sua volontà all'esterno della banca, era stata continuativamente funzionale ad agevolare la consumazione del delitto, prendendone indiscutibilmente parte attiva. 3.4. Fondato è, invece, il quarto motivo.
Valgono in generale le considerazioni già svolte con riferimento alla posizione del coimputato Diaccioli. La motivazione della Corte d'appello sull'implicita riduzione per il rito effettuata dal primo giudice, fondata anche sul richiamo alle richieste del pubblico ministero di udienza non appare adeguata. Il primo giudice ha indicato la pena di due anni ed euro 1.000 di multa a titolo di aumento in continuazione con le sentenze in giudicato senza alcun riferimento alla riduzione del rito e l'assenza di un'esplicita argomentazione sul punto non può che essere interpretata in senso favorevole agli imputati e non superata, come hanno fatto i giudici distrettuali con osservazioni presuntive, pervenendo a conclusioni che appaiono violare il disposto dell'art. 597 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata in punto di trattamento sanzionatorio e operata la riduzione per il rito sulla pena come quantificata, operazione che può direttamente effettuare il Collegio ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. La pena finale nei confronti del Di Maria va così determinata: pena base per il fatto già giudicato, anni cinque, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.700 di multa, aumentata di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 666 di multa (così ridotta di un terzo per la scelta del rito, la pena di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa) per il fatto oggetto del presente procedimento, con conseguente pena finale, pari ad anni se, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 2.366 di multa.4.
Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena nei confronti di Diaccioli Alessandro in anni otto di reclusione ed euro 3.666,00 di multa e nei confronti di Di Maria Emanuele Giuseppe in anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.366,000 di multa; nel resto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena nei confronti di Diaccioli Alessandro in anni otto di reclusione ed euro 3.666,00 di multa e nei confronti di Di Maria Emanuele Giuseppe in anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.366,000 di multa. Dichiara inammissibili nel resto i ricor