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Sentenza — n. 20708/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20708/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20708/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12 agosto 2020, aveva applicato a Masdea Fiore Fancesco la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1) e di trasferimento fraudolento di valori aggravato ex art. 416-bis.l. cod.pen. (capo 37). Le imputazioni provvisorie addebitano all'indagato la partecipazione alla cosca di 'ndrangheta denominata Anello-Fruci, operante nel comune calabrese di Filadelfia ed in altri limitrofi e capeggiata da Anello Rocco e dal di lui fratello Anello Tommaso nei periodi di detenzione del primo. Inoltre, al Masdea viene contestato di aver attribuito ad Anello Rocco la proprietà o comunque la disponibilità di un terreno sul quale il capo della cosca avrebbe voluto costruire un frantoio.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod.pen, art. 512-bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20708/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò, alla luce della pacifica considerazione giuridica, che anche il Tribunale sembra far propria in un inciso del provvedimento impugnato, secondo la quale ai fini della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori, l'attribuzione del bene all'intestatario fittizio, come espressamente indicato nel dettato normativo dell'art. 512-bis cod.pen., può avvenire cedendo anche la semplice "disponibilità" di esso e non necessariamente la proprietà.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti truffa all'assistenza sociale riciclaggio internazionale di denaro sostanza non dichiarata assistenza amministrativa fiscale internazionale affiliazione alle casse

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod.pen
art. 512-bis cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;

2) Masdea Fiore Francesco, nato a Filadelfia il 05/09/1960, nel procedimento a carico di Masdea Fiore Francesco, nato a Filadelfia il 05/09/1960, avverso l'ordinanza del 21/10/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l'annullamento con rinvio in ordine al capo 37 ed il rigetto del ricorso dell'indagato; sentiti i difensori dell'indagato, avv. Sergio Rotundo e Muscimarro Antonio, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso nell'interesse del Masdea e la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero;.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 12 agosto 2020, aveva applicato a Masdea Fiore Fancesco la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1) e di trasferimento fraudolento di valori aggravato ex art. 416-bis.l. cod.pen. (capo 37). Le imputazioni provvisorie addebitano all'indagato la partecipazione alla cosca di 'ndrangheta denominata Anello-Fruci, operante nel comune calabrese di Filadelfia ed in altri limitrofi e capeggiata da Anello Rocco e dal di lui fratello Anello Tommaso nei periodi di detenzione del primo. Inoltre, al Masdea viene contestato di aver attribuito ad Anello Rocco la proprietà o comunque la disponibilità di un terreno sul quale il capo della cosca avrebbe voluto costruire un frantoio.

2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha annullato l'ordinanza del primo giudice per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 37, confermando la misura cautelare in relazione al reato associativo mafioso di cui al capo 1.

3. Ricorrono per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e l'indagato. 3.1. Il Procuratore della Repubblica deduce:

1) vizio della motivazione per non avere il Tribunale valutato una serie di elementi investigativi idonei a dare contezza della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Masdea in ordine al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 37. In particolare, accedendo alla versione dei fatti resa dal coindagato Anello Rocco in sede di interrogatorio, il Tribunale avrebbe del tutto pretermesso l'esame della conversazione n. 8408 del 28.8.2017, intervenuta tra l'Anello ed altro soggetto a lui vicino, Monteleone Nicola, nella quale il capo cosca dimostrava di cercare soggetti diversi da lui per intestare loro una casa.

Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare il fatto, emergente da alcune intercettazioni, una delle quali citata in ricorso (la n. 2346 del 21.10.2016), che fosse stato proprio l'Anello, servendosi anche di altri sodali, a seguire tutto il percorso amministrativo per la realizzazione del capannone da destinare ad oleificio nel terreno di proprietà del Masdea, senza che quest'ultimo venisse mai interpellato. Ne rimarrebbe travolta, secondo il Pubblico ministero, l'interpretazione della vicenda fornita dal Tribunale, secondo cui l'Anello si era interessato delle pratiche • amministrative relative al manufatto in forza del personale rapporto di amicizia che lo legava all'indagato, residente in Svizzera, il quale, secondo il ricorrente, aveva avuto un ruolo meramente passivo ed accondiscendente, anche in relazione al suo finto interessamento per la pratica secondo quanto evidenziato dalle intercettazioni (si cita la n. 44 del 14.2.2018).

La decisione del Tribunale sarebbe, da un lato, insufficiente per il fatto di non aver preso in considerazione tali elementi investigativi e per non averli messi a confronto con la versione dei fatti fornita dall'Anello e, dall'altro, contraddittoria rispetto alla conclusione di ritenere Masdea quale soggetto affiliato alla cosca Anello-Fruci con un ruolo operativo nella circolazione di denaro illecito dalla Svizzera alla Calabria. 3.2. Masdea Fiore Francesco deduce:

1) vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo mafioso di cui al capo 1. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contenuto della memoria difensiva depositata, nella quale si evidenziava l'evanescenza del materiale investigativo a carico del ricorrente. Più nel dettaglio, non sarebbe indiziante della intraneità al sodalizio di 'ndrangheta la mera conoscenza da parte dell'indagato dei tassi di cambio Franco-Euro od il fatto che di tali argomenti egli discutesse con Galati Marco in un breve lasso temporale. Il contenuto di tali conversazioni sarebbe da ricollegare a favori personali tra i dialoganti, in un contesto di conoscenza e supporto tra immigrati-compaesani, avulso da contesti malavitosi organizzati. Il ricorrente, d'altra parte, nel suo interrogatorio avrebbe fornito giustificazioni circa il suo rapporto con Anello Rocco, non collegato ai "problemi giudiziari" di quest'ultimo. Il Tribunale avrebbe equivocato il fatto che il ricorrente fosse fratello di Masdea Carmelo, circostanza documentalmente smentita;

2) violazione dell'art. 416-bis cod.pen., non avendo il Tribunale indicato quale apporto concreto avrebbe fornito il ricorrente alla cosca Anello-Fruci, non potendo avere rilievo per la sua posizione il fatto che i coindagati Masdea Carmelo e Galati Marco fossero stati trovati in possesso di danaro proveniente dalla Svizzera il 9 giugno del 2018, un anno dopo rispetto alle conversazioni valorizzate dal Tribunale. Mancherebbe ogni prova di affectio societatis;

3) vizio di motivazione per non avere il Tribunale aderito ai canoni giurisprudenziali fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dell'Il ottobre 2021, Modaffari, a proposito dei requisiti che deve necessariamente possedere la prova di .una condotta associativa mafiosa, nella specie mancanti. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Pubblico ministero è fondato.

1. Il ricorrente richiama una serie di dati investigativi effettivamente contenuti nel provvedimento impositivo della misura ma con i quali il Tribunale non si confronta minimamente. Tali elementi, costituiti da intercettazioni, risultano astrattamente idonei, secondo l'interpretazione fornita dal Pubblico ministero e dal primo giudice (fgg. 408 e segg. dell'ordinanza genetica), a documentare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 37. Infatti, incontestato l'interessamento di Anello Rocco per la pratica amministrativa relativa alla edificazione di un frantoio in un terreno di proprietà del Masdea, ammessa dallo stesso Anello, il dialogo n. 8408 del 28.8.2017 dimostrerebbe la volontà del capo cosca di intestare fittiziamente tale bene ad altro soggetto diverso da lui e di schermare la sua persona, circostanza avvalorata anche dalle altre intercettazioni citate in ricorso ed indicate nella sintesi del fatto di cui sopra.

Occorreva, pertanto, che il Tribunale desse adeguato conto del motivo per il quale simili risultanze non fossero conducenti rispetto al tema e come esse non interferissero con la interpretazione della vicenda fornita dal provvedimento impugnato, tenendo conto anche della natura dei rapporti personali intercorrenti tra il ricorrente ed Anello Rocco siccome evidenziati dal medesimo Tribunale a proposito della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del Masdea al sodalizio criminale capeggiato dall'Anello e la sua disponibilità manifestata proprio nei confronti di quest'ultimo.

Ciò, alla luce della pacifica considerazione giuridica, che anche il Tribunale sembra far propria in un inciso del provvedimento impugnato, secondo la quale ai fini della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori, l'attribuzione del bene all'intestatario fittizio, come espressamente indicato nel dettato normativo dell'art. 512-bis cod.pen., può avvenire cedendo anche la semplice "disponibilità" di esso e non necessariamente la proprietà.

2. Il ricorso di Masdea Fiore Francesco è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non tiene conto di un intero segmento della motivazione dell'ordinanza impugnata, quello relativo alle dichiarazioni del collaboratore di h giustizia Michenzi, il quale aveva riconosciuto in fotografia il ricorrente. indicandolo come soggetto che importava dalla Svizzera armi in favore della cosca Anello-Fruci e che gestiva in territorio elvetico i capitali del boss Anello Rocco. Tali dichiarazioni - oltre che intrinsecamente attendibili per le ragioni esplicitate dal Tribunale a fg. 10 del provvedimento impugnato - erano state riscontrate, secondo l'ordinanza, da una serie di accertamenti di polizia giudiziaria, in particolare da intercettazioni di conversazioni intercorse tra il ricorrente e due soggetti ritenuti entrambi inseriti nel contesto associativo criminale, come Masdea Carmelo e Galati Marco.

Indipendentemente dalla presenza o dalla assenza di un rapporto di parentela intercorrente tra il ricorrente e Masdea Carmelo, il Tribunale ha evidenziato che l'indagato, pur essendo un "semplice operaio comunale", è risultato esperto conoscitore dei tassi di cambio dell'euro in franchi svizzeri e di questo parlava con Galati Marco e con Masdea Carmelo, soggetto, quest'ultimo, che secondo il collaborante Michenzi portava somme in contanti dalla Svizzera "quale forma di partecipazione agli utili delle imprese curate in Svizzera per conto di Rocco Anello" (fg. 11 dell'ordinanza).

In una conversazione del 9 giugno del 2017, lo stesso ricorrente, in una conversazione con Galati Marco, si mostrava pronto ad effettuare un viaggio in Calabria dalla Svizzera per portare una "borsa" piena di qualcosa che doveva essere "cambiato" e, dunque, riferibile al denaro in pendant con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (fg. 11). A loro volta, Masdea Carmelo ed il Galati erano fermati con del danaro proveniente dalla Svizzera in una successiva occasione. Il ricorrente, sorvolando sulle dichiarazioni del collaboratore e sul tenore della conversazione del 9 giugno del 2017, tenta di parcellizzare il quadro indiziario con argomenti che per questo risultano generici.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, declaratoria che si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Gpf Annulla l'ordinanza impugnata .quanto al reato ex art, 512-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Dichiara inammissibile il ricorso di Masdea Fiore Francesco che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienz