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Sentenza — n. 20702/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20702/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20702/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 13 settembre 2021 il tribunale di Milano, investito dall'istanza di riesame proposta dal terzo interessato, Pietro Marini, titolare del 100% delle azioni della JY FOOD CONSULTING sa., società di diritto elvetico che detiene il 95% delle quote sociali della IMMOBILIARE PRISCILLA s.r.I., confermava l'ordinanza di sequestro conservativo delle dette quote sociali, adottata dal tribunale (in sentenza) nell'interesse della parte civile IPB s.r.l. nell'ambito del processo penale (definito con sentenza di appello dalla Corte d'appello di Milano in data 22/9/2020) a carico di BOSINA Aldo ed altri.

Regesto Legislator

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art. 512-bis cod. pen, art. 100 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20702/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione processuale del soggetto impugnante e per la sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna, che ha confermato le statuizioni civili, così trasformando il sequestro conservativo in pignoramento, secondo quanto dispone l'art. 320, comma 1, cod. proc. pen.. 1.1. E' allegata al ricorso la procura speciale rilasciata da Pietro Marini, in proprio, in favore del difensore. Lo stesso Marini non ha dunque dichiarato di agire quale rappresentante legale della "JY FOOD CONSULTING" s.a., società anonima di diritto elvetico che detiene il 95% delle quote sociali della IMMOBILIARE PRISCILLA s.r.I., oggetto del provvedimento di sequestro conservativo.

Parole chiave

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beni immobili sequestro di beni immobili società immobiliare prova della proprietà restrizione della proprietà settore immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 512-bis cod. pen
art. 100 cod. proc. pen
Orbene, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso proposto dal terzo interessato avverso l'ordinanza del riesame che aveva confermato il provvedimento cautelare reale posto a garanzia del credito vantato dalla parte civile va pertanto dichiarato inammissibile; ai sensi di quanto disposto dall'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINI PIETRO nato il 13/07/1967 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 del Tribunale per il riesame di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13 settembre 2021 il tribunale di Milano, investito dall'istanza di riesame proposta dal terzo interessato, Pietro Marini, titolare del 100% delle azioni della JY FOOD CONSULTING sa., società di diritto elvetico che detiene il 95% delle quote sociali della IMMOBILIARE PRISCILLA s.r.I., confermava l'ordinanza di sequestro conservativo delle dette quote sociali, adottata dal tribunale (in sentenza) nell'interesse della parte civile IPB s.r.l. nell'ambito del processo penale (definito con sentenza di appello dalla Corte d'appello di Milano in data 22/9/2020) a carico di BOSINA Aldo ed altri.

Il provvedimento cautelare adottato in favore della parte civile sortiva dalla trasformazione del sequestro preventivo dei beni dell'imputato. Il tribunale della cautela reale (funzionale alla tutela risarcitoria) riteneva in primo luogo tempestiva ed ammissibile l'istanza proposta dal terzo interessato, mentre quanto al perículum - come delineato dall'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen. rilevava che le quote sociali oggetto del vincolo dovevano ritenersi di fatto appartenenti all'imputato, ancorché formalmente iscritte nel patrimonio societario della JY FOOD CONSULTING s.a., società anonima della quale Marini deteneva la totalità del portafoglio azionario.

In relazione poi al principale motivo di riesame, concernente il difetto di riconducibilità delle quote sociali "schermate" all'imputato, il Collegio del riesame dava atto che, per modalità, condizioni e tempi del trasferimento mobiliare, tali quote dovevano ritenersi ancor oggi riconducibili al patrimonio mobiliare dell'imputato, che ne disponeva attraverso lo schermo societario riconducibile all'odierno ricorrente.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Pietro Marini, in proprio, tramite il difensore e procuratore speciale, avv. Roberta Ligotti, per i seguenti due motivi: 2.1. con il primo motivo deduce violazione della legge penale (art. 193, secondo comma, cod. pen.) non essendo stata dimostrata la malafede del terzo acquirente delle dette quote sociali; 2.2. con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge processuale penale (artt.316 e 324 cod. proc. pen.) avendo il tribunale disposto il sequestro senza previo contraddittorio con l'intestatario delle quote sociali e per la carenza dei presupposti legittimanti l'ablazione in danno del terzo acquirente di buona fede, considerato peraltro che l'imputato Aldo Bosina è stato assolto dal reato di fraudolenta intestazione di beni e valori (art. 512-bis cod. pen.) proprio in relazione alle quote sociali oggetto di sequestro conservativo. 2.3. Conclude quindi per l'annullamento dell'ordinanza di sequestro preventivo impugnata.

3. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta del 26 aprile 2022 ha concluso per la inammissibilità del ricorso, adducendo pertinenti ragioni rituali e sostanziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione processuale del soggetto impugnante e per la sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna, che ha confermato le statuizioni civili, così trasformando il sequestro conservativo in pignoramento, secondo quanto dispone l'art. 320, comma 1, cod. proc. pen.. 1.1. E' allegata al ricorso la procura speciale rilasciata da Pietro Marini, in proprio, in favore del difensore. Lo stesso Marini non ha dunque dichiarato di agire quale rappresentante legale della "JY FOOD CONSULTING" s.a., società anonima di diritto elvetico che detiene il 95% delle quote sociali della IMMOBILIARE PRISCILLA s.r.I., oggetto del provvedimento di sequestro conservativo.

Orbene, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 13154, del 19/3/2010, Rv. 246692). Nel caso di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la legittimazione processuale delle parti, deve cioè verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di fare ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dello stesso ente; in difetto di tale prova, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile, in quanto promossa da soggetto non legittimamente rappresentato in giudizio (Sez. 2 civ., n. 22101, del 25/10/2011, Rv. 619431).

Posto che titolare del diritto sostanziale alla restituzione delle quote sociali in sequestro è la "JY FOOD CONSULTING" sa., Pietro Marini ha manifestato di agire in proprio e non quale rappresentante sostanziale e processuale della società di capitali, né risulta aliunde allegato il titolo di una tale legittimazione derivante dallo Statuto o da delibera di amministrazione. La procura speciale è stata dunque rilasciata da soggetto non legittimato. Consegue l'inammissibilità del ricorso. 1.2. In ogni caso, il 3 dicembre 2021 la sentenza della Corte di appello di Milano del 22 settembre 2020, che aveva confermato sia le statuizioni civili che il disposto sequestro conservativo delle quote societarie oggetto di istanza di riesame avanzata dal terzo interessato, è divenuta irrevocabile per effetto del rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati.

Consegue che, per effetto di quanto disposto dall'art. 320, comma 1, del codice di rito, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che contiene statuizioni già esecutive in ordine al credito garantito dalla misura cautelare, determina l'automatica conversione dello stesso in pignoramento, sicché la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinnanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione di terzo al pignoramento (Sez. 1, n. 34251, del 22/9/2020, Rv. 279999).

2. Il ricorso proposto dal terzo interessato avverso l'ordinanza del riesame che aveva confermato il provvedimento cautelare reale posto a garanzia del credito vantato dalla parte civile va pertanto dichiarato inammissibile; ai sensi di quanto disposto dall'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato il primo motivo di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 13 maggio 2022. Il Consigliere est. Il Presidente Ma imo Perrot