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Ordinanza — n. 20700/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20700/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20700/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, con sentenza n. 23757/2021 dell'il marzo 2021, per quanto qui di interesse, rigettava il ricorso promosso nell'interesse di Lattucca Stefano. 1.1 Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. il difensore di Lattucca, evidenziando che nella motivazione della stessa era stato disposto, nei confronti di Lattucca, l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari 1.2 La Sesta sezione di questa Corte, competente tabellarmente sui ricorsi proposti ex art. 625 bis cod.proc.pen. avverso le sentenze della Seconda sezione, ritenuto trattarsi di un caso di correzione di errore materiale, come tale di competenza della stessa Sezione che si era pronunciata, rimetteva gli atti alla Seconda sezione.

Regesto Legislator

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art. 625 bis cod.proc.pen, art. 625 cod.proc.pen, art. 130 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 20700/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Visto l'art. 130 cod.proc.pen., dispone la correzione del dispositivo della sentenza documento n. n. 23757/2021 emessa da questa Corte in data 11 marzo 2021 nei confronti di Lattucca Stefano, nel senso che a pag.12, dopo la quarta riga, vengano inserite le seguenti parole: "annulla la sentenza impugnata nei confronti di LATTUCCA Stefano con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari" e che nella penultima riga della stessa pagina, dopo le parole "Rigetta i ricorsi proposti da" vengano eliminate le parole "LATTUCCA Stefano" Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Parole chiave

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rettificazione della decisione impugnabilità della decisione di rinvio revisione straordinaria revisione della sentenza penale motivi di cassazione sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis cod.proc.pen
1.1 Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen.
art. 625 cod.proc.pen
1.1 Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen.
art. 130 cod.proc.pen
Visto l'art. 130 cod.proc.pen., dispone la correzione del dispositivo della sentenza documento n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTUCCA STEFANO nato a CAGLIARI il 20/12/1984 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI„ che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, con sentenza n. 23757/2021 dell'il marzo 2021, per quanto qui di interesse, rigettava il ricorso promosso nell'interesse di Lattucca Stefano. 1.1 Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. il difensore di Lattucca, evidenziando che nella motivazione della stessa era stato disposto, nei confronti di Lattucca, l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari 1.2 La Sesta sezione di questa Corte, competente tabellarmente sui ricorsi proposti ex art. 625 bis cod.proc.pen. avverso le sentenze della Seconda sezione, ritenuto trattarsi di un caso di correzione di errore materiale, come tale di competenza della stessa Sezione che si era pronunciata, rimetteva gli atti alla Seconda sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n.23757/2021 di questa Corte. 1.1 Infatti, questo Collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso." (Sez.3, Sentenza n. 3969 del 25/09/2018, B., Rv. 275690 - 01; vedi anche Sez.2, Ordinanza n. 14328/2022 del 9 marzo 2022) Nel caso in esame, la motivazione della sentenza n.23757/21 è chiarissima nel ritenere che la sentenza impugnata andasse annullata con rinvio, posto che affermava quanto segue: "Per quanto emerge dalla motivazione della Corte di appello, dalle intercettazioni dovrebbe desumersi che il ricorrente si trovava insieme agli altri imputati al momento dei fatti e avrebbe partecipato alle conversazioni.

Tuttavia, sia dal provvedimento di primo grado che dal provvedimento di secondo grado non è dato capire quale fosse il richiamato contenuto delle intercettazioni né quali fossero le espressioni utilizzate tanto da risultare del tutto apparente la motivazione sul punto. Deve quindi annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio." Si deve quindi ritenere che la statuizione di rigetto del ricorso, contenuta nel dispositivo della sentenza, sia frutto di un mero errore materiale, come del resto già ritenuto dalla Sesta Sezione di questa Corte che, investita del ricorso straordinario ex art. 625 cod.proc.pen. promosso del difensore di Lattucca, ha rimesso gli atti a questa Sezione ritenendo, appunto, trattarsi di un caso di correzione di errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen.; del resto, che si tratti di un errore materiale lo si comprende anche dal fatto che nella motivazione della sentenza impugnata la posizione di Lattucca era trattata subito dopo quella di altro ricorrente, Salis Massimo, anche egli destinatario di una pronuncia di annullamento.

Visto l'art. 130 cod.proc.pen., dispone la correzione del dispositivo della sentenza documento n. n. 23757/2021 emessa da questa Corte in data 11 marzo 2021 nei confronti di Lattucca Stefano, nel senso che a pag.12, dopo la quarta riga, vengano inserite le seguenti parole: "annulla la sentenza impugnata nei confronti di LATTUCCA Stefano con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari" e che nella penultima riga della stessa pagina, dopo le parole "Rigetta i ricorsi proposti da" vengano eliminate le parole "LATTUCCA Stefano" Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso il 20/04/2022 Il consigliere estensore Il F're ente Giuseppe C