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Ordinanza — n. 20416/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against agreed sentence for procedural defects and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a sentence of agreed penalty inadmissible. The appellant argued for violations of procedural articles and lack of reasoning, but the court found these grounds irrelevant. The decision rests on the fact that appeals against agreed sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general procedural errors or lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444, comma 2 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. Appeals against sentences of agreed penalty are admissible only for specific statutory grounds, excluding general procedural violations or lack of reasoning.

Parole chiave

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agreed penalty appeal procedural admissibility lack of reasoning Cassazione ordinanza statutory grounds limitation ammende per infrazione procedurale confisca dei proventi di reato esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere- ufficio G.I.P.-, con sentenza in data 30 novembre 2021, applicava nei confronti di Cami Liftar la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere- ufficio G.I.P.-, con sentenza in data 30 novembre 2021, applicava nei confronti di Cami Liftar la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 c.p
E c.p.p., in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMI LUFTAR nato il 12/01/1991 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere- ufficio G.I.P.-, con sentenza in data 30 novembre 2021, applicava nei confronti di Cami Liftar la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 56, 624 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione degli artt. 444 comma 2 e 129 c.p.p., ex art. 606, co. 1 lett. B c.p.p., nonché mancanza di motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. E c.p.p., in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile.

Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che, né le violazioni di legge prospettate, né il vizio della motivazione rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere