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Ordinanza — n. 20415/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20415/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20415/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI CESARE nato a AVEZZANO il 10/10/1966 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 12/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano, del 2/10/2020, riducendo la pena inflitta a Morelli Cesare in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 648 c.p, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 20415/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano, del 2/10/2020, riducendo la pena inflitta a Morelli Cesare in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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licenziamento o risoluzione del contratto ritiro a seguito di transazione controprestazione contrattuale disdetta per rappresaglia indennità di buonuscita risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 12/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano, del 2/10/2020, riducendo la pena inflitta a Morelli Cesare in relazione al reato di cui all'art.
art. 648 c.p
pen., confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano, del 2/10/2020, riducendo la pena inflitta a Morelli Cesare in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p.
art. 129 c.p
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI CESARE nato a AVEZZANO il 10/10/1966 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 12/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano, del 2/10/2020, riducendo la pena inflitta a Morelli Cesare in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen.

E difatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20/04/2022 Il ConsigIie9Estensore Il Pr ente Dott. Lu no Imperiali Dott. Gio i Diotallevi rEPosrrATo IN