Ordinanza — n. 20414/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNEA ROBERT GABRIEL CUI 0503RP9 nato il 07/11/1998 avverso la sentenza del 04/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano f v E IN DIRITTO Il G.U.P. presso il Tribunale di Grosseto, con sentenza in data 4 ottobre 2021, applicava nei confronti di Cornea Robert Gabriel la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 624 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Violazione dell'art. 606, co. 1 lett. B, C ed E c.p.p., nella parte in cui il primo giudice ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza del motivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20414/2022 — snpen · Corte di Cassazione: presso il Tribunale di Grosseto, con sentenza in data 4 ottobre 2021, applicava nei confronti di Cornea Robert Gabriel la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 624 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Violazione dell'art. 606, co. 1 lett. B, C ed E c.p.p., nella parte in cui il primo giudice ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza del motivo.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNEA ROBERT GABRIEL CUI 0503RP9 nato il 07/11/1998 avverso la sentenza del 04/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano f v
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il G.U.P. presso il Tribunale di Grosseto, con sentenza in data 4 ottobre 2021, applicava nei confronti di Cornea Robert Gabriel la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 624 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Violazione dell'art. 606, co. 1 lett. B, C ed E c.p.p., nella parte in cui il primo giudice ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza del motivo.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende Roma, 20 aprile 2022 Il Consigliere Estensore Dott. Lu ano Imperiali Il Pres Dott. nni Diotallevi DEPOSITATO IN