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Ordinanza — n. 20413/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20413/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20413/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCONE ROSINA nato a BARAGIANO il 08/02/1929 avverso l'ordinanza del 12/11/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; or' Ricorso Trattato De Plano E IN DIRITTO Il tribunale di Napoli -sezione riesame-, con ordinanza in data 12 novembre 2021, rigettava l'appello di Francone Rosina, proposto in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli in data 11 febbraio 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 256 D.Igs. 152/2006 e 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione il Cocina deducendo il seguente motivo: - Violazione degli artt. 321 e 125 c.p.p. In data 13 marzo 2022, il difensore, nonché procuratore speciale del prevenuto, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20413/2022 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; or' Ricorso Trattato De Plano E IN DIRITTO Il tribunale di Napoli -sezione riesame-, con ordinanza in data 12 novembre 2021, rigettava l'appello di Francone Rosina, proposto in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli in data 11 febbraio 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 256 D.Igs. 152/2006 e 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione il Cocina deducendo il seguente motivo: - Violazione degli artt. 321 e 125 c.p.p. In data 13 marzo 2022, il difensore, nonché procuratore speciale del prevenuto, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta.

Parole chiave

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sequestro cautelare delitto contro l'ambiente deposito di prodotti inquinanti azione di risarcimento danni da sequestro costi ambientali considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCONE ROSINA nato a BARAGIANO il 08/02/1929 avverso l'ordinanza del 12/11/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; or' Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il tribunale di Napoli -sezione riesame-, con ordinanza in data 12 novembre 2021, rigettava l'appello di Francone Rosina, proposto in qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Napoli in data 11 febbraio 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 256 D.Igs. 152/2006 e 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione il Cocina deducendo il seguente motivo: - Violazione degli artt. 321 e 125 c.p.p. In data 13 marzo 2022, il difensore, nonché procuratore speciale del prevenuto, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta.

Il ricorso è inammissibile. Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché espressamente rinunciata dallo stesso impugnante, ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. D c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende Roma, 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Dott. Luci no Imperiali Il ente Dott. G ni Diotallevi DEPOSITATO IN CANC