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Ordinanza — n. 20412/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20412/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20412/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCINA FERNANDO nato a SALERNO il 21/05/1956 avverso l'ordinanza del 12/11/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano E IN DIRITTO Il Tribunale di Napoli -sezione riesame-, con ordinanza in data 12 novembre 2021, rigettava l'appello di Cocina Fernando, proposto in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli in data 11 febbraio 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 256 D.Igs. 152/2006 e 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione il Cocina deducendo il seguente motivo: - Violazione degli artt. 322bis e 125 c.p.p. In data 13 marzo 2022, il difensore, nonché procuratore speciale del prevenuto, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20412/2022 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano E IN DIRITTO Il Tribunale di Napoli -sezione riesame-, con ordinanza in data 12 novembre 2021, rigettava l'appello di Cocina Fernando, proposto in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli in data 11 febbraio 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 256 D.Igs. 152/2006 e 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione il Cocina deducendo il seguente motivo: - Violazione degli artt. 322bis e 125 c.p.p. In data 13 marzo 2022, il difensore, nonché procuratore speciale del prevenuto, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali recupero dei costi ritiro della querela penale decadenza dal diritto di regresso spese per le indagini confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCINA FERNANDO nato a SALERNO il 21/05/1956 avverso l'ordinanza del 12/11/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di Napoli -sezione riesame-, con ordinanza in data 12 novembre 2021, rigettava l'appello di Cocina Fernando, proposto in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli in data 11 febbraio 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 256 D.Igs. 152/2006 e 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione il Cocina deducendo il seguente motivo: - Violazione degli artt. 322bis e 125 c.p.p. In data 13 marzo 2022, il difensore, nonché procuratore speciale del prevenuto, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione proposta.

Il ricorso è inammissibile. Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché espressamente rinunciata dallo stesso impugnante, ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. D c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende Roma, 20 aprile 2022 Il Consiglieri Estensore — Dott. Lucjrio Imperiali Il Presi Dott. efnni Diotallevi