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Ordinanza — n. 20411/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano against appellate settlement sentence for inadmissible penalty reduction grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20411/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it challenged a sentence issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure regarding a settlement agreement. The appellant argued for acquittal on specific charges and questioned the logic of the penalty reduction, but the court held that such grievances fall outside the scope of admissible cassation grounds against settlement sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for defects regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling, while complaints about waived grounds, non-evaluation of acquittal conditions, or penalties not constituting legal illegality are inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement appellate sentence inadmissible appeal de plano rejection penalty reduction Cassation procedure court costs esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 26 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P.
Art. 606, co. 1 lett. B c.p.p.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, co.
Art. 606, co. 1 lett. E c.p.p.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, co.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuati, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 26 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuati, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIZZIO GAETANO nato a ACIREALE il 04/07/1993 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 26 ottobre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Catania, del 24 novembre 2020, riducendo la pena inflitta a Lizzio Gaetano, in relazione ai reati di cui agli artt. 628; 582; 56,629 c.p. e 73, co. 5 D.P.R. 309/1990. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: - Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, co. 1 lett. B c.p.p., per non avere la corte di appello considerato gli elementi che potevano indurre all'assoluzione di uno dei reati contestati - Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. E c.p.p. Il ricorso è inammissibile.

Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuati, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende Roma, 20 aprile 2022 Il Consigliere tensore Dott. Lucia Imperiali DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Pres