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Ordinanza — n. 20410/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges a settlement sentence regarding conditional sentence suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a conditional sentence suspension, but the appellate court had already confirmed a settlement agreement between the parties. The court ruled that such appeals are only admissible if they concern the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, not waived reasons or sentencing determinations.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, only grievances regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent content are admissible, while those concerning waived reasons or sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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settlement sentence conditional suspension inadmissible appeal Article 599-bis de plano review sospensione di pena commisurazione della pena per rapina pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 16/9/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 16/9/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale di Rovigo, del 20/1/2021, riducendo la pena inflitta a Ciaffaglione Giovanni in relazione al reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv.
Sez. 7, n. 46053 del 08/10/2019
Sez. 7, n. 46053 del 08/10/2019 Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAFFAGLIONE GIOVANNI nato a CATANIA il 22/06/1976 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 16/9/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale di Rovigo, del 20/1/2021, riducendo la pena inflitta a Ciaffaglione Giovanni in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3 n. 1, c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza di motivazione per non avere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ex 163 c.p. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen.

E difatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102).

In particolare, il beneficio della sospensione condizionale della pena, in tema di concordato in appello, può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice. Sez. 7, n. 46053 del 08/10/2019 Rv. 277416). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20/04/2022 Il Consigliere stensore Il P nte Dott. Luci o tmperiali Dott. Gio i Diotal