Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for procedural inadmissibility under Art. 610 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentence issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure regarding a plea bargain. The appellant argued that the second judge failed to evaluate elements warranting acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such defects are excluded from review in plea bargain cases, as they do not affect the validity of the agreement or the finality of the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargain cases, appeals challenging the determination of the penalty or the failure to evaluate acquittal grounds are inadmissible as they do not concern the formation of the party's will or the prosecutor's consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA PASQUALE nato a NAPOLI il 26/04/1976 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano ,<°
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 dicembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli, del 13 maggio 2021, riducendo la pena inflitta ad Amendola Pasquale, in relazione a plurimi episodi di reato di cui all'art.628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione dell'art. 129 c.p.p. per non avere il secondo giudice valutato gli elementi che avrebbero potuto portare al proscioglimento dell'imputato Il ricorso è inammissibile.
Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).
Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende Roma, 20 aprile 2022 Il Consigliere stensore Dott. Lu • imperiali DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presi IL 25 MAG