Personal appeal against a plea-bargain sentence dismissed due to lack of standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the personal appeal inadmissible because the defendant filed it directly after the new procedural law took effect. The lower court had confirmed a plea-bargain sentence reducing penalties for specific crimes, but the appellant lacked standing to challenge it personally. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A personal appeal against a plea-bargain sentence is inadmissible if filed directly by the defendant after the new law's entry into force, violating the requirement for proper standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACKA QAMIL nato il 06/06/1987 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Ricorso Trattato De Plano f
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 28 maggio 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Rieti, del 27 ottobre 2020, riducendo la pena inflitta a Acka Qarnil in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 648, 624 c.p. ed altri. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende Roma, 20 aprile 2022 Il Consigliere Estensore Dott. Luc no Imperiali Il Presi H:, • Dott. G ni Diotallevi