Sentenza — n. 20402/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 23 luglio 2021, rigettava l'istanza di restituzione presentata da Russo Giovanni, quale amministratore unico di Eurorottami s.r.l. e terzo interessato, del materiale sequestrato alla suddetta società e restituito alla E Distribuzione. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Russo, precisando che l'istanza avanzata dal ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito dell'incidente di esecuzione esperibile ex art. 666 cod.proc..pen., essendo intervenuto, al momento della richiesta, decreto di archiviazione, per cui avrebbe dovuto essere fissata udienza camerale; il difensore rileva inoltre che il giudice aveva provveduto in violazione dell'art. 263 comma 2 cod.proc.pen., applicabile in via analogica, nonché in contrasto con le risultanze investigative che avevano palesato un concreto dubbio circa la titolarità in capo alla E- Distribuzione del materiale sequestrato, e dunque l'esistenza di una controversia non risolvibile de plano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 263 comma 2 cod.proc.pen, art. 263 cod.proc.pen, art. 676 cod.proc.pen, art. 666 cod.proc.pen; Sentenza — n. 20402/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666." Atteso che nel caso in esame vi era stato un provvedimento di restituzione e di dissequestro e contro lo stesso era stata proposta opposizione da parte di Russo, il giudice, ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen. avrebbe dovuto fissare udienza e procedere nel contraddittorio delle parti. Visto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti; il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, per il giudizio.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIOVANNI nato a NAPOLI il 24/04/1988 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 23 luglio 2021, rigettava l'istanza di restituzione presentata da Russo Giovanni, quale amministratore unico di Eurorottami s.r.l. e terzo interessato, del materiale sequestrato alla suddetta società e restituito alla E Distribuzione. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Russo, precisando che l'istanza avanzata dal ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito dell'incidente di esecuzione esperibile ex art. 666 cod.proc..pen., essendo intervenuto, al momento della richiesta, decreto di archiviazione, per cui avrebbe dovuto essere fissata udienza camerale; il difensore rileva inoltre che il giudice aveva provveduto in violazione dell'art. 263 comma 2 cod.proc.pen., applicabile in via analogica, nonché in contrasto con le risultanze investigative che avevano palesato un concreto dubbio circa la titolarità in capo alla E- Distribuzione del materiale sequestrato, e dunque l'esistenza di una controversia non risolvibile de plano.
Il difensore lamenta inoltre che l'ordinanza impugnata aveva fornito una motivazione meramente congetturale, riconoscendo lo ius possidendi in capo a E-Distribuzione sostenendo che detta società "pare essere l'avente diritto"; rilevata la controversia sulla proprietà, il giudice al più era chiamato a rimettere la questione al giudice civile competente. 1.2 Il Procuratore generale depositava note scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. wpt 1.1 Come esposto in motivazione da Sez.4, V43885/2018, il giudice chiamato a decidere in controversie quale quelle in esame deve identificarsi nel giudice dell'esecuzione, nel caso in cui il G.I.P. abbia definito il procedimento accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Una tale conclusione si fonda infatti sull'interpretazione logico-sistematica dell'art. 263 cod.proc.pen., disposizione che, pur non prendendo in espressa considerazione, nell'ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento di archiviazione, stabilisce, come detto, al sesto comma, che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell'esecuzione: la previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, in realtà, l'espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato "definito", ossia non esiste più un giudice di cognizione, l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione (Sez.1, n.15997 del 28/2/2014, Rv.259912).
La enunciata regola si applica anche al provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo sì che tutti i poteri conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest'ultimo, ma in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.665 cod.proc.pen. (Sez.1, n.12880 del 19/2/2009). Pertanto, una volta stabilita la competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod.proc.pen., si deve rilevare come il citato articolo prevede che sulla confisca restituzione delle cose sequestrate il giudice procede a norma dell'articolo 667 comma 4, che prevede che "il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato.
Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666." Atteso che nel caso in esame vi era stato un provvedimento di restituzione e di dissequestro e contro lo stesso era stata proposta opposizione da parte di Russo, il giudice, ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen. avrebbe dovuto fissare udienza e procedere nel contraddittorio delle parti. Visto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti; il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord per il giudizio. Così deciso il 07/04/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni LuigflAg