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Sentenza — n. 20382/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20382/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20382/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, con sentenza del 15/09/2021, dichiarava la non punibilità di Nunzio Bianco per la particolare tenuità del fatto a lui contestato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. In particolare, il Bianco era imputato del reato di truffa, di cui all'art. 640 cod. pen., con la contestazione della recidiva reiterata e specifica.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 640 cod. pen; Sentenza — n. 20382/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo è fondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 26867 del 28/03/2017, Tushaj, Rv. 266590-01). L'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riciclaggio di denaro aggravato criminalità persistente perseguimento penale per truffa inadempimento reiterato pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, con sentenza del 15/09/2021, dichiarava la non punibilità di Nunzio Bianco per la particolare tenuità del fatto a lui contestato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 640 cod. pen
In particolare, il Bianco era imputato del reato di truffa, di cui all'art. 640 cod. pen., con la contestazione della recidiva reiterata e specifica.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di BIANCO NUNZIO, nato a Napoli il 11/08/1963 avverso la sentenza del 15/09/2021 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, con sentenza del 15/09/2021, dichiarava la non punibilità di Nunzio Bianco per la particolare tenuità del fatto a lui contestato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. In particolare, il Bianco era imputato del reato di truffa, di cui all'art. 640 cod. pen., con la contestazione della recidiva reiterata e specifica.

2. Avverso tale sentenza del Tribunale di Matera, ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Potenza, affidato a un unico motivo. Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto la causa di esclusione della punibilità prevista da tale disposizione non potrebbe essere applicata nel caso in cui sia riconosciuta la recidiva reiterata specifica, atteso che, in presenza di tale riconoscimento, non potrebbe ritenersi sussistente il requisito della suddetta causa di esclusione della punibilità della non abitualità del comportamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo è fondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 26867 del 28/03/2017, Tushaj, Rv. 266590-01). L'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

è, peraltro, limitato dal requisito soggettivo della non abitualità del comportamento («e il comportamento non risulta abituale»). Il comportamento abituale è definito dal terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che, nel tipizzare l'abitualità, fa riferimento, tra l'altro, alla «comm[issione [di] più reati della stessa indole». L'abitualità si concretizza quindi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque, almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla "serialità" che osta all'applicazione dell'istituto (Sez. U, n. 26867 del 2017, cit.). Tanto premesso, la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico dell'accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250-01).

Tale principio si attaglia sicuramente al caso di specie, atteso che, dal certificato del casellario giudiziale del Bianco, risultano quattro condanne per furto, una per ricettazione e tre per truffa, reati della stessa indole di quello oggetto del presente procedimento, con la conseguenza che si è realizzata la "serialità" ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.Da quanto esposto discende che il Tribunale di Matera, applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nonostante il «convincimento della sussistenza del reato in contestazione» — e, quindi, anche della contestata recidiva reiterata specifica — ha erroneamente applicato l'art. 131-bis cod. pen.

Pertanto, la causa di non punibilità prevista da tale articolo deve essere esclusa e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Potenza per la determinazione della pena.

P.Q.M.

Previa esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza per la determinazione della pena. Così deciso il 07/04/2022. Il /Consigliere estensore Il Presidente i