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Ordinanza — n. 20199/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20199/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20199/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO GIANCARLO nato a ACERRA il 06/08/1997 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E.IN DIRITTO La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 gennaio 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Napoli Nord, del 23 luglio 2021, riducendo la pena inflitta a Giordano Giancarlo, in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Nullità della sentenza ex art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p., per omessa, insufficiente o carente motivazione. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 628 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 20199/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Napoli Nord, del 23 luglio 2021, riducendo la pena inflitta a Giordano Giancarlo, in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Nullità della sentenza ex art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p., per omessa, insufficiente o carente motivazione. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali allegazioni fattuali non credibili garante nel rapporto obbligatorio testimone a carico responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E.IN DIRITTO La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 gennaio 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P.
art. 628 c.p
presso il tribunale di Napoli Nord, del 23 luglio 2021, riducendo la pena inflitta a Giordano Giancarlo, in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO GIANCARLO nato a ACERRA il 06/08/1997 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E.IN DIRITTO La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 gennaio 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Napoli Nord, del 23 luglio 2021, riducendo la pena inflitta a Giordano Giancarlo, in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Nullità della sentenza ex art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p., per omessa, insufficiente o carente motivazione. Il ricorso è inammissibile.

Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Roma 20 aprile 2022 Il Consigliere est. Il Presidente Dott a i Diotallevi DEPOSITATO IN CA