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Ordinanza — n. 20196/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20196/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20196/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAUTOUIL AZIZ nato il 28/09/1988 avverso la sentenza del 22/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Torino, con sentenza in data 22/12/2021, applicava nei confronti di Bautouil Aziz la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628, commi 1 e 3, c.p., 582, 585, comma 1, c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 20196/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628, commi 1 e 3, c.p., 582, 585, comma 1, c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino etiope caso poco grave perseguimento penale per diffamazione facoltà di astenersi dal testimoniare preparazione della difesa diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAUTOUIL AZIZ nato il 28/09/1988 avverso la sentenza del 22/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Torino, con sentenza in data 22/12/2021, applicava nei confronti di Bautouil Aziz la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628, commi 1 e 3, c.p., 582, 585, comma 1, c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 20 aprile 2022 Il onsigliere est. Il Presidente Dott. iò ahni iiotallevi DEPOSITATO IN CAN